Il dolo nel contratto
Nota e commento - art. 1439 c.c.
Il dolo nel contratto Avv. Vincenzo Mennea
L'art. 1439 c.c. è il dolo come causa di annullamento del contratto. Quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Il dolo è qualsiasi forma di raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima. Il dolo è causa che determina l'annullabilità del contratto quando è determinante del consenso, cioè quando il raggiro induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. L'art.1439 del c.c. recita testualmente: il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Se invece questa avrebbe ugualmente contrattato, ma a condizioni diverse (dolo incidente), il contratto è valido, e l'altro contraente "in mala fede", deve risarcirle il danno subito (art. 1440).
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. La norma mira a tutelare la libertà della formazione del consenso contrattuale, ne discende che ciò che rileva è la lesione della libertà negoziale. Il malfattore, che ha violato la buona fede, e con ciò manipolato il consenso della controparte, non può invocare l'avvenuta conclusione del contratto; il malfattore in caso d'illeciti meno gravi risponde comunque del danno. Il dolo determinante consiste in una condotta maliziosa posta in essere dal "deceptor" idonea, in concreto, a ingannare la controparte ingenerando nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore e inducendolo a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato.
Il dolo determinante richiede anche, quale elemento soggettivo, la volontarietà dell'inganno, consistente nella conoscenza da parte dell'agente della falsa rappresentazione della realtà indotta nella vittima, unitamente al convincimento che sia possibile determinare la volontà altrui alla conclusione del contratto. Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede come regola di condotta imposto dal legislatore al di fuori di una relazione negoziale, ossia gli artt. 1337 e 1338 c.c. Entrambe le norme hanno una stretta relazione con la fase di formazione del consenso: la prima perché prescinde addirittura dalla stipulazione di un contratto, e impone ad entrambe le parti un canone di comportamento prenegoziale ispirato a correttezza; la seconda perché, assumendo come presupposto l'avvenuta stipulazione di un contratto invalido o inefficace, tutela l'interesse di una parte al conseguimento del risultato utile promesso e divenuto irrealizzabile a causa di una reticenza o inesattezza informativa verificatasi ancora prima della stipulazione del negozio, nella fase precontrattuale, in una fase dunque di formazione della volontà a contrarre.
Entrambe le norme mirano a tutelare un interesse meritevole imponendo precise regole di condotta ad entrambe le parti, sinteticamente riassumibili nei doveri d'informazione, di segreto, di chiarezza, di lealtà, di collaborazione. Il dolo determinante consiste in una condotta maliziosa posta in essere, idonea ad ingannare la controparte, ingenerando nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore e inducendolo a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe mai stipulato. Il dolo è qualsiasi forma di raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima, il dolo è causa di annullabilità del contratto quando è determinante del consenso, cioè quando il raggiro induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. In particolare consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico, l'atto illecito è doloso quando chi ha agito con la coscienza e la volontà di cagionare l'evento dannoso, quindi lesivo della libertà negoziale.
In sostanza il risultato di questa azione dolosa è quello di far cadere il soggetto in errore. Il raggiro costituisce sempre un fatto ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c. e tale ingiustizia confluisce nella ragion d'essere degli artt. 1439 ss.
Ai fini dell'annullamento di un contratto ciò che conta è che il dolo ha concretamente indotto il soggetto in errore e quindi a stipulare il contratto. L'azione dolosa può riguardare i presupposti, gli elementi, gli effetti del contratto, che fanno credere al soggetto che gli spettino dei diritti diversi da quelli realmente spettantegli. Il dolo può riguardare anche i motivi, ad esempio far credere di poter trarre un utile che poi non corrisponde alla realtà (valore di un bene maggiore di quello effettivo). Il raggiro può essere messo in atto con qualsiasi mezzo, e quindi anche con la menzogna, che integra una fattispecie dolosa se risulta idonea ad influire sul consenso del soggetto.
La menzogna ingenera nell'altra parte una rappresentazione alterata della realtà.
Si direbbe che la menzogna è l'elemento oggettivo del raggiro, è l'idoneità della condotta a generare l'inganno, quindi vi è un nesso causale fra raggiro e formazione della volontà, che richiedono requisiti comuni alla fattispecie dolosa secondo l'art. 1337 del c.c., le parti hanno l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede quindi la buona fede se è già stata da un soggetto violata siamo già nella illiceità, abbiamo già l'azione ingannatrice, pertanto il dolo richiede, quale elemento soggettivo, la volontarietà dell'inganno, consistente nella conoscenza da parte dell'agente della falsa rappresentazione della realtà indotta nella vittima, che deve essere unita al convincimento del (truffatore) che sia possibile determinare la volontà altrui alla conclusione del contratto.
Anche il silenzio e la reticenza possono integrare il dolo, un atteggiamento inerte è inidoneo a trarre in inganno, ma il silenzio tenuto in una certa circostanza può avere un comportamento preordinato al fine di poter ingannare l'altra parte quindi è un comportamento illecito che integra il dolo, come causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false con parole o con fatti la parte interessata o direttamente o per mezzo di terzi (abbiamo il dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza e non solo, invece si richiede che la condotta passiva di quest'ultima si inserisca in un comportamento più complesso, preordinato all'induzione in errore del deceptus tale da violare l'obbligo di correttezza e buona fede imposto alle parti dall'art. 1337 c.c. Tenere segreta una notizia può essere, un raggiro altrettanto grave quanto il fornire una notizia falsa ( es. la merce che ti sto vendendo è tutta pagata, mentre il deceptor non ha pagato nulla), qui mi riferisco alla successione nei contratti pendenti e soprattutto quando si vende un negozietto o azienda "alla sorte dei crediti e dei debiti".
L'agente non può comunicare notizie false sull'andamento del mercato, così ad esempio, non è lecito dire: "non guadagno nulla nella presente operazione", e con tale formula si fa intendere: "vendo a prezzo di costo", mentre il prezzo di costo corrente è inferiore, così come non è lecito dire "ci sto rimettendo", non è lecito ingannare per suscitare, attraverso la compassione, la pietà ecc. lo spirito di liberalità del contraente ingannato; come non è lecito, reciprocamente, far credere di essere mosso alla contrattazione da animo di liberalità. In questo caso abbiamo di fronte dei truffatori alla stregua di quanto si è detto, qualsiasi comportamento, che induca in errore, può costituire l'elemento oggettivo del raggiro di cui all'art. 1439 c.c.
Quindi il dolo come causa di invalidità di un contratto trova fondamento nella riprovazione sociale del raggiro, quindi non merita nessuna tutela giuridica l'interesse dell'autore del raggiro che ha tratto profitto (ha truffato) a danno della controparte.
Il dolo, silenzio o reticenza di uno dei contraenti non vale normalmente a costituire un comportamento doloso al fine di viziare la volontà della controparte, questa può essere viziata quando la reticenza è servita ad occultare callidamente fatti veri oppure quando si è violato l'obbligo specifico di parlare imposto dalla legge. L'art. 1337 c.c. già citato, impone che le parti nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede, le trattative sono i negoziati tra le parti che precedono la stipulazione del contratto. La buona fede è il dovere generale di correttezza e reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra le parti contraenti, tutto ciò "dovrebbe" avvenire nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
La buona fede rileva come regola di condotta in senso oggettivo e quindi richiede un comportamento onesto, leale, per salvaguardare gli interessi dell'altra parte, di contro si ha la malafede, cioè un comportamento illecito, un comportamento disonesto. La buona fede, quando si tratta, significa che bisogna avere il dovere di informare l'altra parte su circostanze di rilievo che riguardano l'affare, il dovere d'informazione che comprende le cause di inadempimento del contratto è quando il venditore deve avvertire che la merce che sta vendendo è viziata, è pericolosa, è scadente ecc. se il contratto è stipulato questo dovere rientra nel contenuto stesso è dà luogo ad una responsabilità contrattuale nell'ipotesi di contratto sottoposto a condizione risolutiva, se la parte nello svolgimento delle trattative o del contratto, tace volontariamente una circostanza che rende probabile l' avveramento di quella condizione e, conoscendo la quale , l'altra parte non avrebbe mai concluso quel contratto, fa sorgere in quest'ultima un ragionevole convincimento contrario alla verità, vi è certamente l'obbligo di correttezza sancito dagli artt. 1337- 1338 c.c., ed è in conseguenza tenuta agli eventuali danni.
Nella pubblicità ingannevole, il problema vero, è quello di difendere i consumatori nei confronti della categoria dei produttori, i quali utilizzano le comunicazioni di massa, come mezzo per promuovere comportamenti e scelte di modelli imitativi, inducendo così all'acquisto di merci, spesso di nessuna utilità o scadenti.
L'utilizzazione di un "fonogramma" prodotto da terzi, per la "sincronizzazione" di un filmato televisivo va qualificato come illecito fonte di obbligazione risarcitoria (non come mera fonte d'una obbligazione di corrispettivo per la diffusione del fonogramma stesso), risolvendosi tale comportamento in una violazione del diritto esclusivo, che l'art. 72 della legge n. 633 del 1941 riconosce al produttore fonografico "di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo" (nella specie, la società titolare in via esclusiva per l'Italia dei diritti d'utilizzazione economica sulla registrazione dell'opera musicale "Yesterday" aveva convenuto in giudizio per il risarcimento del danno alcune reti televisive che, senza il suo consenso, avevano utilizzato tale brano quale colonna sonora di un telecomunicato reclamizzante le reti televisive stesse, trasmesso ripetutamente ed anche per più volte al giorno. La S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui alla massima, ha escluso che la società proprietaria dell'opera musicale fosse titolare di un mero diritto di credito ex art. 73 della citata legge e che, come tale, potesse vantare solo il diritto ad un compenso). Cass. civ., sez. I 23-11-1999, n. 12993.
Il D. Leg. 92/109 regolamenta a riguardo, la pubblicità dei prodotti alimentari, la quale non deve indurre in errore circa la natura, qualità e proprietà dell'alimento. L'inosservanza delle norme è colpita con sanzioni amministrative.
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L'autore
(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 14/12/2020