Articoli 2060 - 2062
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2060. Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Art. 2061. Ordinamento delle categorie professionali.
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
Art. 2062.
Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative](1).
Capo II - III (Abrogati)
LaPrevidenza.it, 28/12/2010
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
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3287451985
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale