Clausola risolutiva espressa
Note all' art. 1456 c.c.
La clausola risolutiva espressa è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento a condizione risolutiva del contratto. L'effetto della risoluzione del contratto si determina a seguito di un atto del creditore che comunica al debitore la volontà di risolvere il contratto. Tale strumento introduce una modifica al meccanismo normale della risoluzione per inadempimento, prevedendo una forma speciale di risoluzione ipso iure che i contraenti subordinano al non adempimento, secondo le modalità prestabilite, di una o più obbligazioni determinate, per cui l'azione di risoluzione del contatto ex art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto, e comporta l'attribuzione al creditore del potere di risoluzione diretta del contratto, ossia di un potere di autotutela contro l'inadempimento. In merito al contenuto della clausola la stessa lettera della norma sembra indicare che, perché l'istituto possa esplicare i suoi effetti, è necessario che la risoluzione sia collegata ad un inadempimento di una specifica obbligazione o di un evento determinato e non basta un generico riferimento all'inosservanza degli obblighi nascenti dal contratto, ma occorre che la clausola specifichi l'inadempimento in relazione alla singola o alle singole obbligazioni contrattuali, per cui una clausola risolutiva espressa riferita a tutte le obbligazioni potrebbe essere pienamente efficace, se le stesse vengono specificamente determinate una per una, costituisce invece clausola di stile se la clausola redatta con generico riferimento a tutte le obbligazioni contenute nel contratto. Non è richiesta una determinata forma a pena di nullità, ma bisogna tener conto della norma che preclude la prova testimoniale sui patti aggiunti anteriori o contemporanei al contratto principale stipulato in forma scritta (art. 2722), pertanto si richiede per la valida stipulazione della clausola la redazione nella medesima forma del contratto a cui accede. È comunemente negato che la clausola risolutiva richieda espressa specifica approvazione scritta, dal momento che non la si considera rientrante fra le clausole vessatorie, per cui la clausola risolutiva espressa non rientrerebbe tra quelle indicate all'art. 1341 c.c. neanche sotto il profilo della limitazione della facoltà di opporre eccezioni, perché la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e la relativa clausola non fa che rafforzare tale facoltà. La clausola disciplina un diritto che già per legge spetta al creditore. In realtà, la clausola conferisce al creditore un potere più ampio, che prescinde dalla gravità dell'inadempimento e che consente lo scioglimento immediato del contratto senza il termine di tolleranza richiesto dalla legge nella risoluzione per diffida. In dottrina, la clausola risolutiva espressa viene qualificata nell'ambito delle clausole vessatorie, in particolare fra quelle che prevedono la facoltà dell'aderente di recedere dal contratto. (Bianca (2), 313). La funzione della clausola risolutiva espressa è di individuare una o più obbligazioni il cui inadempimento determina con certezza la risoluzione di diritto del contratto, sottraendo così al giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento posto in essere, ne discende che essa risponde all'interesse delle parti dell'importanza di un inadempimento, con la conseguente risoluzione del rapporto contrattuale.
L'inadempimento. Per l'operatività della clausola risolutiva espressa è necessario che l'obbligazione, o una delle obbligazioni predeterminate non sia adempiuta secondo le modalità stabilite, non basta un generico riferimento all'inosservanza del contratto ma occorre che la clausola specifichi l'inadempimento in relazione ala singola o alle singole obbligazioni, per cui anche il semplice ritardo può legittimare la risoluzione del contratto. Per la configurabilità della c.r.e. le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, così come la previsione del semplice ritardo rende quest'ultimo di per sé rilevante senza che occorra un atto di costituzione in mora. Se invece, il contratto si riferisce genericamente alla violazione del termine, il debitore dev'essere costituito in mora.
Il potere concesso alle parti di predeterminare l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione preclude al giudice l'indagine sull'importanza dell'inadempimento ex art. 1455, poiché essa è in re ipsa, avendo i contraenti considerato la pattuizione essenziale al momento della contrattazione, per cui l'efficacia della clausola risolutiva espressa e la natura dichiarativa dell'azione, che implica il mero accertamento delle inadempienze, rendono insindacabile la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza delle stesse, ove sorretta da motivazione priva di vizi logici e giuridici. L'esclusione dell'indagine sull'importanza dell'inadempimento non elimina la necessità che, ai fini della risoluzione di diritto conseguente all'esercizio di clausola risolutiva espressa, vi sia un inadempimento imputabile, sulla base delle regole generali di cui all'art. 1218 c.c. (Busnelli (3), 198; Bianca (2), 315); dove si rileva l'imputabilità dell'inadempimento al debitore nel caso in cui il creditore lo abbia, con univoca manifestazione di volontà, richiamato all'esatto soddisfacimento della sua prestazione. Il giudice dovrà, pertanto, valutare il comportamento dell'obbligato, con riferimento al principio della buona fede, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista almeno la colpa di quest'ultimo. Tale valutazione, compiuta dal giudice di merito, involgendo un apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e errori di diritto.
La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il diritto di risolvere il rapporto, conseguente all'inadempimento previsto, si esercita attraverso una dichiarazione in cui si manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, indispensabile ai fini della pronuncia della risoluzione (Smiroldo (13), 228), che parla di rilevanza costitutiva della dichiarazione. Si tratta di un atto negoziale recettizio, per cui acquisterà efficacia solo quando pervenga a conoscenza dell'inadempiente (Busnelli (3), 199; Costanza (6), 1). La dichiarazione non è sottoposta ad alcun onere di forma, può, quindi, essere effettuata anche oralmente (Busnelli (3), 199; Costanza (6), 1); Dottrina autorevole ritiene che la forma della dichiarazione debba essere la stessa prevista per il contratto risolto, secondo il principio valevole in generale per i negozi risolutori. (Bianca (2), 317). L'atto di esercizio del potere risolutivo è un atto stragiudiziale, che risolve il contratto senza il tramite della sentenza. Il giudizio eventualmente promosso dal creditore sarà un giudizio di accertamento, volto a conseguire una sentenza dichiarativa dell'avvenuta risoluzione e di condanna al risarcimento del danno.
Termine essenziale. Il termine essenziale è il termine di carattere perentorio, la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto (1457 c.c.). La risoluzione si produce se, entro tre giorni dalla scadenza del termine, la parte non comunica all'altra parte che vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza. L'essenzialità del termine può essere oggettiva o soggettiva secondo che risulti dalla funzione della prestazione ovvero dalla volontà delle parti. La prima è determinata dalla natura della prestazione dedotta in contratto e dall'interesse del creditore cioè richiede la rigorosa puntualità della prestazione, ossia quando solo la prestazione puntuale può soddisfare l'interesse del creditore. Classico esempio del vestito ordinato per la cerimonia nuziale, l'interesse del creditore può essere soddisfatto solo rispettando il termine di consegna. O può essere ravvisato nel termine del contratto di riporto (1548 c.c.), in questo casso il termine è considerato elemento essenziale del tipo e, oltre, termine ad osservanza necessaria. L'essenzialità del termine è soggettiva quando è conseguenza della qualificazione di essenzialità del termine operata dalle parti, anche in assenza di una sua oggettiva essenzialità, e del tenore, univoco delle parole usate nel contratto, tale termine deve essere indicato in modo preciso, rigoroso, inequivoco (ad es. la prestazione deve essere eseguita nel termine improrogabile, o inderogabile, o essenziale). L'art. 1457 c.c. prevede per l'interessato la possibilità di scelta fra la prestazione tardiva e l'esecuzione del contratto, scelta da effettuarsi entro tre giorni dalla scadenza del termine. Il creditore è tenuto a un comportamento sia pure passivo, al fine di esercitare il suo diritto alternativo: il silenzio della parte equivale a fatto costitutivo della risoluzione. Se prima dei tre giorni il debitore si offre di eseguire la prestazione, tale offerta non impedisce il verificarsi della risoluzione. Con il decorso dei tre giorni dalla scadenza del termine si verifica il definitivo effetto risolutorio. Nel termine essenziale la puntualità della prestazione assume tale importanza da immedesimarsi nel termine stesso, nel senso che una prestazione di identico contenuto, ma non puntuale, non avrebbe efficacia di soddisfare il creditore, onde all'inosservanza del termine consegue ineluttabilmente la risoluzione del contratto, salva la facoltà al creditore di chiederne l'esecuzione nel breve termine dei tre giorni, a norma dell'art. 1457 c.c., la clausola risolutiva espressa pur attribuendo al termine una certa rilevanza, nel senso di escludere che il ritardo nella prestazione possa essere ritenuto di scarsa importanza, non rende tuttavia inutile la prestazione tardiva e, quindi, non risolve il contratto se il creditore non dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. Affinchè l'inosservanza del termine comporti l'automatica preclusione dell'ulteriore adempimento e la risoluzione del contratto senza preavviso occorre che le parti esprimano in modo inequivoco la volontà di attribuire al termine carattere di essenzialità.
Nei contratti di locazione, le parti nell'ambito dei propri poteri di autonomia contrattuale, abbiano convenzionalmente stabilito, per quanto attiene all'uso della cosa locata, il divieto di ogni forma di innovazione, consentita solo con il consenso scritto o orale del locatore, ove il locatore si sia avvalso, ai sensi dell'art. 1456, della clausola risolutiva espressa, il giudice chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato, non è tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso, giacché, avendo le parti preventivamente valutato che l'innovazione o la modifica, dell'immobile locato comporta alterazione dell'equilibrio giuridico - economico del contratto, non vi è più spazio per il giudice per un diverso apprezzamento. Posto che il divieto pattizio di abuso, da parte del conduttore, nel godimento della cosa locata, mediante alterazione o modifiche sia pure parziali della stessa può comportare, in caso d'inadempimento ritenuto, di non scarsa importanza secondo l'apprezzamento del giudice, la risoluzione del contratto, deve ritenersi lecita e valida la clausola risolutiva espressa, destinata ad operare nell'ipotesi di violazione di detto divieto; né la circostanza che il locatore, pur dopo la dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 1456, abbia continuato a percepire il canone di locazione nella misura dovuta costituisce comportamento univoco di tacita acquiescenza della violazione, idoneo di per sé, ad escludere la possibilità di avvalersi della clausola r.e., avuto riguardo alla sussistenza dell'obbligo del conduttore, ex art. 1591, di corrispondere sempre il corrispettivo della locazione in caso di mora nella restituzione del bene.
Avv. Vincenzo Mennea
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(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 26/03/2021