venerdì, 16 ottobre 2026

Ammissibili i ricorsi pensionistici privi della dichiarazione di valore: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'ultimo comma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

Avv. Silvana Borelli

 

Con sentenza n. 241 depositata il 20 novembre 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per manifesta irragionevolezza, dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111.

La norma imponeva alla parte di formulare apposita dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio "nelle conclusioni dell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità del ricorso".

La norma era stata dettata con l'obiettivo di evitare, nei giudizi pensionistici, liquidazioni di spese processuali in misura esorbitante rispetto al valore della controversia, così favorendo il fiorire di iniziative processuali anche di infimo valore al solo scopo di ottenere la condanna alle spese.

Se questa era la ratio della norma, tuttavia, la sanzione ivi prevista appariva manifestamente sproporzionata rispetto allo scopo per la quale la stessa era stata creata: l'inammissibilità, infatti, poteva essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'effetto di porre nel nulla il ricorso introduttivo, anche nel caso in cui, nel caso concreto, le spese di lite fossero state liquidate in modo corretto e il soccombente nulla avesse da obiettare in merito.

La rigida formulazione del dettato normativo comportava inoltre l'automatica applicazione della sanzione di inammissibilità anche nell'ipotesi in cui il valore della prestazione dedotta in giudizio fosse facilmente desumibile dal contesto dell'atto, o dalle domande formulate, ma non fosse espressamente riportato nelle conclusioni.

La Corte d'Appello di Torino ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, nella convinzione che l'obbligo dichiarativo introdotto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. comportasse una limitazione meramente formale all'accesso alla tutela giurisdizionale irragionevole e ingiustificata rispetto al fine del contenimento delle spese, con conseguente violazione, sotto il profilo della ragionevolezza, sia degli art. 3 e 117 della Costituzione, sia dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Costituzionale ha confermato i dedotti profili di irragionevolezza, rilevando che: "l'ultima parte dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., oggetto di censura, deve essere letta congiuntamente alla previsione del capoverso immediatamente precedente, introdotto dall'art. 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che il giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non può liquidare spese, competenze ed onorari superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio".

Secondo la Corte: "le conseguenze sfavorevoli derivanti dall'inammissibilità non sono adeguatamente bilanciate dall'interesse ad evitare l'abuso del processo che è già efficacemente realizzato dalla disciplina introdotta dalla novella di cui all'art. 52 della legge n. 69 del 2009. L'eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta, quindi, la manifesta irragionevolezza dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo periodo".

Avv. Silvana Borelli
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LaPrevidenza.it, 28/11/2017

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