Abuso dell'immagine altrui
Avv. Vincenzo Mennea
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
1) Per immagine deve intendersi un concetto più esteso del "ritratto" (avente ad oggetto il volto) e dunque comprendente riproduzioni, anche tridimensionali, dell'intero corpo. E' tuttavia necessario che il soggetto sia identificabile: nel caso lo sia, grazie alla riproduzione di tratti somatici o di abbigliamento caratterizzanti il soggetto, sarà accordata la tutela, nel caso non lo sia, ad esempio perché il volto è coperto da una maschera, sarà negata.
A norma dell’art. 10 c.c. nonché degli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine, senza il consenso dell’interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona nota, è lecita solo e perché risponda ad esigenze di pubblica informazione, non anche a fini pubblicitari.
La divulgazione del ritratto di una persona nota è lecita, ai sensi dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell’interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento del danno.
È dunque, illecita, in quanto lesiva dei diritti all’immagine, all’identità personale e alla riservatezza, la pubblicazione dell’immagine di una persona ripresa senza il suo consenso e in un contesto completamente avulso dall’avvenimento al quale viene associata, tale da fornire una erronea ed infedele rappresentazione della persona raffigurata.
2) Il consenso
Il diritto all'immagine viene solitamente fatto rientrare nel diritto alla riservatezza. Tuttavia in maniera crescente se ne evidenziano i profili patrimoniali connessi al suo sfruttamento economico. Il perno del diritto all'immagine è rappresentato dal consenso dell'interessato.
Esso deve essere sempre manifestato - salvo le eccezioni - o in forma espressa o tacita, in quest'ultimo caso solitamente per fatti concludenti. Così la spontanea sottoposizione all'esecuzione di un servizio fotografico presso un'agenzia fotografica fa presumere il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto.
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio. Ad ogni modo, l'autorizzazione, data dall'interessato, alla pubblicazione della propria immagine non può avere una diversa estensione a seconda della sua manifestazione espressa o tacita. Peraltro, eventuali limiti alla pubblicazione, riguardanti la durata, il luogo, lo scopo e le forme nell'ipotesi di consenso espresso o l'interpretazione del comportamento della persona in caso di consenso tacito, circoscrivono l'efficacia e non la validità del consenso stesso.
La pubblicazione non autorizzata della fotografia di una persona è lesiva non solo del suo diritto all’immagine, ma anche del suo diritto all’identità personale, ove possa indurre il pubblico a credere che il soggetto abbia aderito ai valori espressi nella pubblicazione.
Viola il diritto della persona, garantito dalla Costituzione, e dà luogo al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 10 e 2043 cod. civ., la pubblicazione dell’immagine di una persona senza il suo consenso. Così come la pubblicazione dell’immagine fotografica di una persona non nota è illecita, a meno che la persona stessa non abbia prestato specifico consenso.
3) Immagine di persona defunta.
La pubblicazione dell’immagine di una persona defunta , senza il consenso degli eredi ed a scopo pubblicitario, costituisce illecito e può dar luogo a risarcimento del danno patrimoniale.
Per quanto riguarda la divulgazione di immagini, si ricorda che la legge 22 aprile 1941, n. 633 legge sul diritto d’autore disciplina il profilo dei diritti relativi al ritratto, specificando che la riproduzione o messa in commercio del ritratto di una persona, presuppone il consenso dell’interessato o, se deceduto, dei familiari (art. 96 che richiama l’art. 93, commi 2 e 3 ).
L’immagine della persona, intesa come immagine sociale, trova tutela nell’art. 10 del c.c. e nelle disposizioni sulla diffamazione (art. 595 c.p.).
In assenza del consenso dell’interessato la riproduzione dell’immagine è lecita solo se giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto….La pubblicazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso costituisce, tuttavia violazione della legge n. 675 del 1996, e dà diritto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 29, comma 9, stessa legge, salvo che ricorrano le eccezioni dell’interesse pubblico, o quando la diffusione dell’immagine sia connessa a fatti che si sono svolti in pubblico o che hanno rilevanza sociale ma senza scopo di lucro.
L’utilizzazione dell’immagine di un personaggio noto per la realizzazione della copertina di un libro, senza il consenso dell’interessato, lede il diritto di quest’ultimo allo sfruttamento della propria immagine, sia il suo diritto all’identità personale, se la persona ritratta è defunta, necessita del consenso dei familiari (art. 96 che richiama l’art. 93, commi 2 e 3 ).
4)La notorietà della persona ritratta non giustifica, la pubblicazione, senza il suo consenso, di immagini attinenti a quella sfera di interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con le esigenze pubbliche di informazioni, in quanto estranee ai motivi, ai fatti ed agli avvenimenti che ne hanno determinato la notorietà.
La pubblicazione dell’immagine di una persona nota se avviene per un scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l’esigenza d’informazione, nei suoi vari aspetti, cade necessariamente la giustificazione alla pubblicazione ed opera in pieno il divieto di cui all’art. 96 l. dir. aut., in relazione all’art.10 c.c. La tutela del predetto diritto si attua tanto nel caso in cui figuri inserita in un gruppo più o meno numeroso di persone.
L’opera cinematografica quale film-documentario, ossia quale cronaca di vicende storiche, deve attenersi alla realtà dei fatti. Costituisce, pertanto diffamazione con il conseguente obbligo di risarcire il danno subìto, l’attribuzione di un personaggio facilmente identificabile del compimento di atti e comportamenti privi di riscontro nella realtà ovvero è frutto della fantasia e dell’opinione dell’autore dell’opera.
Ai fini dell’utilizzazione commerciale della notorietà di una persona, intesa come specifico e tipizzante modo di essere degli elementi distintivi del nome e dell’immagine in riferimento ad un determinato soggetto, occorre il consenso dell’interessato, o dei suoi eredi ex art. 10, c.c., 96, 97, e 93 della legge sul diritto d’autore.
Nel caso di pubblicazioni a carattere pubblicitario necessita il consenso della persona il cui ritratto risulta prodotto, anche se si tratta di persona nota e anche se l’immagine risulta tratta da manifestazioni o avvenimenti svoltisi in pubblico, se la persona ritratta è defunta necessita del consenso dei familiari. In caso contrario ricadiamo nello sfruttamento dell’immagine altrui.
L’attribuzione del diritto di proporre querela per l’offesa alla memoria di un defunto trova la sua giustificazione nel diritto dei prossimi congiunti a vedere tutelata la reputazione del defunto, estendendosi il pregiudizio della arrecata offesa alla dignità degli stessi prossimi congiunti. Costoro sono pertanto legittimati (i prossimi congiunti) a costituirsi parte civile nel procedimento penale, in quanto subiscono un danno diretto ed immediato dal reato.
Avv. Vincenzo Mennea
LaPrevidenza.it, 14/05/2014