Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, Circolare 9.8.2013 n. 4
Prot 266/13/UL/P
Roma, 09.08.2013
A tutte le Amministrazioni dello Stato
Circolare n. 4 /2013
Oggetto: Adempimenti a carico delle Amministrazioni centrali previsti dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Con la presente circolare, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione intende effettuare la ricognizione del quadro degli adempimenti, di carattere non strettamente economico- finanziario, che il decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, pone a carico delle pubbliche amministrazioni centrali al fine di consentire lo sblocco e il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale per le obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012 (artt. 5 e 6), nonché al fine di assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione dei debiti non soddisfatti con le risorse stanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma, 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 7).
Il citato decreto-legge n. 35 del 2013 introduce, infatti, una disciplina organica, basata su una pluralità di strumenti tra loro coordinati, che consenta di superare definitivamente le problematiche connesse al mancato pagamento dei debiti della pubbliche amministrazioni scaduti al 31 dicembre 2012.
In tale ottica, il decreto-legge in oggetto introduce, relativamente ai debiti delle amministrazioni centrali, due distinte procedure: una finalizzata al pagamento dei debiti mediante le risorse confluite nel fondo innanzi indicato, l'altra finalizzata alla ricognizione e alla certificazione dei debiti non soddisfatti a causa dell'incapienza delle risorse stanziate.
Il quadro si completa con le disposizioni sui tempi massimi di pagamento recentemente introdotte dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che modifica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) il quale, per quanto riguarda il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni sorti a far data dal 1° gennaio 2013, ha integralmente recepito la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Adempimenti connessi alla procedura di pagamento dei debiti.
Quanto agli adempimenti connessi alla procedura di pagamento dei debiti, l'articolo 5 del decreto- legge n. 35/2013 individua il procedimento che le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute seguire per procedere allo sblocco delle nuove risorse finanziarie confluite nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, necessarie per il pagamento dei propri debiti.
Il pagamento in questione riguarda esclusivamente i debiti per somministrazioni, forniture, appalti o quelli relativi a prestazioni professionali, maturati fino alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistano residui passivi anche perenti.
Come innanzi accennato, il comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di garantire il pagamento di tali debiti, ha incrementato di 500 milioni di euro, per l'anno 2013, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Ferme restando le responsabilità delle amministrazioni per le scadenze già maturate alla data di emanazione di questa circolare, si effettua di seguito una ricognizione degli adempimenti previsti dalla legge.
Per accedere al fondo e ottenere le risorse finanziarie necessarie per effettuare il pagamento dei debiti in questione, ciascuna amministrazione statale era tenuta a predisporre e a trasmettere, entro il 30 aprile 2013, alla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio di bilancio, l'elenco dei debiti scaduti.
L'elenco andava ordinato in ordine cronologico, con l'indicazione dei relativi importi. La cronologia dei debiti risulta indispensabile anche al fine del puntuale rispetto dell'ordine di priorità con cui effettuare i pagamenti; ordine di priorità che, in base a quanto prevede l'articolo 6, comma 1, si basa sulla più antica datazione del credito (non oggetto di cessione pro-soluto e ), risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento, ovvero dai contratti o dagli accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti. A tal proposito, va altresì ricordato che l'articolo 5, comma 2, prevede la postergazione dei crediti relativi ai fitti passivi.
Apposito allegato all'elenco in questione, contiene l'aggregazione dei debiti in base al pertinente capitolo/articolo di spesa, con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi, per la ragione innanzi indicata. Per tale allegato, in mancanza di espressa indicazione contraria, è stata prevista la pubblicazione deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti internet di ciascuna amministrazione statale, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in analogia a quanto previsto per la pubblicazione dei decreti previsti dal Capo I del decreto-legge (dall'art. 6, comma 11) e del piano dei pagamenti (dall'art. 6, comma 9).
Sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, il predetto fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, è stato proporzionalmente ripartito tra le Amministrazioni dello Stato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40124 del 15 maggio 2013
Per consentire il costante monitoraggio dei pagamenti effettuati con le risorse del fondo, il comma 3 dell'articolo in esame obbliga le amministrazioni statali a trasmettere agli Uffici centrali di bilancio, con cadenza trimestrale, il prospetto dei pagamenti, mettendo in evidenza i debiti che non hanno potuto essere estinti con le risorse del fondo.
Al riguardo va ricordato che, i sensi dell'articolo 6, comma 10, la mancata o tardiva predisposizione dell'elenco dei debiti scaduti e la sua trasmissione alla Ragioneria generale dello stato, nonché la mancata trasmissione trimestrale del prospetto dei pagamenti effettuati e dei debiti che non hanno potuto essere estinti, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento da cui sia derivata la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori.
Lo strumento al quale il decreto-legge si affida per prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie è il piano di rientro. In proposito, il comma 4 del medesimo articolo 5, richiedeva alle amministrazioni centrali di predisporre entro il 15 giugno 2013, per l'eventuale quota dei debiti non soddisfatta per l'anno in corso, un apposito piano di rientro, volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e di riorganizzazione della spesa.
Il piano di rientro è definito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. Con la circolare n. 48835 del 6 giugno 2013, il Dipartimento della Ragioneria generale dello stato ha fornito indicazioni per la predisposizione dei suddetti piani.
In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, l'articolo 5, comma 6 ha previsto che il Ministro competente invii, entro il 15 luglio 2013, alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti un'apposita relazione sulle cause dell'inadempienza.
Inoltre, il decreto che approva il piano va pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet di ciascuna amministrazione statale, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 11.
Infine, va ricordato che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, il monitoraggio sull'attuazione dei piani di rientro spetta ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Ulteriori adempimenti per favorire il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 6 del decreto-legge n. 35/2013 contiene ulteriori disposizioni volte a favorire, da parte delle pubbliche amministrazioni, il pagamento dei debiti scaduti al 31 dicembre 2013. Per quanto di interesse del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si richiama l'attenzione delle pubbliche amministrazioni in indirizzo sui seguenti adempimenti.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni dello Stato, al pari degli enti locali, delle regioni e province autonome e degli enti del SSN avevano l'obbligo di comunicare ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei rispettivi debiti (va ricordato, in proposito, che la circolare n. 30 del 28 giugno 2013 della Ragioneria generale dello Stato ha precisato che i debiti da comunicare ai creditori entro il 30 giugno non includono quelli già estinti prima della data di comunicazione, né quelli dei quali non sia nota con certezza la data del pagamento).
La comunicazione ai creditori inviata con posta elettronica certificata va sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica avanzata (firma idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento sulla base delle regole tecniche previste dal d.P.C.m D.P.C.M. 22 febbraio 2013), ovvero con firma digitale (anch'essa generata ed apposta in conformità alle regole tecniche attualmente contenute nel d.P.C.M. appena citato).
L'omessa comunicazione ai creditori rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
Inoltre, entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni erano tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione, indicando l'importo e la prevista data di pagamento precedentemente comunicata al creditore.
La mancata pubblicazione dell'elenco dei debiti è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono altresì assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
Procedimento finalizzato alla ricognizione dei debiti e alla certificazione degli stessi.
Allo scopo di completare la liquidazione di tutti i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012, l'articolo 7 del decreto-legge in oggetto detta disposizioni procedurali per effettuare, attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, la ricognizione e la certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da somministrazioni, forniture e appalti e da obbligazioni relative a prestazioni professionali, che non risultano estinti alla data della comunicazione medesima. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce, infatti, che la certificazione dei crediti di cui trattasi è effettuata esclusivamente mediante il loro inserimento nella piattaforma elettronica. A tal fine, gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni centrali sono i seguenti.
Innanzitutto, per le amministrazioni pubbliche è stata prevista la registrazione entro il 28 aprile 2013 sulla piattaforma elettronica.
La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il 28 aprile 2013 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.
Inoltre, dal 1° giugno 2013 e non oltre il termine del 15 settembre 2013, le amministrazioni debitrici comunicano, utilizzando la piattaforma elettronica e sulla base dell'apposito modello scaricabile dalla stessa, l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore e dando separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo (in questo caso, come indicato dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 30 del 28 giugno 2013, la trasmissione ha effetti meramente ricognitivi e l'inclusione nell'elenco non determina l'automatica certificazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7).
La comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici può avvenire anche su segnalazione del creditore nella quale si evidenziano l'importo e gli estremi identificativi del credito, sempre che pervenga in tempo utile per consentire il rispetto del termine del 15 settembre 2013. Anche nel caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione, da parte dell'amministrazione pubblica, di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o di integrare la comunicazione del debito. L'amministrazione dispone di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per provvedere ovvero per esprimere motivato diniego; decorso inutilmente tale termine, il creditore può chiedere la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.
La mancata compilazione dell'elenco da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le medesime sanzioni, a cui si aggiunge quella pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo, sono previste per i dirigenti responsabili qualora, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non provvedano a trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, per il tramite della piattaforma elettronica, le comunicazioni relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Inoltre, il comma 7-bis, al fine di garantire il costante aggiornamento della piattaforma elettronica dei debiti comunicati, obbliga le amministrazioni a registrare sulla stessa il pagamento dei debiti, contestualmente all'effettuazione dello stesso. Il mancato adempimento rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Infine, a decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti.
In conclusione, considerate le procedure introdotte dalle disposizioni innanzi illustrate e tenuto conto della gravità delle sanzioni derivanti dal mancato o dal ritardato adempimento delle stesse, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione raccomanda alle Amministrazioni centrali debitrici e, in particolare, ai vertici amministrativi e ai dirigenti responsabili della spesa di ciascuna di esse, di predisporre tempestivamente, in materia di pagamento dei propri debiti scaduti al 31 dicembre 2012, tutte le attività necessarie e funzionali al puntuale adempimento degli adempimenti posti a loro carico dal decreto-legge n. 35 del 2013 e dalla successiva legge di conversione n. 64 del 2013.
Gianpiero D'Alia
LaPrevidenza.it, 19/09/2013
0664522748
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Professore Avvocato
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