Inps, circolare 14.5.2013 n. 78
In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, nonché per dar conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, si ritiene utile ricordare il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26 ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.
2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Come è noto, la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede letteralmente che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…
(omissis)”.
L’Istituto, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore...
LaPrevidenza.it, 05/07/2013
0883349269
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Avvocato
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