martedì, 13 ottobre 2026

Totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi maturati in Italia, Svizzera e Liechtenstein

Inps, Messaggio 25.3.2014 n. 3563

 

INPS

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Messaggio 25/03/2014.0003563


A seguito di quesiti provenienti dalle Sedi in materia di totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi maturati in Italia, Svizzera e Liechtenstein, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.   Come noto nei rapporti con la Svizzera, a decorrere dal 1° giugno 2002, è applicabile la normativa comunitaria di sicurezza sociale (regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72) in base all'Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell'Unione europea, che di fatto ha sostituito i previgenti accordi bilaterali italo-svizzeri.   Con circolare n. 110 del 14 settembre 2012 è stato evidenziato che, a decorrere dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano rispettivamente anche alla Svizzera (vedi la circolare n. 70 del 22 maggio 2012) e ai Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), Islanda, Liechtenstein e Norvegia (vedi la circolare n. 77 del 6 giugno 2012).   Tuttavia, anche successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell'Unione europea, sono rimaste in vigore alcune disposizioni, contenute negli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, tra cui l'art. 9, paragrafo 1, della Convenzione italo ­ svizzera, così come modificato dall'art. 3 del secondo Accordo aggiuntivo e dall'art.13 del terzo Accordo amministrativo. Tale disposizione prevede la possibilità, da parte dell'Italia, di totalizzare i periodi compiuti in Stati terzi legati contemporaneamente alla Svizzera e all'Italia da Accordi di sicurezza sociale, quando non sia perfezionato il diritto a pensione italiana neanche con il cumulo dei periodi italiani e svizzeri (circolare n. 118 del 25 giugno 2002, punto 9.2).   A tal proposito, si precisa che, anche successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo CH-UE, nel caso in cui totalizzando la sola contribuzione maturata in Italia e Svizzera non sia raggiunto il diritto alla prestazione richiesta, è possibile totalizzare i periodi fatti valere in Liechtenstein. Infatti, tale Stato continua ad essere legato contemporaneamente sia all'Italia che alla Svizzera da accordi di sicurezza sociale; in particolare, è legato all'Italia dall'Accordo SEE, entrato in vigore il 1° maggio 1995 (che ha sostituito il precedente Accordo bilaterale tra Italia e Liechtenstein), e alla Svizzera dalla Convenzione riveduta AELS (Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA), in vigore dal 1° giugno 2002.    Pertanto, ad integrazione di quanto riportato nella tabella allegata al messaggio n. 42198 del 29 dicembre 2004, che riepiloga le convenzioni bilaterali che consentono la totalizzazione multipla, con riferimento alla Svizzera, si evidenzia che fra gli Stati terzi è compreso anche il Liechtenstein (codice 27).    Ne consegue che sia il cittadino italiano che il cittadino svizzero, al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione, può totalizzare i periodi di assicurazione risultanti in Italia, Svizzera e Liechtenstein.   Le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, svizzeri e del Liechtenstein trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione amministrativa P1 del 12 giugno 2009, concernente l'applicazione dei principi della sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso Elide Gottardo (circolari nn. 104 del 9 luglio 2004 e 88 del 2 luglio 2010), che, a decorrere dal 1° giugno 2012, si applica anche ai cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, in applicazione della Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1° luglio 2011 (circolare n. 109 del 18 luglio 2013, punto n. 9).  

 Il Direttore Centrale  Uselli
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LaPrevidenza.it, 30/03/2014

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