mercoledì, 14 ottobre 2026

Rivalutazione delle pensioni. Le indicazioni Inps relative al pagamento deli arretrati secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale

Inps, Messaggio 12.6.2015 n. 4017

 

Mittente: 0022/D.C. Organizzazione

Protocollo: INPS.HERMES.12/06/2015.0004017

Data di ricezione: 12/06/2015 15.22.12

 

Come noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato  la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con messaggio Hermes n. 3135 del 7 maggio 2015, l’Istituto ha comunicato che eventuali richieste di ricostituzioni  delle pensioni interessate all’applicazione di detta sentenza, sarebbero state definite solo a seguito dell’assunzione delle conseguenti iniziative legislative secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
Al  fine di dare attuazione ai principi enunciati nella citata sentenza, con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”, è stato previsto che le somme arretrate dovute in applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012  e  2013, siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
Ciò premesso, l’Istituto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del decreto in oggetto, provvederà, con la citata mensilità, alla liquidazione d’ufficio delle somme spettanti ad ogni singolo beneficiario in  funzione  dell'importo  complessivo  di
tutti i trattamenti pensionistici in godimento.
Pertanto, l’inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse  non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato.
Dette domande, inoltre, non potranno essere valorizzate con il riconoscimento di 0,25 punti previsti per gli interventi elencati nella tabella A, allegata al D.M. 20 febbraio 2013, in quanto, pur se avviate in modalità telematica,  non risultano definite con esito positivo. 
 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Cristina Deidda
 
IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI
Antonello Crudo
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Giulio Blandamura
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LaPrevidenza.it, 19/06/2015

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