Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2014
Inps, Circolare 26.3.2014 n. 44
A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2014, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Premesso quanto precisato con la circolare n. 34 del 06.02.2007, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2014 [1] sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2014, ad euro 47,58 (circolare n. 20 del 6.02.2014 - parte 1, par. 1).
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Come precisato altresì con messaggio n. 29676 del 07.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2014, è pari a euro 42,33 (circolare n. 20 del 6.02.2014 - allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 maggio 2013 (G.U. n. 179 del 1°.08. 2013) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2013 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Con la circolare n. 101 del 20.06.2013, sono state fornite le relative istruzioni operative.
Con riferimento ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del 02.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2013[2], e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2012, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2014 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2013.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 del 11.03.2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile per l’anno 2014 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2013, pari a euro 53,13 (circolare n. 95 del 11.06.2013, paragrafo 1).
LaPrevidenza.it, 30/03/2014