Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2014
Inps, Messaggio 19.2.2014 n. 2668
INPS
Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Roma, 19-02-2014
Messaggio n. 2668
OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2014 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.
1. Premessa
Con messaggio n. 876 del 15 gennaio 2013 e con messaggio n. 21266 del 27 dicembre 2012 per gli iscritti alla Gestione Pubblica sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande, entro il 1° marzo 2013, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Di seguito, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2014, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2014.
Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.
2. Beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2014 al 31.12.2014 LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità Requisito Quota (somma età Anzianità Requisito Quota (somma contributiva anagrafico e anzianità contributiva anagrafico età e anzianità contributiva) contributiva) almeno 35 minimo 61 97,3* almeno 35 minimo 62 98,3* anni e 3 mesi* anni e 3 mesi*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 punto 3.2).
2.2 Lavoratori notturni 2.2.1 Lavoratori a turni
1) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 ALL'ANNO Per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
2) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL'ANNO I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2014 al 31.12.2014 LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità Requisito Quota (somma età Anzianità Requisito Quota (somma contributiva anagrafico e anzianità contributiva anagrafico età e anzianità contributiva) contributiva) almeno 35 minimo 63 99,3* almeno 35 minimo 64 100,3* anni e 3 mesi* anni e 3 mesi*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (V. in proposito anche MSG. n. 20600 del 13.12.2012 punto 3.2).
3) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL'ANNO
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2014 al 31.12.2014 LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità Requisito Quota (somma età Anzianità Requisito Quota contributiva anagrafico anagrafica e contributiva anagrafico (somma età anzianità anagrafica e contributiva) anzianità contributiva) almeno 35 minimo 62 98,3* almeno 35 minimo 63 99,3* anni e 3 mesi* anni e 3 mesi*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (V. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 punto 3.2).
2.2.2 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo
Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
2.2.3 Precisazioni relative ai lavoratori notturni
Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all'anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l'attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa. Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l'anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività: - lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; - lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; - conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; - lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all'anno pari o superiore a 78; - lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo. In quest'ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l'anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.
3. Beneficio per gli iscritti alla Gestione Pubblica
I lavoratori dipendenti destinatari delle disposizioni in esame, che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2014, possono conseguire, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247/2007, come adeguati ai sensi dell'art. 12, commi 12-bis e 12-ter della L. n. 122/2010 e s.m.i. e nel rispetto del regime della decorrenza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni (applicazione della c.d. finestra mobile). Per un'immediata visualizzazione dei requisiti richiesti si riporta la seguente tabella riepilogativa.........
LaPrevidenza.it, 20/02/2014