martedì, 10 settembre 2024

Personale scolastico: chiarimenti del Ministero circa le cessazioni dal servizio a partire da settembre 2014

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Uff. III, Circolare 21.1.2014

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico 

Prot. AOODGPER n. 481 Roma, 21 gennaio 2014  Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali  Agli Ambiti Territoriali Provinciali

LORO SEDI


OGGETTO: Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014-Chiarimenti

Pervengono numerosi quesiti relativi ad alcuni dubbi interpretativi sui requisiti  anagrafici e contributivi utili per la presentazione delle istanze di cessazione del personale  scolastico e della domanda di pensione.  A tale riguardo, si precisa che per il personale di sesso femminile che opta per la  liquidazione della pensione col sistema contributivo ai sensi dell'art.1 comma 9 della legge  243/04 (57 anni e 35 di anzianità contributiva) il requisito anagrafico dei 57 anni deve  intendersi di 57 anni e 3 mesi, in considerazione dell'aumento della speranza di vita.  In merito alla pensione anticipata e alla possibilità di penalizzazione nel trattamento  pensionistico per i dipendenti che siano in possesso di un'età inferiore ai 62 anni, si fa  presente che tale penalizzazione in termini di riduzione percentuale del trattamento  pensionistico non trova applicazione nei confronti di coloro che maturano il requisito  contributivo entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di  lavoro, ivi inclusi periodi di fruizione dei permessi ai sensi dell'art.33 comma 3 Legge 104/92  e successive modifiche.  Infine si precisa che sono state introdotte alcune novità dall'art.11 bis del  D.L.102/2013 convertito in Legge 124/2013: possono cessare secondo i vecchi requisiti i  lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell'art.42,  comma 5, del d.lgs. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell'art.33, comma 3, della  Legge 104/92, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a maturare il diritto a  pensione secondo la disciplina pre- Fornero entro tre anni dall'entrata in vigore del D.L.  201/2011.  La disposizione si applica anche al personale della scuola.  Le relative istanze volte al conseguimento del beneficio di cui al suddetto art. 11 bis  del D.L. 102/2013 devono essere inoltrate alle competenti Direzioni territoriali del lavoro  entro il 26 febbraio (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.44 del  12/11/2013) che verranno graduate successivamente secondo criteri determinati dall'Inps.  Tenuto conto della data del 7 febbraio, scadenza del termine per la presentazione  delle istanze di cessazione, si invitano le SSLL a consentire al personale scolastico  interessato di presentare le istanze anche oltre il termine del 7 febbraio con modalità  cartacea ed a procedere alla successiva convalida al SIDI.

per IL DIRETTORE GENERALE 

 Il Dirigente Vicario  f.to Gildo De Angelis 

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LaPrevidenza.it, 29/01/2014

SIMONE CIAPPINI
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