Personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici. Diritto a pensione di vecchiaia e anticipata. Chiarimenti
Inps, messaggio 6.3.2014 n. 3116
INPS Direzione Centrale Previdenza ExINPDAP
Protocollo: INPS.HERMES.06/03/2014.0003116
Data di ricezione: 06/03/2014
DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali integrate
Alle Direzioni Provinciali gestione dipendenti pubblici
Pervengono numerose richieste di chiarimento in merito ai requisiti per il diritto alla pensione nei confronti del personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201/11 convertito con legge n. 214/11.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori in esame si confermano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia già in vigore alla data del 31/12/92, così come previsto dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs n. 503/92 sia per quanto riguarda il requisito anagrafico, confermando le disposizioni impartite con la Circolare I. P. n. 16 del 23/07/1993, sia per quello contributivo (15 anni).
Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).
Pensione anticipata
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del DL 201/11, i requisiti per il diritto a pensione anticipata prescritti dalla disposizione legislativa in esame, validi per la generalità dei lavoratori, si applicano anche al personale non vedente (cfr. Circolare INPS n. 37 del 14/03/2012).
Il Direttore Centrale
Gabriele Uselli
LaPrevidenza.it, 15/03/2014