martedì, 13 ottobre 2026

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori  domestici

Inps, Circolare 23.1.2015 n. 12

 

INPS

Direzione Centrale Entrate

Roma, 23/01/2015 

Ai Dirigenti centrali e periferici  Ai Responsabili delle Agenzie  Ai Coordinatori generali, centrali e  periferici dei Rami professionali  Al Coordinatore generale Medico legale e  Dirigenti Medici

Circolare n. 12 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario  Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  Indirizzo e Vigilanza  Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  Sindaci  Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  all'esercizio del controllo  Ai Presidenti dei Comitati amministratori  di fondi, gestioni e casse  Al Presidente della Commissione centrale  per l'accertamento e la riscossione  dei contributi agricoli unificati  Ai Presidenti dei Comitati regionali  Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori  domestici. SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

 .... OMISSIS...



                                     Il Direttore Generale  Nori
Allegato: Circolare numero 12 del 23-01-2015.pdf
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LaPrevidenza.it, 25/01/2015

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