Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l'anno 2015
Inps, Circolare 5.2.2015 n. 27
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni
Roma, 05/02/2015 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 27 e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l'anno 2015; aliquote di computo. SOMMARIO: 1. Aliquote contributive e di computo 2. Massimale annuo di reddito 3. Minimale Accredito contributivo 4. Ripartizione dell'onere contributivo 5. Compensi erogati entro il 12 gennaio 2015 1 Aliquote contributive e di computo
L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2015 al 30 per cento. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 (nota 2) ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento. E' confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati , della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007). Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:
.....
Il Direttore Generale Nori
Note 1)Art. 2, comma 57, legge 92/2012 "All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»"
2) Art. 1, comma 491, legge 147/2013 "All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015»"
LaPrevidenza.it, 18/02/2015