venerdì, 06 dicembre 2024

DURC e definizione agevolata: chiarimenti e indicazioni nella circolare Inail 

Inail, Circolare 28.4.2017 n. 18 - D.ssa Silvana Toriello

 

DURC positivo per le aziende che, entro il 21 aprile 2017, hanno presentato istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali se ricorrono gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge.

L'INAIL, con la circolare n. 18 del 2017, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione delle norme contenute nella Manovra correttiva 2017, dettando istruzioni operative alle proprie sedi alle quali comunica che gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione. Nell'attesa le Sedi devono tenere evidenza dei casi suddetti. Inail precisa altresì che sono in corso gli adeguamenti procedurali interni per l'acquisizione dall'agente della riscossione delle informazioni riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata e il regolare versamento delle rate e che, nelle more, le Sedi acquisiranno le suddette informazioni direttamente dall'agente della riscossione nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio della regolarità contributiva. A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all'agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva. Per il rilascio del DURC regolare, sarà necessaria la presentazione della domanda per la definizione agevolata delle pendenze contributive giacenti presso l'Agente della riscossione. Si modifica, per tal via, il precedente orientamento degli Istituti previdenziali, che prevedeva il pagamento dell'unica rata e della prima rata in caso di pagamento dilazionato, del debito contenuto nell'adesione agevolata ai fini del rilascio del DURC. "Su conforme parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro reso con nota del 9 gennaio 2017, protocollo n. 0000122, trasmessa il 13 febbraio 2017, sentito l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 28 febbraio 2017, protocollo n. 0004285 sono state ­ scrive Inail in merito - fornite indicazioni nel senso di non ritenere possibile l'attestazione della regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione all'agente della riscossione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Si è ritenuto invece corretto attestare la regolarità contributiva dei soggetti aderenti sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. " Infatti, sia l'INPS che l'INAILhanno sostenuto, in accordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro, che l'art. 6 del Decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, che disciplina la definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, consente al contribuente che accede alla procedura di estinguere il debito senza corrispondere gli ulteriori accessori inclusi nei predetti carichi. Il procedimento prevede la presentazione di un'apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata e la comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione ai debitori dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e del giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse. Il procedimento si considerava perfezionato solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

Nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che all'articolo 54 intitolato "Documento Unico di Regolarità Contributiva" stabilisce nuovi criteri per l'attestazione della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193. L'articolo 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione effettuata nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193. il termine di presentazione della citata dichiarazione all'agente della riscossione, era stato fissato al 31 marzo 2017 dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 ed è stato prorogato al 21 aprile 2017, prima dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 e poi dall'articolo 11, comma 10, lettera a) della legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. La medesima legge 7 aprile 2017, n. 45 ha differito al 15 giugno 2017 il termine del 31 maggio 2017 entro cui l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche, nel caso in cui il debitore acceda al pagamento rateale, per l'anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l'anno 2018 nei mesi di aprile e settembre, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo in ordine al pagamento del 70 per cento delle somme complessivamente dovute nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018. E' da sottolineare però, che la semplice adesione non libera completamente il contribuente dal successivo pagamento, il cui mancato adempimento comporta l'annullamento del DURC. Il comma 2 dell'articolo 54 stabilisce, infatti, che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in attuazione del comma 1 del medesimo articolo 54 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. La norma precisa che a tal fine l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "DURC on line" l'elenco dei Documenti annullati. Il comma 3 dell'articolo 54 stabilisce che i soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e quelli che acquisiscono un Durc On Line già prodotto in corso di validità tramite l'apposita funzione di consultazione "utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il Durc è richiesto".

Dott.ssa Silvana Toriello


***


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

OGGETTO: Art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Documento Unico di  Regolarità Contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla  definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 22 ottobre  2016, n. 193.

SOMMARIO: La presente circolare fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta  dall'art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della  regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla  definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Premessa
L'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha dettato disposizioni in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. La declinazione della norma ha comportato la necessità di definire la rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva disciplinata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 (1). Con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, l'Istituto ha fornito indicazioni al riguardo chiarendo che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata , in assenza di ulteriori omissioni, non consente di attestare la regolarità del contribuente. In merito, il legislatore, con l'art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha inteso risolvere le problematiche correlate all'assenza di coordinamento tra la modulazione dei termini previsti dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 per il perfezionamento del procedimento di definizione agevolata e i requisiti di regolarità dettati dall'art. 3 del DM 30/01/2015.

1. Art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193. Modifica del termine di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e del termine degli adempimenti in capo all'Agente della Riscossione

Nel rinviare ai contenuti del citato messaggio n. 824/2017 per quanto concerne il quadro normativo definito dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, si evidenzia che il termine per la presentazione all'AdR della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte degli interessati, originariamente fissato al 31 marzo 2017, è scaduto il 21 aprile 2017 per effetto della proroga disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 (2).

Il legislatore, in sede di conversione in legge del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (3), ha inoltre modificato il termine stabilito per gli adempimenti degli Agenti della Riscossione, differendo dal 31 maggio 2017 al 15 giugno 2017 la data entro la quale i medesimi dovranno comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

2. Art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini della verifica della regolarità contributiva.

Il procedimento disciplinato dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, come già evidenziato nel messaggio n. 824/2017,non ha riservato uno specifico ruolo in capo agli enti impositori, tenuto conto che il medesimo vede coinvolti come uniche parti il debitore e l'Agente titolare della gestione dei crediti oggetto della dichiarazione.

In ragione di ciò e considerato che, fino al pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, la complessiva esposizione debitoria del contribuente resta invariata, si è posta la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata rispetto alle richieste di verifica della regolarità contributiva inoltrate alla piattaforma Durc On Linenelle more della conclusione del procedimento. Si ricorda, infatti, che solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata, nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, il procedimento delineato dal citato art. 6 potrà considerarsi perfezionato.

Ciò premesso, sulla base delle considerazioni espresse dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017 in condivisione con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,con il citato messaggio n. 824/2017, l'Istituto aveva reso noto che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non potendo essere ricondotta nell'alveo della previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 30 gennaio 2015, non poteva legittimare l'attestazione della regolarità contributiva prima dell'intervenuto pagamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata. Solo rispetto a tale momento, infatti, come specificato nella richiamata nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli Enti previdenziali avrebbero potuto attestare la regolarità contributiva "al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015" .

Con la presente circolare si provvede ad illustrare i contenuti dell'art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con il quale il legislatore ha inteso disciplinare gli effetti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini della verifica della regolarità contributiva.

Le disposizioni hanno effetto dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

L'art. 54 del d.l. n. 50/2017 (4), prevede, al comma 1 che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dall'articolo 3 del DM 30 gennaio 2015.

In sostanza, il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata , ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC. Ricorrendo tale ultima condizione, il contribuente potrà ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità ove i medesimi rappresentino l'unica irregolarità rilevata in sede di verifica automatizzata.

In considerazione della circostanza, come sopra ricordato, che l'intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, il comma 2 dell'art. 54 in trattazione, conformemente alla disposizione di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. n. 193/2016 (5), ha stabilito che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

L'annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata interesserà tutti i Documenti con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017.

L'art. 54, comma 2, a tal fine, assegna all'AdR l'onere di comunicare agli Enti preposti alla verifica il regolare versamento delle rate accordate in sede di definizione agevolata.

I Documenti annullati saranno pubblicati in apposita sezione del servizio Durc On Line allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio.

Infine, al comma 3, il legislatore ha ritenuto di affidare ai soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e ai soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio Durc On Linein sede di consultazione del Documento già prodotto la gestione degli effetti dell'intervenuto annullamento nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza per i quali il DURC era stato richiesto o consultato.

3. Istruzioni operative
A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inps affidati all'Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall'articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità.

Al fine di supportare l'attività istruttoria delle sedi, si è provveduto inoltre a popolare in automatico il Tab "note azienda" della procedura intranet Durc On Line con l'informazione relativa alla presenza per il codice fiscale di una dichiarazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016.

Tale informazione consente infatti all'operatore, in caso di esito di irregolarità che consegue all'ipotesi di definizione parziale dell'esposizione debitoria, di operare, in contraddittorio con il contribuente, la valutazione dell'esito della verifica.

Infatti, la procedura escluderà dall'invito a regolarizzare esclusivamente le esposizioni debitorie per le quali l'Agente della Riscossione, al momento dell'effettuazione della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell'Inps.

Qualora, a seguito della notifica dell'invito a regolarizzare, il contribuente segnali l'avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 relativamente alle esposizioni debitorie valorizzate nel medesimo invito dalla procedura Durc On Line, l'operatore, laddove il Tab "note azienda" non rechi ancora l'informazione che "l'azienda ha presentato istanza di definizione agevolata ", provvederà all'aggiornamento manuale dell'informazione, previa conferma da parte dell'Agente della Riscossione della regolarità della documentazione prodotta dal contribuente.

I Documenti rilasciati ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.l. n. 50/2017, sia nell'ipotesi di esito generato direttamente dalla procedura sia nel caso di regolarità apposta dalla sede, saranno "etichettati" dalla procedura Durc On Line per consentire l'attuazione della previsione del comma 2 del medesimo articolo. Infatti, si rammenta che il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento comporterà l'annullamento di tutti i Documenti rilasciati con esito di regolarità ai sensi del comma 1 a partire dal 24 aprile 2017.

Con successivo messaggio saranno illustrate le implementazioni procedurali che renderanno possibile la consultazione dei Documenti interessati dall'eventuale provvedimento di annullamento.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Note: (1) Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 è stato emanato in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78. (2) Decreto legge 27 marzo 2017, n. 36. Art. 1, comma 1. Art. 1 Proroga di termini in materia di definizione agevolata.

1. 1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le  parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».

(3) Il Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha spostato al 15 giugno 2017 l'originario termine del 31 maggio 2017 fissato per l'Agente della Riscossione per rispondere ai contribuenti con gli importi dovuti e il pagamento in un'unica soluzione o ripartito in cinque versamenti. Art. 11, comma 10, lettera b). 10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017";  b) al comma 3, alinea, le parole: 231 maggio 20172 sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2017";  c) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: "13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo". (4) Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ­ data di entrata in vigore del provvedimento 24 aprile 2017. Art. 54 (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015. 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma. 3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto. 4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (5) L'art. 6, comma 4, del d.l. n. 193/2016, dispone che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal comma 1 del medesimo articolo.
Invia per email

LaPrevidenza.it, 16/05/2017

CARMELO FINOCCHIARO
mini sito

Via Carnazza, 81, 95030, Tremestieri Etneo (CT)

Telefono:

0958996835

Cellulare:

3358439786

Professione:

Consulente del Lavoro

ALESSANDRO BAVA
mini sito

Via Alla Porta Degli Archi 10/17, 16121, (GE)

Telefono:

0108686258

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

tributario, giudizi responsabilità Corte dei conti, giudizi presso Cedu