Inps, Circolare 20.3.2015 n. 63
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (allegato 1).
In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12- quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010,n.122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Ciò posto, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013 (vedi circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012 e punto 3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012) in virtù del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (incremento di 3 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva), in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni - per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico
a) Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima....
LaPrevidenza.it, 21/03/2015
0958996835
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