martedì, 13 ottobre 2026

Abolito il divieto di cumulo tra riscatto del corsolegale di laurea e congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro

Inps, Circolare 29.2.2016 n. 44

 

Direzione Centrale Posizione Assicurativa

Roma, 29/02/2016 

Ai Dirigenti centrali e periferici  Ai Responsabili delle Agenzie  Ai Coordinatori generali, centrali e  periferici dei Rami professionali  Al Coordinatore generale Medico legale e  Dirigenti Medici

Circolare n. 44 e, per conoscenza,

Al Presidente  Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  Indirizzo e Vigilanza  Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  Sindaci  Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  all'esercizio del controllo  Ai Presidenti dei Comitati amministratori  di fondi, gestioni e casse  Al Presidente della Commissione centrale  per l'accertamento e la riscossione  dei contributi agricoli unificati  Ai Presidenti dei Comitati regionali  Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: art. 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 :  abrogazione del comma 2 dell'art.14, D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503  e conseguente introduzione della facoltà di cumulare il riscatto dei  periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di  laurea. 

SOMMARIO: La circolare fornisce istruzioni in merito all'abrogazione del regime di  alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea  e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori  dal rapporto di lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

Ai sensi dell'art.1, comma 298, della richiamata legge, "il comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Come noto, il comma 2 dell'art 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall'art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Sotto la vigenza del predetto comma 2, dunque, le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l'esercizio di una precludeva l'altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati (in tal senso, per gli iscritti alla gestione dei dipendenti privati, messaggi n.2467 dell'11.2.2014 e n.7771 del 23.3.2007, e per gli iscritti alla gestione dei pubblici dipendenti, circolare ex Inpdap n. 31 del 20.7.2005).

L'abrogazione del comma 2 dell'art.14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l'altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento "a periodi" antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull'incumulabilità vigenti all'epoca.

Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell'1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d'ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.

Le sedi dell'Istituto dovranno provvedere con sollecitudine alla definizione delle istanze informando altresì gli interessati che l'onere di riscatto viene calcolato alla data del 1.1.2016, per effetto dell'art.1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Dirigente Generale Vicario  
Vincenzo Damato
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LaPrevidenza.it, 07/03/2016

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