martedì, 13 ottobre 2026

Sanatoria per gli errori fiscali. L'utilizzo di un codice errato sul modello F24 si può aggiustare

Cassazione, sez. tributaria, sentenza 4.10.2013 n. 22692

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

SEZIONE TRIBUTARIA 

Sentenza 4.10.2013 n. 22692

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere - Dott. FERRO Massimo - Consigliere - Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 10116/2008 proposto da: NUOVA CLINICA SANTA RITA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;  - ricorrente -  contro AGENZIA DELLE ENTRATE;  - intimato - avverso la sentenza n. 37/2007 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 23/02/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

 Fatto 

La Nuova Cllnica S. Rita srl proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Benevento avverso l'avviso di accertamento con il quale la locale Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero del credito d'imposta, ritenuto indebitamente utilizzato dalla detta società per incremento dell'occupazione L. 23 dicembre 1998, n. 448, ex art. 4.

Sosteneva la società che in realtà aveva proceduto ad assunzione L. n. 449 del 1997, ex art. 4, e non L. n. 448 del 1998, ex art. 4, erroneamente indicando nel modello F24 il cod. 6705 (relativo all'assunzione L. n. 448 del 1998, ex art. 4) al posto del codice corretto (6700) previsto per l'assunzione L. n. 449 del 1997, ex art. 4; esibiva atto il quale il Centro Imposte dirette ed indirette di Pescara aveva comunicato di avere accolto la richiesta di credito d'imposta L. n. 449 del 1997, ex art. 4.

L'adita CTP accoglieva il ricorso, riconoscendo essersi trattato solo di errore materiale e che quindi la ricorrente aveva diritto al credito d'imposta.

La CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio, sostenendo che l'indicazione nel mod. F24 di un codice errato doveva essere corretta compilando il mod. F24 con il cod. esatto (ravvedimento operoso); in mancanza non era possibile controllare l'utilizzo del credito vantato e l'effettiva sussistenza dello stesso; dal che la legittimità dell'operato recupero.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società, affidato a due motivi; l'Agenzia non svolgeva attività difensiva.

Diritto

Con il primo motivo la società, deducendo - ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, L. n. 449 del 1997, art. 4, e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sosteneva: che il ravvedimento operoso, che la CTR aveva implicitamente posto a base della gravata sentenza, era invece precluso, in quanto era stata già contestata la violazione; che comunque essa società non era tenuta ad alcuna rettifica, potendo far valere in sede di accertamento la bontà della dichiarazione o del pagamento effettuato; che la società aveva dimostrato di avere diritto al credito d'imposta L. n. 449 del 1997, ex art. 4, sicchè non vi era dubbio che nella specie si era verificato un mero errore materiale.

Con il secondo motivo la società, deducendo - ex art. 360 c.p.c., n. 4 - nullità della sentenza, rilevava che quest'ultima non conteneva l'esposizione dei fatti, sicchè era impossibile l'individuazione delle motivazioni poste a base del dispositivo.

Siffatto motivo, da esaminarsi per primo per ragioni di ordine logico, è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la gravata sentenza contiene una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, e, attraverso gli stessi, è agevole individuare i tratti essenziali della lite e gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione; di conseguenza, stante anche il principio della strumentante della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), il motivo non può trovare accoglimento.

Il primo motivo è, invece, fondato.

Al riguardo va preliminarmente precisato che, come risulta dalla sentenza gravata, i fatti sono pacifici, sicchè deve ritenersi che l'utilizzazione nel modello F24 di un codice (6705) al posto di un altro (6700) è stata dovuta ad un mero errore materiale del contribuente, riconosciuto come tale, in sede contenziosa, sia dall'Agenzia sia dallo stesso contribuente.

Ciò posto, va rilevato che il contribuente, anche in sede contenziosa, ben può emendare errori materiali e solo formali, in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, che avrebbero dovuto indurre l'Ufficio a prendere atto dell'errore e annullare l'atto impugnato (v., in senso conforme, sia pur in tema di ritrattabilità della dichiarazione redditi, Cass. 1926/2008; Cass. 2226/2011; Cass. 5852/2012).

In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l'impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

In considerazione dell'evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna l'Agenzia al pagamento dei compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013
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