Cassazione, sez. tributaria 8.11.2013 n. 25138
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere - Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro CALABRIA di PAVONE MARIA IMMACOLATA snc; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 03/13/06, depositata il 1 marzo 2006; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco; udito l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la ricorrente; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
La snc xxx di P. Maria Immacolata impugnò l'avviso con il quale venivano rettificati, ai fini dell'IVA per l'anno 1991, i valori dichiarati, contestandosi l'omessa registrazione di corrispettivi, la dichiarazione di eccedenze detraibili superiori al 10% e la dichiarazione di dati inesatti, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha confermato l'annullamento dell'avviso sul rilievo della inesistenza e della mancata indicazione dei presupposti per procedere all'accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, nei confronti della contribuente, operante in contabilità ordinaria, essendo ammissibile la rettifica soltanto in presenza di vistose, ripetute ed evidenti alterazioni della contabilità, tali da far presumere fondatamente alterazioni sostanziali della stessa, elementi che nella fattispecie (non) si rinvenivano e di cui l'ufficio, cui incombeva l'onere, non aveva fornito la prova.
Nei confronti della decisione l'Agenzia delle entrate ricorre sulla base di due motivi.
La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
La causa è stata discussa nell'udienza pubblica del 13 aprile 2011;
il Collegio, riconvocatosi il 22 settembre 2011, ha quindi sospeso il giudizio a norma del D.L. 15 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito nella L. 15 luglio 2001, n. 111.
La detta causa di sospensione è cessata, e sulla base della documentazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate, non risulta essere stata presentata domanda di definizione della controversia.
Diritto
Il Collegio deve preliminarmente rilevare che la notificazione del ricorso per cassazione alla società contribuente, in persona della legale rappresentante, presso il difensore nel giudizio di merito, con riguardo alla quale all'udienza di discussione l'Agenzia delle entrate ha depositato fotocopia di un avviso di ricevimento, è affetta da un grave vizio.
Di tale notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario "mediante spedizione a mezzo del servizio postale con plico A.R., ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.", mentre si rinviene la ricevuta di accettazione della raccomandata, la fotocopia del corrispondente avviso di ricevimento prodotta in udienza reca, sotto la trascrizione manoscritta dell'indirizzo del detto destinatario in alto per tutta la lunghezza della cartolina, oltre ad un timbro tondo nella sezione destra, nella sola sezione centrale, relativa a "mancata consegna del plico", la barratura di nessuna voce e, in basso, il numero e la data della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito ("racc. n. (OMISSIS) del 13/12/06"). Essa però non reca, ed è quel che più conta, in fondo alla detta sezione centrale nè altrove la firma e la data dell'agente postale che attesti il compimento o il non compimento delle attività del procedimento notificatorio, cosicchè la relazione di notifica va ritenuta inesistente; ed essendo essa elemento essenziale ed indefettibile della notificazione stessa, quest'ultima deve considerarsi a sua volta inesistente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato compimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013
LaPrevidenza.it, 27/11/2013
Avvocato
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