martedì, 13 ottobre 2026

Contenzioso su Irap e Irpeg: il pagamento delle sanzioni non è da considerarsi come acquiescenza

Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 7.11.2013 24906

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio - Presidente - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere - Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: CIREX IMPORT-EXPORT srl, rappresentata e difesa dall'avv. Taverna Salvatore, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma al viale Regina Margherita n. 262/264; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro in carica; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 154/7/06, depositata il 19 marzo 2007; Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2013 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

La srl CIREX Import-export propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l'appello, ha confermato gli avvisi di accertamento ai fini dell'IVA e dell'IRPEG e dell'ILOR per gli anni 1995 e 1996, notificati il 19 ottobre 2001.

In ordine all'eccepita decadenza dell'amministrazione per essere stati gli avvisi relativi all'IVA. notificati oltre il termine, del quarto anno da quello della dichiarazione, fissato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1 - non potendo nella specie trovare applicazione il termine del quinto anno previsto dall'art. 57, comma 2 per l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, essendo stata documentata l'avvenuta presentazione della dichiarazione IVA. per l'anno 1995 con il deposito, già in primo grado, della ricevuta della raccomandata postale attestante la spedizione all'ufficio, come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, comma 4, -, il giudice d'appello ha ritenuto "irrilevante il problema... atteso che la sanzione" comminata per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA. 1995 era "stata pagata, con conseguente implicita acquiescenza all'operato dell'ufficio tributario", e che la non esibizione "della documentazione in sede amministrativa assorbe tale problema", con conseguente applicazione del più lungo termine per la notifica dell'avviso di accertamento previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2. Quanto al merito, ha osservato come l'ufficio non aveva potuto verificare l'esistenza effettiva delle rimanenze di merci, come formatesi nel corso degli anni, nè riscontrare l'attendibilità dei dati dichiarati e di quelli annotati sulle scritture contabili in conseguenza del dichiarato furto della documentazione, ed in mancanza di produzione di documentazione alternativa idonea a ricostruire l'andamento commerciale dell'azienda o quantomeno in merito al conteggio delle denunciate giacenze di merci, unico dato contabile certo e sul quale l'ufficio aveva emesso gli avvisi impugnati, ed in mancanza di indicazioni, in appello, di nuovi elementi atti a consentire un controllo sulla giacenza ed idonei a giustificare una diversa pretesa fiscale.

L'amministrazione non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla rilevanza del pagamento, nella specie effettuata in via meramente cautelativa, della sanzione irrogata per l'omessa dichiarazione IVA 1995 ai fini dell'acquiescenza rispetto alla pretesa concernente il tributo.

Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, comma 4, per aver ritenuto che la produzione dell'originale della raccomandata di spedizione della dichiarazione annuale IVA 199, non possa costituire prova della presentazione della dichiarazione stessa, spettando all'ufficio dimostrare il contrario.

Con il terzo, lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, commi 1 e 2, in ordine alla decadenza dal potere di notificare l'avviso di accertamento alla data del 19 ottobre 2001.

Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53, comma 1, e D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 1, comma 1, in ordine alla presunzione di cessione di beni non rinvenuti nei locali in cui è esercitata l'attività solo previo accertamento materiale ed analitico della non presenza di detti beni, difettando altrimenti il presupposto legittimante la presunzione.

I primi due motivi, che essendo legati vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha infatti in più occasioni chiarito come la definizione del profilo sanzionatorio del rapporto tributario, mercè il pagamento della sanzione stessa (ovvero la sua definizione agevolata ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3), non comporta effetti di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa nè integra una confessione o un elemento di prova, non concernendo il profilo (meramente) tributario del rapporto, di guisa che resta impregiudicata la sorte del tributo e la possibilità del contribuente di contestarlo (Cass. n. 17529 del 2012, n. 12695 del 2004, n. 1558 del 1991).

Quanto alla dichiarazione IVA, secondo il chiaro disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, commi 3 e 4, nel testo applicabile ratione temporis, la prova - non circoscritta alla fase amministrativa, ma pertinente alla fase contenziosa - della presentazione della dichiarazione IVA, quando essa sia effettuata mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata, può essere data, appunto, mediante la ricevuta della raccomandata stessa (cfr. Cass. n. 13942 del 2011).

I primi due motivi devono essere pertanto accolti, con assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013

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LaPrevidenza.it, 28/12/2013

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