Truffa aggravata ai danni dell'Inps la percezione di somme a titolo di pensione o indennità di accompagnamento dopo il decesso del beneficiario
Tribunale Penale di Milano, Sentenza 5.7.2012 n. 5576
Tribunale Penale di Milano
5.7.2012 n. 5576 - dott. Bruno Giordano - S.L. (avv. Bruno) - INPS (avv. Capotorti).
Costituisce artificio e raggiro, nel reato di truffa aggravata e continuata, l'aver omesso la comunicazione all'INPS del decesso del creditore, con la consapevolezza di indurre in errore l'Ente e consentendo al reo di incassare le somme pensionistiche, senza diritto, per un lungo periodo. La sospensione condizionale della pena viene subordinata al pagamento integrale delle somme dovute -direttamente determinabile dagli atti di causa- da effettuarsi entro 15 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza.
FATTO e DIRITTO
Si procede nei confronti di S.L. per il reato di truffa aggravata, reiteratamente commessa dal mese di febbraio 2009 fino al giorno dell'arresto avvenuto in data 24 novembre 2011 come descritto in imputazione. L'imputata ha chiesto di procedere con rito abbreviato, dopo aver chiesto alcuni rinvii per risarcire il danno all'ente previdenziale, attività che ella non ha svolto pur avendo avuto un tempo sufficiente per la restituzione della somma. All'esito dell'esame dell'imputata, che ha sostanzialmente reso piena confessione dei fatti, e della discussione, è emersa la prova piena della responsabilità penale dell'imputata per il fatto ascrittole. Nessun dubbio infatti sulla ricostruzione storica dei fatti. Dai documenti in atti e specificamente dai documenti dell'INPS, dal verbale di arresto in flagranza, dalla comunicazione di notizie di reato, dai documenti della Banca popolare di Sondrio, tutti compiutamente riscontrati dalla piena confessione dell'imputata, emerge che la stessa già dal mese di febbraio 2009, dopo il decesso del padre S.B. (avvenuto il 29.1.2009), continuava a prelevare presso gli sportelli bancari della Banca popolare di Sondrio le somme che ivi continuavano ad essere accreditate dall'INPS. Invero è emerso pacificamente che nella mattina del 24 novembre 2011 il signor F.F., dipendente della filiale 13 della Banca popolare di Sondrio sita a Milano in via Monte Santo numero 8, rappresentava ai carabinieri che l'ente previdenziale di Milano aveva richiesto la restituzione della pensione di anzianità e dell'accompagnamento percepita dal correntista S.B., considerato che questi era già deceduto dal 29 gennaio 2009. Tale decesso però non era stato comunicato all'Istituto né dal coniuge B.A. né dalla figlia S.L. Quest'ultima anzi munita di apposita delega risalente all'epoca dell'apertura del rapporto di conto corrente aveva continuato a prelevare la pensione nonché l'indennità di accompagnamento accreditati in favore del padre ormai defunto. Pertanto gli operatori di polizia giudiziaria dei carabinieri di Milano Stazione di Milano Moscova accertavano che erano stati prelevati circa cinquantanove mila euro indebitamente a seguito dell'accredito della pensione dell'indennità di accompagnamento presso il conto corrente da cui prelevava con delega l'odierna imputata. Non c'è dubbio che tale condotta verificata ancora in quasi flagranza la mattina in cui l'imputata si presentava presso lo sportello bancario avendo prelevato la somma di 2500 comprensiva della 13a mensilità attribuita al padre defunto, integra tutti gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di truffa. Infatti l'artificio e il raggiro che ha indotto in errore l'ente previdenziale è costituito dalla omessa comunicazione del decesso del creditore e dall'intenzione specifica fraudolenta di poter incamerare le somme per un lunghissimo periodo nonostante l'assenza di qualsiasi diritto al prelievo e di qualsiasi comunicazione dovuta all'ente previdenziale immediatamente dopo il decesso dell' editore (sia della pensione sia dell'indennità di accompagnamento). L'imputata all'odierna udienza ha ammesso i fatti spiegando tale comportamento per accudire la madre bisognosa di una assistenza mediante una badante. Si noti che il comportamento dell'imputata non è andato a favore della madre bensì a danno della stessa la quale in mancanza della dovuta comunicazione all'ente previdenziale in questi anni non ha potuto chiedere l'indennità di reversibilità che invece avrebbe potuto chiedere ed ottenere legittimamente, dopo il decesso del coniuge. Quindi la sottrazione della somma e l'incameramento delle stesse nel proprio patrimonio privato non ha giovato direttamente alla madre dell'imputata ma l'ha danneggiata sebbene indirettamente. Si tratta di una condotta certamente artificiosa e volta a frodare l'ente previdenziale perché tende a conseguire una somma non dovuta attraverso una dissimulazione dell'assenza del requisito fondamentale dell'esistenza in vita del soggetto creditore. Sulla base di tali elementi il giudice ritiene di definire la responsabilità penale dell'imputata anche tenendo conto che il prelievo per oltre due anni, con la consapevolezza del decesso del padre quindi dell'assenza di ogni diritto, manifesta indubbiamente un'intenzione specifica fraudolenta che si è ripetuta mensilmente con il prelievo. Tutti i reati commessi dall'imputata si sono consumati mensilmente e quindi sono stati legati da un evidente vincolo dovuto all'esecuzione del medesimo disegno criminoso. Nel caso concreto si è trattato di una reiterata truffa aggravata che è stata interrotta dall'intervento dei carabinieri presso lo sportello bancario e quindi non ha conseguito il danno costituito dall'acquisizione della retribuzione in quel caso ancora non dovuta. La somma quindi sequestrata al momento dell'arresto deve essere interamente restituita all'INPS. In ordine alla circostanza aggravante si rileva che l'INPS è indubbiamente da considerare ente pubblico. Attese le motivazioni fornite dall'imputata circa il bisogno della somma per sostenere l'anziana madre il giudice ritiene di concedere le attenuanti generiche in misura equivalente alla circostanza aggravante contestata. Considerato che sussistono tutti gli estremi oggettivi e soggettivi del reato per cui si procede, commesso dall'imputata, tenuto conto di tutti i criteri ex art. 133 C.P. (e in particolare del tipo di dolo di mero profitto economico che ha animato l'imputata, dell'entità del danno, dei tempi della condotta), concessa l'attenuante ex art. 62 bis C.P. in misura equivalente all'aggravante contestata, il giudice ritiene equa la pena base di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata per la continuazione interna a anni 2 di reclusione ed euro 1.500 di multa, diminuita per il rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa. Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 165 C.P. concede la sospensione condizionale della pena subordinandola al pagamento della somma dovuta all'INPS entro 15 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza quantificando fin d'ora tale somma in euro 57.213,00; trattasi infatti di una somma direttamente determinabile dagli atti di causa, ben determinata dalla parte civile INPS, che è nella disponibilità dell'imputata e che la stessa nel corso delle richieste di rinvii preliminari ne ha prospettato la restituzione senza eseguirla effettivamente. Alla condanna penale segue la responsabilità civile dell'imputata la quale viene condannata al pagamento dei danni subiti dalla parte civile INPS che si liquidano nella somma di euro 57.213,00, nonché al pagamento di spese e onorari sostenuti dalla parte civile e che si liquidano in euro 1.200 oltre al rimborso forfettario. Dispone la restituzione della somma di euro 2500 in sequestro dal giorno dell'arresto, all'INPS ente erogatore.
(Omissis)
LaPrevidenza.it, 26/01/2015