Cassazione, Sentenza 23 gennaio 2008, n. 1431
Nell'ordinamento processuale vigente "in forza del principio di cui all'art. 116 cod. proc. civ.il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione" (v.Cass. 27-3-2003 n. 4666)
gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata la veridicità formale (cfr anche Cass sez. III 26-9-2000 n. 12763, v. anche Cass. 27-3-2003 n. 4666).
LaPrevidenza.it, 26/01/2008
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