lunedì, 02 novembre 2026

licenziamento

reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno

 

Il co.4 art.18 St.Lav., cosi come modificato dall'art.1 l.108/90 regolamenta il risarcimento del danno subito dal lavoratore licenziato dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione e quindi anche per il tempo suvccessivo alla sentenza che abbia accertato l'inefficacia o l'invalidità del recesso; l'inottemperanza all'ordine di reintegrazione comporta l'obbligo per il datore di corrsipondere la retribuzione e , trattandosi per tale periodo di una condanna in futuro, l'ammontare del rissrcimento fissato per legge copre tutti i pregiudizi economici normalmente conseguenti alla inattività lavorativa.Resta comunque la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di danni ulteriori con le modalità ex art.414 c.p.c.
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LaPrevidenza.it, 13/01/2008

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