Le Sezioni Unite sulla tempestività dell’impugnazione del licenziamento: la decorrenza del termine dei sessanta giorni
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., Sez. Un., 14 aprile 2010, n. 8830
In tema di licenziamento, Cass. 8830/2010 afferma che l’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti.
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1. Con sentenza dell'8 settembre 2005 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione in data 24 novembre 2003 del Tribunale di Termini Imerese, con cui era stata rigettata la domanda proposta da C.G. intesa all'annullamento del licenziamento disciplinare comunicatogli dalla datrice di lavoro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con lettera del 20 luglio 1998, ricevuta il 22 luglio successivo, con le conseguenze di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come modificato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1.
2. Al rigetto del gravame proposto dal C. la Corte di appello di Palermo e' pervenuta sul rilievo che il lavoratore era decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento, in quanto la lettera raccomandata che aveva preceduto il ricorso ex art. 414 c.p.c., e con la quale era stata manifestata la volonta' di contestare la legittimita' del licenziamento, sebbene fosse stata spedita il 18 settembre 1998, era pervenuta alla societa' destinataria sette giorni dopo, quindi successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6.
3. Di tale decisione il C. domanda la cassazione con ricorso che si articola in due motivi; resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. per l'udienza di discussione del 24 marzo 2009; quindi, assegnata la causa alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, a seguito di ordinanza della Sezione lavoro della Corte, la societa' resistente ha depositato ulteriore memoria in relazione all'udienza odierna.
LaPrevidenza.it, 10/05/2010