Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 28 settembre 2010, n. 20355
In tema di interpretazione dell’accordo aziendale, Cass. n. 20355/2010 afferma che secondo il consolidato orientamento della Corte, cui va prestata adesione, qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poiché, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l’indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non può consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025). Precisa, inoltre, che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l’atto di appello, sicché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi di indagini non compiute perché non richieste in sede di merito (ex plurimis, Cass. 10 maggio 1995 n. 5106). Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 3 aprile 2003 n. 5150).
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Con sentenza n. 49 del 2004 il Tribunale di Milano rigettava la domanda di L.C. contro la S.p.A. Magneti Marelli Powertrain, diretta ad ottenerne la condanna al pagamento in suo favore di Euro 56.537,21 a titolo di premio di fedelta' inerente al rapporto di lavoro intercorso con la societa' dal 7 marzo 1967 al 31 dicembre 2002.
Secondo il Tribunale il premio non era dovuto, posto che il L. era stato assunto dopo la revoca dell'istituto del premio su disposizioni impartite dal presidente della societa', e cio' anche se la revoca stessa era stata ratificata dal consiglio di amministrazione qualche giorno dopo: non fu, infatti, revocato il beneficio a chi gia' ne godeva, ma fu concordata l'esclusione con chi doveva essere assunto, come puntualmente dimostrato dal contratto individuale. Ne' alla specie era applicabile l'art. 2077 cod. civ., sia in quanto non riguardava i contratti collettivi di diritto comune, sia in quanto le parti collettive, con riguardo ai lavoratori assunti dopo il 6 ottobre 1965,avevano in modo inequivoco, manifestato non doversi far luogo all'applicazione del premio di fedelta'.
Avverso tale decisione, in data 29 giugno 2004 proponeva appello il L., evidenziando come prima della deliberazione del consiglio d'amministrazione sussistessero solo atti interni della societa' mai conosciuti all'esterno e, comunque, emanati da falsi procuratores, e come, quindi, al momento dell'assunzione, il L. avesse acquisito il diritto al premio.
L'appellante lamentava poi il travisamento dei presupposti di diritto della revoca o abrogazione dell'istituto di origine regolamentare del premio di fedelta', nonche' la violazione delle regole inerenti all'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune.
La societa' si costituiva, resistendo al gravame.
Con sentenza dell'11 - 20 ottobre 2005, l'adita Corte di Appello di Milano rigettava il gravame.
A sostegno della decisione osservava che il L. era stato assunto dall'appellata il 7 marzo 1967 con contratto di lavoro in cui era espressamente esclusa l'applicazione del premio in parola, su disposizione del presidente della societa', confermata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'aprile 1967.
LaPrevidenza.it, 18/10/2010
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