giovedì, 10 ottobre 2024

Giusto il licenziamento se il lavoratore crea tensioni in azienda

Cassazione sez. Lavoro, Sentenza 02.09.2015 n. 17435 - Dott. Vincenzo Frandina

 

Con  sentenza n. 17435 del 2 settembre 2015, la Corte di Cassazione afferma la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, attraverso comportamenti  minacciosi ed ingiuriosi, crea un generale clima di tensione all’interno dell’azienda.

I giudici della Suprema Corte, rigettando il ricorso del lavoratore,  evidenziano come il provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro,  sia del tutto proporzionato al fatto commesso  considerato, peraltro, che il  dipendente non ha dimostrato, in sede di giudizio,  che il suo comportamento era una reazione legittima ad un atteggiamento, a suo dire, persecutorio da parte del datore di lavoro.

Ripercorriamo la vicenda.

La Corte d’appello di Roma, e già prima il Giudice di primo grado, con la sentenza del 12 dicembre 2012 rigettava la richiesta di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato a lavoratore D.R. dalla società  F. Azienda Farmasociosanitaria Capitolina in data 2 marzo 2006 per un suo comportamento minaccioso ed ingiurioso durante l’orario di lavoro.

A parer della Corte i fatti addebitati al ricorrente (con lettere di  contestazione del 9 gennaio 2006 ed avvenuti fra il 19 dicembre 2005 ed il 4 gennaio 2006 ed anche quelli addebitati con lettera del 19 dicembre 2005), non venivano contestati dal lavoratore, bensì ammessi, quando lo stesso sosteneva che fossero la conseguenza ad un atteggiamento persecutorio perpetrato dal datore di lavoro. Tuttavia, il Giudice d'appello non ravvisava alcun intento persecutorio, mentre confermava l’esistenza di un clima di tensione nell’azienda che giustificava il licenziamento.

Il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione sulla base dei seguenti motivi:

violazione di norme di legge poiché il licenziamento veniva intimato oltre il termine perentorio stabilito dalla contrattazione collettiva;
inefficacia del licenziamento poiché non venivano specificati i motivi richiesti ex art. 2 della legge 604 del 1966;
l’azienda intimava il licenziamento sulla base di una lettera di contestazione, datata 9 gennaio 2006, riferita ad episodi giustificati dal lavoratore a suo tempo e, per questo motivo, mai soggetti all’applicazione di alcuna sanzione;
la Corte d’appello riteneva  fondati i fatti posti a base del licenziamento senza però ammettere alcuna prova in giudizio; inoltre il licenziamento veniva considerato legittimo  sulla base di dichiarazioni rese prima e fuori dal processo e contestate dal lavoratore, così violando le regole del processo;
la Corte d’appello “non avrebbe considerato che il licenziamento risultava totalmente privo di prova, quindi carente degli elementi costitutivi stabiliti per legge, ed avrebbe ritenuto integrante la giusta causa fatti estranei alla contestazione ed alla motivazione formulata dalla stessa azienda, non provati in giudizio e ritenuti giustificati dall’azienda”;
“i giudici dell’appello non avrebbero considerato l’elemento essenziale e costitutivo della giusta causa di licenziamento costituito dalla proporzione fra i fatti contestati e la sanzione, tenendo conto dell’elemento soggettivo della condotta e l’atteggiarsi complessivo del lavoratore”.

Il primo e il secondo motivo sono inammissibili poiché riguardanti questioni nuove stante l’impossibilità di sollevare in sede di legittimità questioni non proposte nei giudizi precedenti.

Quanto alla lettera di contestazione, la Suprema Corte chiarisce che la sentenza impugnata ha fondato la propria motivazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, sui fatti contenuti nelle due contestazioni del 20 dicembre 2005 e del 9 gennaio 2006. Diversamente, il lavoratore non ha dedotto nulla in merito ai fatti contenuti nella prima contestazione, soffermandosi solo sugli avvenimenti (non sanzionati) riportati nella seconda lettera, incorrendo pertanto in errore.

Circa il quarto motivo, la sentenza impugnata ha ritenuto non contestati i fatti addebitati al lavoratore, il quale non ha provato la sussistenza di un’atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, poiché, secondo il principio di diritto,  “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l’altra ha l’onere di constare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass. 12636/2005).” I fatti addebitati, non solo non sono stati  contestati dal lavoratore ma anzi sono stati ammessi dallo stesso che li ha ritenuti giustificati adducendo l’esistenza  di una persecuzione da parte del datore nei suoi confronti; fattispecie, quest’ultima, non provata secondo la Corte territoriale.

Parimenti non censurabile è il giudizio di proporzionalità della sanzione, il quale è riservato in via esclusiva al giudice del merito, se congruamente e logicamente motivato.

Nelle fattispecie, la Corte d’appello ha anche verificato la legittimità del licenziamento sulla base del CCNL di categoria applicato, che espressamente prevede la possibilità di intimare il licenziamento senza preavviso qualora scaturisca da fatti in precedenza contestati.
 
Per tali motivi il  ricorso viene  rigettato ed IL lavoratore condannato alle spese. 

Vincenzo Frandina

***

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 dicembre 2012 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma dell’8 giugno 2010 con la quale era stata rigettata la domanda di D.R. intesa ad ottenere la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla F. Azienda Farmasociosanitaria Capitolina in data 2 marzo 2006. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che i fatti addebitati al ricorrente con contestazione del 9 gennaio 2006 ed avvenuti fra il 19 dicembre 2005 ed il 4 gennaio 2006, e che richiama anche i fatti addebitati con una precedente lettera di contestazione del 19 dicembre 2005, non sono mai stati contestati dal lavoratore che ha invece lamentato un atteggiamento complessivamente persecutorio nei suoi confronti che ha causato un clima di tensione che non giustificherebbe comunque l’impugnato licenziamento. La Corte capitolina ha considerato che l’espletata istruttoria non ha confermato l’atteggiamento persecutorio lamentato dal lavoratore, mentre ha confermato l’esistenza di un clima di tensione nell’azienda che giustifica il disposto licenziamento.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su sette motivi.

Resiste la F. con controricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi giuridici; omesso esame di un fatto decisivo della causa; artt. 2119 cod. civ., 7 legge n. 300 del 1970, 44 CCNL Aziende Farmaceutiche, ai sensi dell’art. 360, punti 3, 4 e 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il licenziamento sarebbe stato intimato oltre il termine perentorio stabilito dalla contrattazione collettiva, termine comunque      da considerarsi integrante l’elemento essenziale della norma sostanziale art. 2119 cod. civ.

Con il secondo motivo si deduce violazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi giuridici; omesso esame di un fatto decisivo della causa; artt. 2 della legge n. 604 del 1966, 7 della legge n. 300 del 1970, 44 comma 9 CCNL Aziende Farmaceutiche ex art. 360, punti 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che il licenziamento sarebbe inefficace poiché l’azienda avrebbe omesso di fornire specifici motivi benché ritualmente richiesti ex art. 2 della legge 604 del 1966.

Con il terzo motivo si assume violazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi giuridici; artt. 2119 cod. civ., 5 legge n. 604 del 1966, 111 Cost., 99, 112 e 113 cod. proc. civ. ex art. 360, punti 3, 4 e 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che l’azienda avrebbe licenziato il lavoratore per episodi contestati con lettera del 19 dicembre 2005; il lavoratore avrebbe impugnato il licenziamento poiché infondato; i giudici di merito lo avrebbero invece ritenuto fondato sulla base di una diversa lettera di contestazione del 9 gennaio 2006 i cui episodi sono stati ritenuti dall’azienda implicitamente giustificati dal lavoratore e, per questo, mai sanzionati.

Con il quarto motivo si lamenta violazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi giuridici; artt. 5 della legge n. 604 del 1966, 2119 cod. civ., 111 Cost., 99, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. ex art. 360, punti 3, 4 e 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte d’appello avrebbe ritenuto fondati i fatti posti a base del licenziamento poiché il lavoratore, non provando la scriminante delle provocazioni, implicitamente non li avrebbe contestati, senza considerare che tale prova era stata ammessa per la diversa domanda di risarcimento danni da persecuzione, che sui fatti che hanno portato al licenziamento non era stata ammessa alcuna prova, e che per legge, in ogni caso, l’onere della prova dei fatti integranti la giusta causa di licenziamento è a carico del datore.

Con il quinto motivo si assume violazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi giuridici; artt. 5 della legge 604 del 1966, 2119 cod. civ., 111 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ. ex art. 360, punti 3 e 5 cod. proc. civ" In particolare si deduce che la Corte d’appello avrebbe ritenuto fondati i fatti posti a base del licenziamento sulla base di dichiarazioni rese prima e fuori dal processo e benché contestate dal lavoratore, così violando le regole del processo.

Con il sesto motivo si lamenta violazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi giuridici;vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; artt. 2119 cod. civ., 7 legge 300 del 1970, 1 e segg. legge 604 del 1966, 112, 113, 115 e 116 cod, proc. civ., 111 Cost. ex art. 360, punti 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte d’appello non avrebbe considerato quanto stabilito dall’art. 2119 cod. civ. che dispone la ricorrenza di elementi oggettivi e soggettivi per integrare una grave lesione del vincolo fiduciario, e non avrebbe considerato che il licenziamento risultava totalmente privo di prova, quindi carente degli elementi costitutivi stabiliti per legge, ed avrebbe ritenuto integrante la giusta causa fatti estranei alla contestazione ed alla motivazione formulata dalla stessa azienda, non provati in giudizio e ritenuti giustificati dall’azienda.

Con il settimo motivo si deduce violazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi giuridici;vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; artt. 2119 cod. civ., 27 Cost., 1175 e 1206 cod. civ., 1 e segg. legge 604 del 1966, ex art. 360, punti 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si afferma che i giudici dell’appello non avrebbero considerato l’elemento essenziale e costitutivo della giusta causa di licenziamento costituito dalla proporzione fra i fatti contestati e la sanzione, tenendo conto dell’elemento soggettivo della condotta e l’atteggiarsi complessivo del lavoratore.

Il primo motivo è inammissibile. La censura è infatti relativa a circostanza non trattata nella sentenza impugnata per cui, in mancanza di precisa indicazione del modo con cui era stata proposta la doglianza nei precedenti gradi di merito, deve ritenersi che il motivo in questione sia nuovo e quindi inammissibile non essendo consentito sollevare in sede di legittimità questioni non precedentemente proposte nei gradi di merito.

Anche il secondo motivo si riferisce a doglianza non trattata nella sentenza impugnata, per cui valgono le medesime argomentazioni di cui al primo motivo, con la conseguente inammissibilità del motivo in assenza di precise indicazioni sulle modalità con cui è stata proposta la doglianza nei gradi di merito.

Il terzo motivo è infondato. Con esso sostanzialmente il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe fondato la propria motivazione sugli addebiti contenuti nell’atto di contestazione del 9 gennaio 2006 per i quali il lavoratore non era mai stato sanzionato, mentre il licenziamento era stato in realtà comminato sulla base della diversa precedente contestazione del 20 dicembre 2005. In realtà il ricorrente confonde le due contestazioni che invece la sentenza impugnata, nella sua chiara motivazione, considera nella loro esatta portata, nel senso che il licenziamento per cui è processo si riferisce a tutti i fatti contenuti nelle due contestazioni del 20 dicembre 2005 e del 9 gennaio 2006, per cui, da un lato non appare esatta l’affermazione del ricorrente secondo cui i fatti addebitati con la seconda delle due contestazioni non sarebbero stati sanzionati, e dall’altro appare invece esatta e conseguente l’affermazione contenuta nella stessa sentenza secondo cui il lavoratore appellante nulla ha dedotto in merito ai fatti contenuti nella prima contestazione soffermandosi solo sui fatti di cui alla seconda contestazione deducendo, erroneamente come detto, che per i medesimi non era stato sanzionato.

Anche in ordine al quarto motivo il ricorrente opera una confusione, in particolare fra i fatti addebitati, il cui onere è a carico del datore di lavoro, con quella dell’atteggiamento persecutorio tenuto dallo stesso datore e che è carico del lavoratore. Nel caso in esame la sentenza impugnata, ha ritenuto non contestati i fatti addebitati al lavoratore, e non provato, da parte di questi, l’atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l’altra ha l’onere di constare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass. 12636/2005). La stessa Corte d’appello ha ritenuto, con giudizio di fatto non censurabile in questa sede, che il lavoratore non ha contestato i fatti addebitatigli, anzi ammettendoli ritenendoli solo giustificati quale reazione all’atteggiamento datoriale nei suoi confronti, e concentrando la sua difesa sulla sussistenza di un comportamento persecutorio che è stato ritenuto non provato, parimente con giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità.

Il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili in quanto si riferiscono alla valutazione del materiale probatorio che, a detta del ricorrente, non giustificherebbe le conclusioni a cui è pervenuto il giudice dell’appello secondo cui i fatti addebitati, da un lato non sono stati contestati, e dall’altro hanno trovato conferma nella prova documentale acquisita, affermazioni, come detto, non censurabili in sede di legittimità se non per incompletezza o illogicità che, nel caso concreto, non sussistono.

Il settimo motivo non è fondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte il giudizio di proporzionalità della sanzione costituisce giudizio di fatto come tale riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se, congruamente e logicamente motivato. Nel caso in esame, fra l’altro, la Corte d’appello ha anche verificato la legittimità del licenziamento sulla base del CCNL di categoria applicabile alla fattispecie e che espressamente prevede il licenziamento senza preavviso per i comportamenti contestati al lavoratore nel caso in esame (comportamento ingiurioso o minaccioso durante il servizio, violazione di ogni norma di legge riguardante il deposito, la vendita o il trasporto di medicinali).

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessive € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge:

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.




(Vincenzo Frandina)

Invia per email

LaPrevidenza.it, 08/10/2015

VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile...

PAOLO SANTELLA
mini sito

Via Barberia N. 28, 40123, Bologna (BO)

Telefono:

0514845918

Cellulare:

3287438262

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

L’Avvocato Paolo Santella, del Foro di Bologna, patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori, civi...