martedì, 03 novembre 2026

Disconoscimento delle riproduzioni audiofoniche ; possibilità per il giudice di ricostruire comunque il contenuto della registrazione

Il giudice può ricostruire i fatti di causa anche attraverso riproduzioni audiofoniche

 

Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche (nella specie cassetta audiofonica) di cui all’art. 2712 Cod. Civ. non consente la formazione di prova piena (Cass. n. 12715 del 1998, ma ciò non preclude al giudice la ricostruzione del contenuto della registrazione, contestato in modo generico, attraverso elementi gravi, precisi e concordanti.
Ne deriva che,per escludere la possibilità di valutazione da parte del giudice,il disconoscimento deve essere circostanziato ed esplicito con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 8998 del 2001).
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LaPrevidenza.it, 14/09/2007

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