martedì, 13 ottobre 2026

Tassa rifiuti: nessuna sanzione pecuniaria e interessi se l'ammnistrazione regionale non ha emanato la legge per effettuare il calcolo proporzionale al tributo evaso

Cassazione civile, Sezione tributaria, Sentenza 5.2.2016 n. 2284

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOTTA Raffaele - Presidente - Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - rel. Consigliere - Dott. BRUSCHETTA Ernestino - Consigliere - Dott. MELONI Marina - Consigliere - Dott. SOLAINI Luca - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente:  sentenza  sul ricorso 4336-2010 proposto da: 

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell'avvocato BARONE EDOARDO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;  - ricorrente -  contro CONSORZIO OBBLIGATORIO INTERCOMUNALE CE/4 EGEA SPA in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato PECORARO DANILO ARMANDO con studio in MONDRAGONE VIA V. EMANUELE 214 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;  - controricorrente - sul ricorso 4339-2010 proposto da: REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell'avvocato BARONE EDOARDO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;  - ricorrente -  contro CONSORZIO OBBLIGATORIO INTERCOMUNALE CE/4 EGEA SPA in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato PECORARO DANILO ARMANDO con studio in MONDRAGONE VIA V. EMANUELE 214 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;  - controricorrente - sul ricorso 4343-2010 proposto da: REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BARONE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;  - ricorrente -  contro CONSORZIO OBBLIGATORIO INTERCOMUNALE CE/4 EGEA SPA in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato DANILO ARMANDO PECORARO con studio in MONDRAGONE VIA V. EMANUELE 214 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;  - controricorrente - avverso le sentenze n. 13/2009, n. 14/2009, n. 15/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositate il 26/01/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO; udito per il ricorrente l'Avvocato DI LASCIO per delega dell'Avvocato BARONE che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Fatto

Il Consorzio Obbligatorio Intercomunale di raccolta e smaltimento rifiuti CE/4 Egea s.p.a. proponeva tre distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso cartelle esattoriali emesse dalla Gest Line s.p.a. di (OMISSIS) per conto della Regione Campania per la riscossione di sanzioni pecuniarie ed interessi applicati sulla tassa di deposito dei rifiuti in discarica, intesa quale tributo speciale istituito con la legge 549/1995, afferenti, rispettivamente, gli anni 1996 e 1997 (ricorso R.G. 4336/2010), 1998 e 1999 (ricorso 4343/2010) e 2000 e 2001 (ricorso R.G. 4339/2010).

In tutti i ricorsi il ricorrente sosteneva che la Regione Campania non aveva assolto l'obbligo di emanare la legge regionale necessaria per calcolare la sanzione proporzionalmente al tributo evaso, che non aveva mai ricevuto l'avviso di accertamento e che la notifica della cartella esattoriale era avvenuta tardivamente rispetto all'emissione di esso avviso. Si costituivano la Regione Campania e Gest Line s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo assorbente il motivo della mancata notifica dell'avviso di accertamento. La Regione Campania proponeva appello notificandolo al solo Consorzio e la Commissione Tributaria Regionale, con le sentenze qui impugnate, dichiarava inammissibile l'appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, rilevando che il concessionario era parte necessaria del processo tributario poichè il ricorso verteva su cartella di pagamento di cui erano contestati vizi propri e la sentenza di primo grado era stata pronunciata tra le parti in causa tra le quali vi era la Gest Line S.p.A., concessionaria della riscossione, sicchè la Regione avrebbe dovuto notificare l'appello anche al concessionario. Avverso le sentenze della CTR ricorre per cassazione con distinti atti la Regione Campania svolgendo due motivi. Resiste con controricorso il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, succeduto al Consorzio Obbligatorio Intercomunale di raccolta e smaltimento rifiuti CE/4 Egea s.p.a.. La Regione Campania ha depositato memoria nel ricorso n. 4343/10.

Diritto

Il Collegio, preliminarmente, dispone, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione al ricorso n. 4336/2010 dei ricorsi 4339/2010 e 4343/2010 in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto - come nella specie appare del tutto evidente - elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (Cass. Sez. un., n. 18050 del 2010).

Rileva, poi, la Corte che il controricorso proposto dal Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta è inammissibile, giusta l'art. 370 cod. proc. civ., in quanto risulta notificato, nei procedimenti R.G. 4336/2010 e R.G. 4339/2010, il 29.4.2010, oltre il termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso principale, avvenuta il 12.2.2010. Analogamente nel procedimento R.G. 4343/2010 il controricorso è stato notificato il giorno 8.4.2010 mentre la notifica del ricorso principale è avvenuta il 22.2.2010.

Venendo all'esame delle censure svolte, si osserva che nel ricorso 4343/10 il Consorzio controricorrente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 365 cod. proc. civ. perchè privo della sottoscrizione del difensore. Rileva la Corte che l'eccezione è infondata. Invero nel caso che occupa risulta apposta la firma del difensore per autentica in calce alla procura a margine del ricorso e costituisce principio affermato dalla corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione qualora l'avvocato, pur non avendone firmato il testo, abbia sottoscritto il mandato ad litem, apposto in calce all'atto, per autenticare la firma del mandante, valendo tale sottoscrizione anche far proprio il ricorso precedentemente esteso, al quale fa logico e necessario riferimento (Cass. n. 17359 del 17/11/2003).

Ciò posto, con il primo motivo di ricorso la Regione Campania deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 14 preleggi poichè la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti costituite non è sancita con l'inammissibilità del gravame. Invero la sanzione dell'inammissibilità dell'appello è comminata dalla norma di cui all'art. 53, comma 1 solo con riferimento alle ipotesi, tra le altre, della mancanza o incertezza dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti esso è proposto mentre la norma di cui al secondo comma, che prescrive la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non è accompagnata da alcuna espressa sanzione di inammissibilità.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53, artt. 102 e 331 cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle regole dettate dal codice di rito in tema di integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione in ipotesi di cause inscindibili. E ciò in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Gest Line S.p.A., che aveva emesso la cartella esattoriale, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. e non dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Regione.

Rileva la Corte che entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.

Ora, la Corte di legittimità ha già affermato - in analoga fattispecie in cui il contribuente aveva impugnato la cartella esattoriale nei confronti dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione ed aveva poi proposto appello nei confronti della sola Agenzia delle Entrate - che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

Invero il concetto di causa inscindibile (di cui all'art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998 n. 567). Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell'art. 331 c.p.c., l'impugnazione della sentenza - pronunciata tra più parti in causa inscindibile - nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l'inammissibilità del gravame in quanto, in tal caso, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa. Se il giudice, ricorrendone i presupposti, omette di ordinare l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, si determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. 10934/15, 8854/07, 1789/04, 11154/03, 13695/01, 5568/97, 1462/2009). Constatato, quindi, che sussisteva il difetto d'integrità del contraddittorio innanzi alla CTR e che questa non ha fatto applicazione dell'art. 331 c.p.c., i ricorsi riuniti vanno accolti e le impugnate decisioni vanno cassate con rinvio per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli.

P.Q.M. 

La Corte accoglie i ricorsi della Regione Campania, cassa le impugnate decisioni e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2016
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LaPrevidenza.it, 19/02/2016

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