Con sentenza del 4.10.2011, la Corte d'Appello di Venezia rigettò il gravame proposto dall'Inps nei confronti di S.D. avverso la pronuncia di prime cure, che aveva riconosciuto il diritto dello S. alla liquidazione della pensione di anzianità mediante la totalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2006, comprensiva del periodo contributivo accreditato presso il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
L'intimato S.D. ha resistito con controricorso.
Diritto
1. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.Lgs. n. 42 del 2006, artt. 1, 4 e 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l'Inps si duole della decisione impugnata, assumendo che i contributi già versati presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali avrebbero una autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia; deduce altresì che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l'Inps dalla L. n. 230 del 1997, avrebbe natura diversa rispetto alle gestioni dell'ago e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l'unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997, cosicchè quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto nè di cumulo, nè di totalizzazione.
a. Deve anzitutto rilevarsi che in relazione alla domanda svolta nel presente giudizio, fondata sull'invocata applicabilità del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, non può trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, in base al quale la L. n. 233 del 1990, art. 16 - secondo il quale per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni, nonchè della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti - non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali tra il 1 luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest'ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 230 (cfr, Cass., nn. 16615/2011; 17338/2012; cfr, altresì, per un caso di domanda di "ricongiunzione", senza però riferimento alcuno alla totalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2006, essendo stata la domanda amministrativa presentata nel 1998, Cass., n. 18043/2014).
Risulta infatti di piana evidenza che le pronunce di questa Corte nn. 16615/2011 e 17338/2012 sono state rese in relazioni a domande fondate sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, appunto L. n. 233 del 1990, art. 16, che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi "Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ...", cosicchè tale disposizione, avuto riguardo all'epoca della sua emanazione, non poteva concernere gli iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, (alla quale, in forza della L. n. 230 del 1997, art. 1, comma 3, sono stati iscritti gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali alla data di soppressione del medesimo e gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo), per l'ovvia ragione che tale Gestione separata non era stata ancora istituita.
b. La normativa della cui applicabilità al caso di specie qui si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999;
con tale pronuncia, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), il Giudice delle leggi indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi - principio già risultante da varie disposizioni del nostro ordinamento previdenziale - il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinchè l'eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponesse l'assicurato, costretto nel corso della sua esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere alla prestazione in una singola gestione, al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l'anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale. La L. n. 388 del 2000, art. 71 (abrogato dal D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 7, comma 2) previde in effetti una forma di totalizzazione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
Con L. n. 243 del 2004 venne conferita delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l'altro e per ciò che qui specificamente rileva) "intese a: ... d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"; l'art. 2, di tale legge delega previde, fra i principi e criteri direttivi a cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, di "o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorchè deceduto prima del compimento dell'età pensionabile".
In attuazione appunto della L. n. 243 del 2004, venne emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva quanto segue: "1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, alfine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. "2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
"3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione".
La controversia di cui alla presente causa ha appunto investito l'interpretazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, ridetto art. 1, discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la L. 16 luglio 1997, n. 230.
c. Ritiene il Collegio che, già in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, nel suo testo originario (e dunque anche a prescindere dalla modificazione introdotta dal D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, su cui infra), alla suddetta questione interpretativa doveva essere data risposta positiva. c.1 La L. n. 1612 del 1960 (di Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali) previde all'art. 15 (poi modificato dall'art. unico L. n. 88 del 1969 e oggi abrogato dal D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23) che "E' costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti".
Il regolamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, approvato con D.M. 30 ottobre 1973, stabilì che "Tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale sono iscritti d'ufficio al fondo" (art. 2, comma 1) e che il trattamento di previdenza consisteva nella concessione della pensione ordinaria, di invalidità e ai superstiti, oltre che dell'indennità di buonuscita (art. 24); la pensione ordinaria spettava all'iscritto che avesse compiuto almeno sessanta anni di età e che avesse altresì maturato una anzianità d'iscrizione al fondo non inferiore ai venti anni (art. 25) ed era pertanto una pensione di vecchiaia.
Il D.P.R. 10 aprile 1978, n. 239, di Conferma, ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 3, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, dichiarò il predetto Fondo "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese", disponendone l'inserimento "nella categoria I della tabella allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70".
Deve quindi convenirsi che anche l'iscrizione al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali configurava, quanto meno per gli spedizionieri lavoratori autonomi, una forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, restandone così integrato, nel caso di specie, il requisito di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, ridetto art. 1 di iscrizione "a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.
c.2 Non rileva in contrario che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla L. n. 230 del 1897 a decorrere dal 1 gennaio 1998 (art. l); tale legge prevede infatti la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997, quote da erogarsi dall'Inps secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni (art. 2); inoltre, per il pagamento delle pensioni in essere nonchè per l'erogazione delle suddette quote aggiuntive e dell'indennità di buonuscita, è stata istituita, nell'ambito dell'Inps, una apposita gestione speciale ad esaurimento, alla quale è altresì prevista l'affluenza delle attività e delle passività risultanti dal rendiconto del soppresso Fondo (art. 3).
La L. n. 230 del 1997 non ha quindi previsto l'annullamento delle singole posizioni contributive, nè la restituzione agli iscritti al Fondo dei contributi versati; ne discende, pertanto, che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l'applicazione della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 (dovendo anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 4 seguirà le regole del sistema contributivo).
c.3 Neppure è ostativa, al riguardo, la mancata previsione, nella disciplina del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, dell'erogazione della pensione di anzianità.
Ciò, anzitutto, perchè l'erogazione di tale prestazione non costituisce un requisito richiesto dal D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, che, al contrario, fa riferimento, per quanto qui specificamente rileva, a "forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti; il che è coerente con la ricordata previsione della Legge Delega n. 243 del 2004, art. 2, lett. o), laddove era stato prefigurato "...l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi". Inoltre l'irrilevanza della mancata previsione della pensione di anzianità nelle singole gestioni previdenziali interessate è confermata dal fatto che alcune delle forme assicurative obbligatorie per le quali, a mente del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 è consentita la totalizzazione non prevedono l'erogazione della pensione di anzianità; il riferimento è al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, istituito con L. n. 903 del 1973, che contempla soltanto le pensioni di vecchiaia, inabilità e ai superstiti (artt. 2, 11, 12 e 14) e a talune delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in particolare l'Enasarco (cfr la Legge Istitutiva n. 12 del 1973, che contempla la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti agli artt. 2, 9, 10, 13, 14, 18 e 19, nonchè gli artt. 12 e ss. del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, contemplanti le pensioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti) e l'Enpaia (cfr gli artt. 2 e ss. del Regolamento del Fondo di previdenza approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996, contemplanti prestazioni previdenziali per morte, invalidità vecchiaia e superstiti).
c.4 La L. n. 243 del 2004 e il D.Lgs. n. 42 del 2006 hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell'accesso alla pensione di anzianità (cfr D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 2, lett. a) con riferimento alla facoltà per l'interessato di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove "...indipendentemente dall'età etnografica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni"). Non può dunque condividersi la tesi secondo cui il vincolo di destinazione di cui alla L. n. 230 del 1997 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei contributi, non essendo ravvisabile una situazione di incompatibilità tra l'esercizio di tale facoltà al fine di conseguire un'unica pensione e la previsione dell'erogazione della quota aggiuntiva di cui alla L. n. 230 del 1997, trattandosi di prestazioni fra loro alternative; ciò in quanto la corresponsione della quota aggiuntiva di pensione ai sensi della L. n. 230 del 1997 è mantenuta qualora l'assicurato non opti, sussistendone i presupposti di legge, per il conseguimento di un'unica pensione mediante la totalizzazione dei contributi in base a quanto consentito dal D.Lgs. n. 42 del 2006, ridetto art. 1.
d. Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, "regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento", come definito dall'art. 1, entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata e alla proposizione del ricorso, ha previsto, all'art. 2, comma 2, che "al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 1, comma 1, dopo le parole:
"D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103" sono inserite le seguenti: "e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali"".
Al riguardo l'Inps, partendo dal presupposto che, sulla base del precedente tenore testuale del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, la contribuzione versata presso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali non poteva essere oggetto di totalizzazione ed evidenziando la mancanza di una disposizione speciale che stabilisca l'efficacia retroattiva della novella del 2013, argomenta che, poichè l'accesso alla pensione è regolato dalla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda, correttamente, ratione temporis, sono state disattese le istanze proposte prima della ridetta modifica legislativa, onde l'assicurato che volesse avvalersi della totalizzazione dovrebbe presentare una nuova domanda.
Per contro gli assicurati rivendicano la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione di cui al D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, siccome diretta a chiarire la portata applicativa della norma nella quale si inserisce dando luogo ad un precetto normativo unitario e adottando un'opzione ermeneutica già desumibile dall'esegesi del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 1.
Deve osservarsi al riguardo che la ricordata espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l'assunto difensivo dell'Istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla L. n. 230 del 1997 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione.
Ne discende che, risultando inaccoglibile la ricordata interpretazione dell'Inps, cade il presupposto su cui si fonda la pretesa portata innovativa della modifica di cui al D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, e, con ciò stesso, l'assunto secondo cui la totalizzazione sarebbe da ritenersi consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all'entrata in vigore di tale novella; al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta medio tempore alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997, ne rileva la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 1, e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest'ultimo. Rimane pertanto confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2.
Del resto la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza (art. 3 Costituzione), poichè porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 76 della Costituzione, stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla Legge Delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicchè, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l'interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato costituzionale.
Va quindi rigettato il ricorso. Tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale comprovata dall' avvenuta approvazione della già citata norma interpretativa sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 16 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2015