Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - Dott. ACETO Aldo - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.M., n. a (OMISSIS); avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 18/12/2013; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.
Fatto
1. L.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 18/12/2013 di applicazione della pena per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, in relazione all'omesso versamento di ritenute quale legale rappresentante di Freelancer S.r.l..
2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 322 ter c.p. in relazione alla disposta confisca dell'intero valore corrispondente all'imposta evasa pur a fronte dell'intervenuto pagamento, a titolo di rateizzazione, prima della sentenza, di Euro 18.698,88 (di cui, quindi, non si è tenuto conto illegittimamente dal giudice).
3. Con un secondo motivo lamenta essersi proceduto alla confisca dei beni in capo all'imputato e non in capo alla società senza preventivamente motivare, come imposto tra l'altro da Cass., sez. 4, n. 10682 del 2013, sull'impossibilità di procedere alla confisca in via diretta, nei confronti della società, della somma corrispondente al profitto del reato.
Diritto
4. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente perchè preliminare in via logica rispetto al primo, è inammissibile posto che il ricorrente non ha precisato, come avrebbe dovuto per rendere specifico il motivo di ricorso, che il profitto, aggredibile in via diretta, fosse ancora presente nelle casse della società, sì che non potesse ricorrersi alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante (cfr. Sez. 3, n. 38740 del 09/05/2012, Sgarbi, Rv. 254795; Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.
258647).
5. Il primo motivo di ricorso è invece fondato : dalla documentazione di cui il giudice già disponeva al momento della richiesta di applicazione della pena risultava in effetti che, in conseguenza della richiesta ed ottenuta rateizzazione del debito tributario, il ricorrente aveva effettuato, prima del giudizio, il pagamento di Euro 18.698,88 a titolo di sei rate mensili.
Di qui, dunque, l'illegittimità del provvedimento di confisca per equivalente disposta senza tenere conto di quanto sino a quel momento versato e tale da comportare una riduzione del profitto da 82.496,00 ad Euro 63.797,12. Infatti, ove sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, la confisca non può avere ad oggetto l'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poichè, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (cfr., sia pure con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903).
6. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca il cui oggetto va rideterminato, per effetto della automatica sottrazione, all'importo corrispondente al profitto originario, dell'importo corrispondente al pagamento delle sei rate mensili, in Euro 63.797,12.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca che fissa in Euro 63.797,12. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2015