Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - Presidente - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere - Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 22391/2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AvvOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro TRE EFFE SNC DI FUMAGALLI MARIA ENRICA; - intimata - avverso la sentenza n. 9/19/2011 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 20.9.2010, depositata l'8/02/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.
Osserva:
La CTR di Milano ha accolto l'appello proposto dalla "Tre Effe snc" contro la sentenza n. 173/38/2008 della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della predetta contribuente avverso il diniego sull'istanza di rimborso IVA relativa all'anno 1996 ed ha perciò dichiarato dovuto l'intero importo dell'imposta chiesta in restituzione con la dichiarazione IVA di data 28.6.1997 e poi sollecitata con l'istanza di data 19.2.2007, per quanto l'Ufficio avesse disatteso l'istanza stessa sul presupposto del decorso del termine decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, nell'intervallo tra la dichiarazione e la detta istanza.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che è da escludersi che si possa applicare il termine biennale previsto dall'anzidetta norma (con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine massimo concesso all'A.F. per l'esecuzione del rimborso) nel caso di credito esposto in dichiarazione, atteso che il credito del contribuente si consolida una volta decorsi due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Amministrazione abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento.
L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società contribuente non si è costituita.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:
"Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in combinato disposto con gli artt. 2946 e 2933 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3") la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia erroneamente omesso di applicare la disciplina della decadenza prevista nel menzionato art. 21, per quanto l'art. 2946 c.c., non possa essere considerato "disposizione specifica in materia di rimborso IVA", appunto perchè la presenza di uno speciale regime di decadenza per l'indebito tributario previsto dalla singole leggi d'imposta impedisce l'applicazione dell'ordinario termine prescrizionale di dieci anni.
Detto motivo appare manifestamente infondato e se ne propone il rigetto.
Invero - anche di recente, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012 - la Suprema Corte ha ritenuto che: "La domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell'IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, e, oggi, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c." (in termini anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1154 del 21/01/2008; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11511 del 07/09/2001).
Alla luce dei dianzi menzionati principi, non resta che ritenere che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Roma, 30 maggio 2013.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2014