Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Primo Presidente f.f. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 6680/2014 proposto da: SOCIETA' PORZIO SPORT MANAGEMENT S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI costituita con le società Acqua Park s.r.l. e Acqua Chiara Ati 2000, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati LENTINI Lorenzo, PAOLO TRAPANESE, per delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro COMUNE CAVA DE' TIRRENI; - intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 675/2013 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco SERVELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo nel giudizio indicato in premessa. La Corte:
Fatto
rilevato che:
la Porzio Sport Management srl (in proprio e nella qualità di mandataria di ATI costituita con altre società) impugnò innanzi a TAR la Delib. della Giunta Municipale di Cava dè Tirreni con cui era stata dichiarata la sua decadenza dalla concessione della gestione venticinquennale della piscina comunale, nonchè dei conseguenti provvedimenti dirigenziali che avevano ordinato il rilascio dell'impianto; chiedendo, altresì, che fosse accertato l'inadempimento agli obblighi di concessione da parte del Comune e, correlativamente, l'inesistenza degli inadempimenti addebitatile;
la fase cautelare s'è esaurita dinanzi al giudice amministrativo, mentre pende innanzi al giudice ordinario altra controversia tra le stesse parti avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto con il quale le è stato ingiunto il pagamento dei canoni concessori non versati;
propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la Porzio Sport Management srl, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. B) e C); non resiste la controparte;
osserva che:
incontestata la natura concessoria del rapporto e la destinazione del bene in questione a pubblico servizio, l'attuale ricorrente ha impugnato innanzi al TAR il provvedimento di decadenza dalla concessione, adducendo l'inadempimento del Comune agli obblighi assunti con la concessione stessa (interventi di ampliamento ivi previsti e mancata consegna delle aree);
appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. B);
nella specie - come s'è visto - il giudizio implica la cognizione dei poteri esercitati dalla P.A., sicchè occorre ribadire il principio secondo cui: gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826 c.c., u.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo. Ne consegue che, qualora tali beni siano trasferiti nella disponibilità di privati perchè ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa (che costituisce il solo strumento con cui tale trasferimento può essere realizzato), restano devolute al giudice amministrativo le controversie connesse ai rapporto concessorio, per tali dovendosi intendere anche quelle nelle quali siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all'atto di concessione (Cass. SU n. 10013/01);
consegue che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione.
Diritto
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015