Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi - Presidente - Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere - Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere - Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere - Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 11827-2009 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti; - ricorrente - contro P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORIN COSTANTINO 45, presso lo studio dell'avvocato GIACCHETTI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAMBELLI ANGELO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 603/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2008 R.G.N. 656/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI; udito l'Avvocato GIANNI' GAETANO per delega MARESCA ARTURO; udito l'Avvocato OSNAGO GADDA GIOVANNI ANTONIO per delega ZAMBELLI ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto.
Con sentenza 21 maggio 2008, la Corte d'appello di Milano respingeva l'appello principale di Telecom Italia s.p.a. e incidentale di P.F. avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento della sua domanda, aveva accertato l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dal lavoratore (assunto da Telecom Italia s.p.a. il 7 ottobre 1997 con la qualifica di dirigente) dal settembre 1999 al 19 febbraio 2003 e condannato la società datrice al risarcimento del danno, in suo favore, in misura del 40% della retribuzione e alla restituzione, accertata la giusta causa delle dimissioni, dell'importo trattenuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con rigetto delle altre domande.
A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale in ordine: alla durata della dequalificazione accertata, seppure con diverso grado di intensità (essendovi stati periodi di riduzione di funzioni e uno addirittura senza alcun incarico), non frazionabile in minori intervalli temporali; alla liquidazione del risarcimento per danno professionale (con stima congrua di una media incidenza); alla sussistenza di giusta causa delle dimissioni del dirigente per effetto del demansionamento; all'insufficienza di documentazione di un danno biologico risarcibile a P.F. dipendente dalle vicende lavorative; alla mancata prova della spettanza del compenso per incentivazione manageriale.
Con atto notificato il 19 maggio 2009 Telecom Italia s.p.a. ricorre per cassazione con sei motivi, cui resiste P.F. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Diritto
Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per erronea assunzione di un unico periodo di demansionamento dalla metà dell'anno 1999 al febbraio 2003, quando invece risultante dall'istruzione probatoria la sua limitazione a due periodi, il primo nella seconda metà dell'anno 1999 ed il secondo dal dicembre 2002 al febbraio 2003.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata prova del danno da demansionamento, riconosciuto in base a fatto notorio e desunto da criteri di comune esperienza.
Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di omessa motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per rinvio, nella determinazione del danno e senza spiegazione alcuna, ai criteri adottati dal Tribunale (alcuni pure discutibili come la contestata durata del demansionamento), senza tener conto in particolare della circostanza, debitamente sottolineata nell'atto di appello, del reperimento dal lavoratore di una nuova occupazione.
Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inconfigurabilità di una giusta causa di dimissioni, postulante l'impossibilità di prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, da parte del lavoratore nel gennaio 2005 in una situazione di demansionamento protratta per un arco di quattro anni (dal settembre 1999 al dicembre 2003).
Con il quinto, la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata giustificazione della gravita del demansionamento del lavoratore ai fini della sua integrazione di una giusta causa di dimissioni.
Con il sesto, la ricorrente deduce vizio di omessa motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto di valutazione della ragione delle dimissioni del lavoratore, non per giusta causa dipendente da demansionamento, ma per il reperimento di una nuova occupazione.
Il primo motivo, relativo ad insufficiente motivazione per erronea assunzione di un unico periodo di demansionamento da metà anno 1999 a febbraio 2003, è inammissibile.
Esso si risolve nella sostanziale istanza di revisione critica della vicenda e nella contestazione della valutazione probatoria della Corte, tendente ad un riesame del merito indeferibile al giudice di legittimità, cui spetta la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066).
Ma il mezzo viola pure il principio di autosufficienza del ricorso, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo la società ricorrente omesso l'integrale trascrizione delle prove orali richiamate, così da consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse, che, per il suddetto principio, la Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).
Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata prova del danno da demansionamento, può essere congiuntamente esaminato con il terzo, relativo ad omessa motivazione nella sua determinazione, per loro stretta connessione. Essi sono infondati.
Ed infatti, la Corte territoriale non ha basato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della prova del danno in questione su massime di esperienza astrattamente ricavate, nè tanto meno sul fatto notorio dell'automatica ricorrenza di un danno in ogni ipotesi di demansionamento purchessia, alla stregua di un mero evento piuttosto che di conseguenza eziologicamente correlata.
Al contrario, essa ha succintamente ma chiaramente argomentato con essenziale richiamo ai "rilievi del primo giudice": ed è noto che l'onere di motivazione in sede di impugnazione sia pienamente soddisfatto anche da una motivazione per relationem (Cass. 2 febbraio 2006, n. 2268; Cass. 7 aprile 2005, n. 7251), sussistendo un vizio di motivazione soltanto quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento, limitandosi ad un generico richiamo, senza alcuna esplicitazione, nè spiegazione logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664).
Ma ciò non si può dire si verifichi nel caso in esame, per la persuasa assunzione dalla Corte territoriale del percorso motivo del Tribunale, in virtù della giustificata valutazione dell'entità e durata del demansionamento indiscutibilmente subito da P. F. e della misura, apprezzata come congrua, del risarcimento (in misura del 40% della retribuzione) riconosciuto. Appare allora evidente come il riferimento ai criteri di comune esperienza debba essere coerentemente inserito nel contesto di una specifica allegazione fattuale offerta dal lavoratore, corroborata dall'istruzione orale esperita e così dall'acquisizione di precisi elementi (quali le caratteristiche, la durata, la gravita della dequalificazione, in ragione della qualità della pregressa professionalità dirigenziale di P.F. e delle concrete modalità di sua esplicazione nei plurimi compiti assegnatigli poi ridotti e, per alcuni periodi, addirittura azzerati, la mortificazione comportata da una negata ricollocazione adeguata all'interno della società, ripetutamente richiesta e, siccome non soddisfatta, addirittura produttiva delle dimissioni del lavoratore) indubbiamente integranti prova- per presunzioni, che, complessivamente ed unitariamente valutate secondo un prudente apprezzamento, coerentemente consentono di risalire al fatto ignoto (l'esistenza del danno), facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, correttamente utilizzate nel ragionamento presuntivo e nella valutazione della prova (Cass. s.u. 24 marzo 2006, n. 6572).
Ed allora si comprende anche la lapidaria, ma non per questo viziata, valutazione negativa, ai fini di esclusione del pregiudizio ritenuto, della successiva assunzione dell'appellato in altra società: quale circostanza sopravvenuta, che, se verosimilmente attenuativa (giovando qui richiamare la liquidazione equitativa nella misura del 40% della retribuzione) del danno subito anche in termini di perdita non intollerabile di professionalità (ancora adeguata alla copertura di un posto dirigenziale, sia pure presso diversa società e, come accertato, per negata ricollocazione interna a Telecom Italia s.p.a.) ponendosi sul versante dell'esito finale del demansionamento, non elide certamente il pregiudizio subito da P.F. come sopra ricostruito nell'accertamento dei giudici di merito. E tanto si è limitata ad affermare la Corte ambrosiana ("Nè la circostanza della successiva assunzione dell'appellato in altra società può escludere un simile pregiudizio").
Sicchè, reputa questa Corte che la prova dell'esistenza del danno professionale sia stata ricavata in applicazione esatta dei principi regolanti la materia (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1327; Cass. 17 settembre 2010, n. 19785) e che pure ne sia stata corretta e giustificata la liquidazione in via equitativa: con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato e pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 settembre 2014, n. 19778; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4652; Cass. 26 giugno 2006, n. 14729).
Anche il quarto (violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., per inconfigurabilità di una giusta causa di dimissioni in una situazione di demansionamento protratta per quattro anni), il quinto (insufficiente motivazione per mancata giustificazione della gravita del demansionamento quale giusta causa di dimissioni) ed il sesto motivo (omessa motivazione sulla ragione delle dimissioni del lavoratore nel reperimento di una nuova occupazione), congiuntamente esaminabili per loro stretta connessione, sono infondati.
Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, non può, infatti, essere inteso nè come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti allo ius variandi datoriale, nè come prova della sua tollerabilità, potendo essere proprio la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni (Cass. 13 giugno 2014, n. 13485).
Ed infine, l'idoneità della condotta datoriale a costituire giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c., si risolve in un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 11 luglio 2005, n. 14496; Cass. 5 maggio 2004, n. 8589), come nel caso di specie, in modo succinto, ma esauriente per il ravvisato collegamento causale del "comportamento aziendale", integrante "giusta causa delle dimissioni", con "le inutili richieste e vane promesse di una ricollocazione adeguata". Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Telecom Italia s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2015