lunedì, 17 febbraio 2025

Licenziamento ritorsivo: la prova resta a carico del lavoratore

Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 16.1.2015 n. 655

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 15031-2011 proposto da:  M.E. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 13, presso lo studio dell'avvocato IVAN CANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato TREMANTE LUIGI, giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA "CREMONA SOLIDALE";  - intimata - avverso la sentenza n. 346/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/08/2010 R.G.N. 26/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per: in via principale inammissibilità, in subordine rigetto.

 Fatto

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello di M. E. avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 101/2009, la quale, a sua volta, aveva rigettato la domanda del M. di accertamento della nullità del recesso per mancato superamento del periodo di prova, intimatogli dalla Azienda Speciale Comunale per i Servizi alla Persona "Cremona Solidale" (d'ora in poi: Azienda) con lettera del 16 novembre 2006.

La Corte d'appello di Brescia, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il primo motivo di appello - con il quale il M. si duole della mancata affermazione, da parte del Tribunale, della violazione dell'art. 7 St. lav. - è inammissibile perchè è stato proposto per la prima volta in sede di gravame, comunque esso è anche infondato in quanto le garanzie procedimentali di cui alla suddetta disposizione non si applicano al recesso durante il periodo di prova, che non ha carattere disciplinare;

b) il secondo motivo - con il quale ci si duole della mancata considerazione del carattere ritorsivo del licenziamento - è anch'esso inammissibile per la novità della censura e, comunque, è infondato perchè al M. incombeva l'onere, non assolto, di dimostrare che il recesso era imputabile a ragioni estranee al mancato superamento della prova; c) la approfondita istruttoria svolta in primo grado ha consentito di escludere che il ricorrente sia stato oggetto di comportamenti ingiuriosi o minacciosi da parte di colleghi o di superiori e, in particolare, risulta del tutto sfornita di prova l'affermazione, fatta nel ricorso in appello a proposito della discussione con la collega G., secondo cui il recesso rappresenterebbe una violazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro;

d) infondato è pure il terzo motivo, con il quale si sostiene che la sentenza di primo grado sia fondata su elementi inconsistenti, visto che le testimonianze assunte dimostrano, in modo inconfutabile, il mancato superamento della prova e la mancata allegazione, da parte del M., di alcuna prova contraria, come era suo onere;

e) in questa situazione è del tutto irrilevante che la relazione dell'Azienda in data 14 novembre 2006 - confermata in giudizio - non sia stata protocollata.

1- Il ricorso di M.E. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; la Azienda non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

1 - Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ.; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo della controversia.

In primo luogo si rileva che l'attuale ricorrente ha dedotto e ampiamente provato di essere stato vittima di reiterati e gratuiti comportamenti di mobbing e di bossing (cioè di atti persecutori protratti nel tempo posti in essere sia dai colleghi di lavoro sia dai superiori) che gli hanno impedito, in concreto, di rendere la propria prestazione in un clima sereno e, quindi, di superare con successo il periodo di prova.

Si sostiene che i Giudici del merito hanno palesemente violato l'art. 2096 cod. civ., negando il carattere palesemente discriminatorio e persecutorio del licenziamento. In particolare, la Corte d'appello, affermando la novità della deduzione del carattere ritorsivo e comunque la mancanza di prova offerta dal M. sulla illegittimità del recesso, non ha considerato che, invece, tutto il libello introduttivo del giudizio di primo grado - e le prove ivi offerte - erano fondati sulla denuncia del carattere ritorsivo, discriminatorio e persecutorio del licenziamento e sul fatto che esso fosse dipeso da ragioni estranee al mancato superamento del periodo di prova.

Del resto, lo stesso svolgimento dei fatti dimostra l'esattezza del suddetto assunto: il licenziamento è stato intimato lo stesso giorno in cui il M. ha chiesto chiarimenti in merito all'ordine di servizio con il quale gli venivano "concesse" delle ferie mai richieste.

A partire dalla storica sentenza n. 189 del 1980 della Corte costituzionale è noto che il recesso durante il periodo di prova deve considerarsi illegittimo se non consente l'effettuazione della prova o se la prova abbia avuto un durata non adeguata a valutare le capacità professionali del lavoratore.

Inoltre, il patto di prova non deve contenere l'elencazione specifica delle mansioni che il dipendente deve svolgere, sicchè le modalità di svolgimento del rapporto hanno un ruolo molto importante ai fini del superamento dell'esperimento. Ne consegue che avendo il M. provato che tali modalità non sono state adeguate, il recesso non poteva considerarsi legittimo.

1.2.- Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Si contesta la sentenza impugnata laddove la deduzione della violazione dell'art. 7 St. lav., è stata considerata inammissibile perchè nuova e comunque infondata, data l'inapplicabilità della suddetta disposizione al recesso durante il periodo di prova, non avente carattere disciplinare.

Si sostiene che tale interpretazione sarebbe eccessivamente restrittiva e non condivisibile perchè: 1) il M. già in primo grado ha, nella sostanza, lamentato il mancato rispetto dell'art. 7 cit. nel prospettare la violazione delle garanzie procedimentali e del principio del contraddittorio; 2) "la destituzione di un pubblico impiegato - sia pure in prova - palesemente illegittima ed ontologicamente disciplinare, non può non essere assistita dalle garanzie di cui all'art. 7 medesimo.

In altri termini, come si desume dalla citata sentenza n. 189 del 1980 della Corte costituzionale, il fatto che licenziamento durante il periodo di prova sia "libero" non esclude che al lavoratore debbano essere riconosciute le garanzie di legge ove il recesso risulti palesemente illegittimo, come accade nella specie.

3 - Esame delle censure.

2.- Entrambi i motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

2.1.- In linea generale, può dirsi che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme contenuto nell'intestazione di tutti e due i motivi, l'insieme delle censure si risolve nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata ma non per errori di logica giuridica - che sono gli unici idonei a rendere, in ipotesi, la motivazione stessa incongrua o incoerente e quindi emendabile in sede di giudizio di cassazione - bensì per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, con l'inammissibile intento di sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313;

Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

2.2.- Tale inammissibile mero dissenso valutativo delle risultanze probatorie di causa, che nella specie risulta supportato da motivazione congrua e logica, viene espresso, oltretutto, senza neppure considerare che la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzi consolidati cui il Collegio intende dare continuità, ha posto l'accento su:

a) la specialità della disciplina relativa al momento genetico del rapporto di lavoro alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni, regolato dal principio fondamentale dell'accesso mediante pubblico concorso, enunciato dall'art. 97 Cost., comma 3, e del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato (vedi, per tutte; Corte cost.

sentenze n. 89 del 2003, n. 309 del 1997; Cass. 13 agosto 2008, n. 21586);

b) l'applicabilità del medesimo regime - con la regola del pubblico concorso - per l'accesso a qualunque pubblica amministrazione, anche se disciplinato da norme regionali (Corte cost. sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010; Cass. 29 luglio 201 l,n. 16795);

c) la conseguente diversità esistente, in tema di patto di prova, tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato, derivante dal fatto che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l'istituto della prova è regolato da diverse, specifiche, disposizioni, secondo la salvezza formulata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 2, cui è da collegare l'art. 70, comma 13, dello stesso D.Lgs., secondo cui: "in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti" (Cass. 13 agosto 2008, n. 21586 cit);

d) in base all'art. 17, comma 1, del richiamato D.P.R., tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale ovvero in base alla contrattazione collettiva, in quanto la stessa rinvia alla contrattazione collettiva solo per la determinazione della durata del periodo di prova, differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste (Cass. 13 agosto 2008, n. 21586 cit.; Cass. 16 aprile 2008, n. 9977);

e) la anzidetta diversità esistente, in tema di patto di prova, tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato, comporta che i principi enunciati dalla sentenza n. 189 del 1980 della Corte costituzionale in tema di recesso dal rapporto di lavoro subordinato di diritto comune in prova sono applicabili anche ai rapporti di lavoro "privatizzati" alle dipendenze di pubblica amministrazione, salvo restando che, in tali ultimi rapporti, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel recesso assoggettato alla legge n. 604 del 1966 (Cass. 2 agosto 2010, n. 17970; Cass. 13 agosto 2008, n. 21586 nonchè Cass. 27 giugno 2013, n. 16224);

f) peraltro, anche nel lavoro pubblico, l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza, sicchè, non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, ovvero risulti il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite (Cass. 13 agosto 2008, n. 21586 cit.);

g) comunque è sul lavoratore che incombe l'onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento o anche la sussistenza del motivo illecito del licenziamento e tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, però, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere "gravi, precise e concordanti" (Cass. 15 novembre 2000, n. 14753; vedi Cass. 13 settembre 2006, n. 19558);

h) infine, in tema di obbligo di motivare il recesso in periodo di prova, se previsto dal contratto collettivo di comparto, con specifico riferimento al lavoro pubblico, è ammissibile la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, ma senza che resti escluso il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dovendosi, di conseguenza, escludere che l'obbligo di motivazione possa spostare l'onere della prova sul datore di lavoro (Cass. 5 novembre 2007, n. 23061; Cass. 8 gennaio 2008, n. 143).

2.3.- La sentenza attualmente impugnata si è adeguata a detti principi e comunque il ricorrente non ha contestato adeguatamente - e con il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all'esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, e all'art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726) - le statuizioni portanti della sentenza impugnata, secondo cui:

1) il M. non ha provato la imputabilità del recesso a ragioni estranee al mancato superamento della prova, mentre le testimonianze assunte hanno dimostrato, in modo inconfutabile, il mancato superamento della prova;

2) la Inammissibilità della deduzione della violazione dell'art. 7 St. lav., perchè proposta per la prima volta in sede di gravame, affermazione che risulta non solo assorbente sul punto ma anche del tutto conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui, nel caso in cui, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il licenziamento sia stato impugnato sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 non si può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del "petitum", comportando la deduzione di un'altra e diversa "causa petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall'art. 437 c.p.c., comma 2 (vedi, per tutte: Cass. 2 marzo 2006, n. 4614; Cass. 20 aprile 2005, n. 8264;

Cass. 12 giugno 2008, n. 15795; Cass. 9 marzo 2011, n. 5555).

4 - Conclusioni.

3.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione -liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 12 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015
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LaPrevidenza.it, 30/01/2015

MARIO MEUCCI
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