Licenziabile per giusta causa il dipendente che durante la malattia lavora
Cassazione sez. Lavoro, Sentenza 7.10.2014 n. 21093 - Dott. Vincenzo Frandina
La Cassazione, con sentenza n. 21093 del 7 ottobre 2014, sancisce il principio secondo cui è legittimo licenziare per giusta causa il dipendente che durante la malattia presta la propria attività lavorativa (anche a titolo gratuito) nei confronti di altri soggetti diversi dal datore di lavoro. Il principio è valido anche qualora il soggetto terzo sia, come nel caso di specie, un familiare.
Analizziamo nello specifico i fatti che hanno dato luogo alla vicenda in esame.
Il lavoratore con ricorso (presentato il 6 novembre 2009) si opponeva alla sentenza del 19 gennaio 2009 emessa dal Tribunale di Napoli, la quale aveva rigettato l'atto di impugnazione del licenziamento disciplinare intimato, confermando la validità dell'atto risolutorio.
Il giudice legittimava la condotta del datore di lavoro che il licenziava per giusta causa il dipendente adducendo che lo stesso, durante la malattia, svolgeva altra attività lavorativa (incompatibile con il proprio stato di salute) presso il negozio di elettrodomestici di proprietà del fratello. Tale convincimento era supportato dalla presenza di prove derivanti da apposite indagini condotte in tal senso.
Il dipendente, avverso il giudizio di primo grado proponeva ricorso in appello lamentando errori di fondo nel giudizio. Secondo parte attrice, non era applicabile la fattispecie di recesso (licenziamento per giusta causa) al caso di specie, poiché il datore di lavoro, a suo tempo, non aveva provato l'esistenza di un rapporto di lavoro intrattenuto in costanza di malattia e procedeva erroneamente alla risoluzione del rapporto stesso sempre in costanza di malattia. Non erano, peraltro, da ritenersi valide le prove prodotte in giudizio ed emerse a seguito delle investigazioni condotte, in quanto prive di consistenza ed insufficienti.
La stessa Corte d'Appello si uniformava al giudizio di primo grado giudicando legittimo il licenziamento.
Il dipendente ricorre, pertanto, in Cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 244, 245, 252, 416 n. 3, 420, commi 5 e 7, 421 Codice Procedura Civile (ex articolo 360, comma 1, n. 4, Codice Procedura Civile) per avere la sentenza di primo grado ammesso a testimoniare un soggetto non indicato come tale dalla società.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2110, 2118 e 2119 Codice Civile (articolo 360, comma 1 , n. 3, Codice Procedura Civile) poiché non era da considerarsi contraria ai doveri del rapporto di lavoro la prestazione resa a titolo gratuito nei confronti di un familiare durante la malattia. Si trattava, peraltro, di piccoli lavori (riparazione di un piccolo elettrodomestico). Poteva configurarsi la giusta causa solo qualora fosse stata palese la simulazione dello stato di malattia, qualora l'attività svolta fosse oggettivamente incompatibile con lo stato di malattia e qualora vi fosse stata una palese violazione del patto di concorrenza.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nella sua interpretazione erronea, riteneva, sulla base delle prove testimoniali, veritieri gli assunti datoriali e priva di fondamento la ricostruzione del lavoratore, il quale, peraltro non aveva chiesto, a suo tempo, che fossero disposti accertamenti tecnico-sanitari atti a valutare il proprio stato di salute e la compatibilità della lavorazione svolta con la malattia dichiarata. L'onere della prova gravava sul datore di lavoro e non certo sul lavoratore.
La Corte di Cassazione respinge le censure di parte attrice. I Giudici Supremi evidenziano che il lavoratore, stando a quanto riportato nelle relazioni del personale di vigilanza e, secondo quanto emerso dalle testimonianze, si assentava frequentemente, soprattutto a seguito del suo trasferimento a Milano accusando, secondo i certificati medici prodotti, depressione maggiore e cervicobranchialgia da ernia discale e, nonostante il precario stato di salute, si recava abitualmente presso il negozio di casalinghi del fratello compiendo attività lavorative di certo non salutari. Si occupava nello specifico della sistemazione della merce negli scaffali, della vigilanza sulla merce esposta contro i furti, dell'assistenza ai clienti e della riparazione di elettrodomestici.
Sempre secondo la Suprema Corte "l’attività lavorativa in questione, oltre che ad essere in contrasto con la patologia osteoarticolare (anche con riferimento alla riparazione di elettrodomestici), risultava in contrasto anche con la dedotta depressione, in quanto l’attività di sorveglianza “anti-taccheggio” comportava la necessità di una costante focalizzazione dell’attenzione e di contatti anche antagonistici con persone non conosciute e che gravava sul datore di lavoro la prova, nella specie ampiamente assolta, circa lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato".
In definitiva, la Cassazione rigetta il ricorso di parte attrice confermando il licenziamento per giusta causa, stigmatizzando il corretto operato della Corte d'Appello, la quale, a suo tempo, accertava la sistematicità della prestazione extralavorativa svolta del dipendente. Gravava inoltre su quest'ultimo dimostrare, in sede giudiziale, la compatibilità dell'attività extralavorativa con il proprio stato di salute; nella fattispecie, nessuna prova veniva fornita a riguardo. In aggiunta, è da considerarsi irrilevante il fatto che l’attività venisse svolta presso un esercizio commerciale di famiglia.
Vincenzo Frandina
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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 ottobre 2014, n. 21093
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17267/2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7605/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/12/2010 r.g.n. 2703/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 novembre 2009, (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza pronunziata in data 19 gennaio 2009 dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla (OMISSIS) s.p.a. e proposta con ricorso del 18 dicembre 2007. Deduceva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto potersi configurare una giusta causa di recesso poiche’ la datrice di lavoro non aveva provato l’esistenza di un rapporto di lavoro dolosamente intrattenuto da esso appellante in costanza di malattia.Sottolineava, altresi’, che il Tribunale non aveva considerato che il licenziamento era stato intimato in costanza di malattia ne’ che gli accertamenti investigativi disposti dal datore di lavoro erano inconsistenti e non rigorosi.
Precisava, dunque, che le prove raccolte non erano sufficienti a suffragare gli assunti datoriali e che non riguardavano tutti gli elementi indispensabili per configurare una giusta causa di recesso.
Concludeva, pertanto, per la riforma della gravata sentenza con integrale accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo e con condanna della datrice di lavoro alla refusione delle spese.
Ricostituito il contraddittorio, la societa’ sottolineava come la istruttoria testimoniale e documentale espletata consentisse di ritenere pienamente provate le circostanze di fatto poste a base del recesso.
Precisava, altresi’, che la fattispecie in questione era stata reiteratamente esaminata dal Giudice di legittimita’ che aveva ritenuto la illegittimita’ della condotta a prescindere dalla compatibilita’ tra l’attivita’ svolta e la malattia denunziata.
Concludeva pertanto per il rigetto dell’appello con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza depositata il 24 dicembre 2010, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame compensando le spese. Per la cassazione propone ricorso il (OMISSIS), affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste la societa’ (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 244, 245 e 252 c.p.c., articolo 416 c.p.c., n. 3, articolo 420 c.p.c., commi 5 e 7, articolo 421 c.p.c. (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Lamenta che la sentenza di primo grado ammise la testimonianza di soggetto (Spinelli) non indicato come testimone dalla societa’, in contrasto con i principi processuali di cui alla rubrica.
Il motivo e’ evidentemente inammissibile in quanto censura dinanzi al giudice di legittimita’ l’attivita’ processuale svolta dal giudice di primo grado, in contrasto col principio che la nullita’ degli atti si risolve in mezzo di impugnazione da devolvere al giudice d’appello, circostanza di cui l’attuale ricorrente non fornisce alcun elemento.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2110, 2118 e 2119 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Lamenta che non poteva considerarsi contraria ai doveri inerenti il rapporto di lavoro la prestazione gratuita in favore di familiari pur in costanza di malattia, nella specie una depressione psichica ben compatibile con tale attivita’ estranea al rapporto di lavoro ed anzi funzionale alla guarigione; che nella specie egli era stato visto dal personale incaricato svolgere piccoli lavori (quali la riparazione di un piccolo elettrodomestico, nella specie un ventilatore).
Evidenzia che lo svolgimento di altra attivita’ lavorativa da parte del lavoratore assente per malattia, documentata con certificato medico, costituisce motivo di licenziamento disciplinare solo ove il dipendente abbia agito simulando la malattia; si sia comportato in modo da compromettere o ritardare la propria guarigione; abbia svolto un’attivita’ oggettivamente incompatibile con lo stato di malattia, oppure l’abbia espletata in contrasto col divieto di concorrenza.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che la prova testimoniale aveva consentito di ritenere provati gli assunti datoriali e smentita la ricostruzione del (OMISSIS) che, peraltro, neppure aveva chiesto che fossero disposti accertamenti tecnico sanitari per valutare i suo stato di salute e la compatibilita’ delle attivita’ svolte con la malattia denunciata, dimenticando che l’onere della prova, in tali casi, gravava sul datore di lavoro e non certo sul lavoratore.
4.- I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.
Inammissibili nella misura in cui richiedono a questa Corte una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie.
Infondati posto che la Corte partenopea ha accertato, sulla base delle relazioni del personale di vigilanza incaricato e delle testimonianze escusse in primo grado, che il lavoratore si era piu’ volte assentato per malattia, ed in particolare, a seguito del suo trasferimento a (OMISSIS), avvenuto il 12.1.07, si era assentato per malattia (certificata non solo come depressione maggiore, ma anche come cervicobrachialgia da ernia discale) sin dal 1.2.07 e sino al momento della contestazione disciplinare del 4.7.07, con sistematica presenza presso il negozio di casalinghi del fratello, tale da pregiudicare una pronta guarigione, anche per lo svolgimento di attivita’ non saltuarie ne’ prive di incidenza funzionale (quali la sistemazione della merce negli scaffali, la vigilanza sulla merce esposta, l’assistenza ai clienti dell’esercizio commerciale).
Ha inoltre correttamente osservato che l’attivita’ lavorativa in questione, oltre che ad essere in contrasto con la denunciata patologia osteoarticolare (anche con riferimento alla riparazione di elettrodomestici), risultava in contrasto anche con la dedotta depressione, in quanto l’attivita’ di sorveglianza “anti-taccheggio” comportava la necessita’ di una costante focalizzazione dell’attenzione e di contatti anche antagonistici con persone non conosciute e che gravava sul datore di lavoro la prova, nella specie ampiamente assolta, circa lo svolgimento di altra attivita’ lavorativa da parte del dipendente ammalato, gravava invece su quest’ultimo la prova che tale diversa attivita’ lavorativa fosse compatibile col suo stato di malattia e comunque coerente con gli obblighi pacificamente gravanti sul lavoratore ammalato, nella specie per nulla fornita.
Trattasi di accertamenti di fatto, congruamente e logicamente motivati dalla Corte d’appello, non specificamente contestati dall’attuale ricorrente.
5.- Il ricorso deve dunque respingersi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in euro.100,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
(Vincenzo Frandina)
LaPrevidenza.it, 31/10/2014