mercoledì, 14 ottobre 2026

La vendita di prodotti commerciali a colleghi all'interno dell'azienda determina il legittimo licenziamento

Cassazione Sezione lavoro, Senetenza 24.8.2015  n. 17117

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - Dott. TRIA Lucia - Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - Consigliere - Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 29118-2012 proposto da:  B.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CIRCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAZZI GIOVANNI, LO PRESTI MASSIMILIANO, giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro RIVOLTA CARMIGNANI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato PERONE GIAN CARLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati IZAR ANGELO V., SOMA CRISTINA, giusta delega in atti;  - controricorrente - avverso la sentenza n. 1028/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2011 r.g.n. 2787/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA; udito l'Avvocato IMPRODA ALBERTO per delega LO PRESTI MASSIMILIANO e MAZZI GIOVANNI; udito l'Avvocato PERONE GIAN CARLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto legittime le due sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio ed il successivo licenziamento, comminati a B.C. da Rivolta Carmignani s.p.a., a seguito di contestazioni aventi ad oggetto lo svolgimento in via continuativa in reparto e durante l'orario di lavoro di attività promozionale e di vendita di prodotti dietetici, ritenendo le contestazioni sufficientemente specifiche e gli addebiti dimostrati.

Per la cassazione della sentenza B.C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Rivolta Carmignani s.p.a..

Diritto

1. Come primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e lamenta che nei due giudizi di merito non siano state accolte le doglianze aventi ad oggetto la genericità delle contestazioni disciplinari, contestazioni che si sarebbero riempite di contenuti solo in sede di istruttoria testimoniale, ponendo la lavoratrice nella materiale impossibilità di spiegare un' efficace attività difensiva.

1.1. Il motivo è infondato, considerato la censura di genericità delle contestazioni è stata puntualmente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale. In proposito infatti, nella parte iniziale della motivazione, sono stati trascritti i passi ritenuti significativi delle lettere di contestazione di addebito, desumendosene che la prima e la terza riguardavano la promozione in azienda e durante le ore di lavoro di prodotti dimagranti, mentre la vendita ad una collega era oggetto di contestazione nella seconda lettera, insieme all'entrata abusiva nei locali dell'infermeria dell'azienda; la terza lettera infine riguardava l'attività di promozione commerciale svolta dalla lavoratrice, nonchè il comportamento da lei adottato nei confronti dei dipendenti che avevano riferito all'azienda sul suo conto.

1.2. L'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce peraltro oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito (Cass. 7546 del 2006); nel caso in esame la censura di genericità delle contestazioni è stata rigettata sulla base della disamina delle stesse, con puntuale motivazione che non è stata fatta oggetto di specifiche critiche da parte della ricorrente, che si limita a riproporre la questione in modo generico.

1.3. La Corte si è quindi attenuta al principio, consolidato e condiviso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass. n. 7546 del 30/03/2006, Cass. n. 10662 del 15/05/2014).

2. Come secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione e lamenta che la Corte non si sia pronunciata in ordine alla prosecuzione dell'attività di promozione in data successiva alla seconda contestazione disciplinare del 28 marzo 2007; sostiene che tale prosecuzione non sarebbe emersa dalle prove escusse, sicchè il licenziamento sarebbe stato irrogato sulla base di un presupposto infondato.

2.1. Neppure tale motivo è fondato La Corte territoriale, nel ritenere integralmente dimostrati gli addebiti contestati, ha specificamente argomentato a pag. 4 che le deposizioni circostanziate e concordi dei testi V. e Ba. avevano confermato anche la continuazione dell'attività di promozione dopo la seconda lettera di contestazione. Si tratta pertanto di circostanza che è stata esaminata dalla Corte, con specifico riferimento al contenuto delle deposizioni escusse. Il contenuto integrale di tali deposizioni non è peraltro riportato nel ricorso, sicchè non è possibile comprendere quale specifica circostanza sia stata travisata o mal interpretata dalla Corte e ritenere quindi privo di valore ed attendibilità il ragionamento decisorio. Ciò si pone in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che risulta dalle puntuali e definitive disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

2.2. Occorre qui poi ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (pur nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012), non equivale a revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione del giudice del merito per una determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità:

con la conseguente estraneità all'ambito del vizio di motivazione della possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un'autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). Sicchè, per la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio dì certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio decidendi appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 18368 del 2013, Cass. n. 16655 del 2011, n. 16655; Cass. (ord.) n. 2805 del 2011).

2.3. Nel caso, la ricorrente si limita a proporre la propria lettura degli atti e dei documenti che sono già stati esaminati dalla Corte d'appello: in tal modo, si chiede a questa Corte di riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso voluto e patrocinato. Quella che si sollecita in sostanza è una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (così tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

3. Segue coerente il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi _ 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 18 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2015
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LaPrevidenza.it, 22/09/2015

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