Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro - Presidente - Dott. TORRICE Amelia - Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - Consigliere - Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - rel. Consigliere - Dott. SPENA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso 23890-2010 proposto da: P.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FAA' DI BRUNO 79, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANA TURRENI, giusta delega in atti; - ricorrente -
contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 571/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2009 r.g.n. 2780/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO; udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1- La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 16.10.2009, ha confermato la pronuncia di prime cure ed ha ritenuto infondata la domanda proposta da P.L., il quale aveva chiesto la condanna dell'INPS a corrispondergli la pensione a carico del Fondo telefonici nella misura mensile di Euro 2.963,10 anzichè di Euro 2.533,47.
2 - La Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 658 del 1996, con il quale il trattamento pensionistico attribuito agli iscritti al fondo speciale era stato ridotto, al fine di renderlo più omogeneo rispetto a quello generale. Ha rilevato al riguardo che il legislatore, al fine di contenere la spesa previdenziale, può, nei limiti della ragionevolezza, ridurre anche i trattamenti pensionistici in atto, con il solo limite del necessario rispetto dei diritti quesiti.
Ha aggiunto che la domanda era stata disattesa dal Tribunale sulla base delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, non adeguatamente censurate con l'atto di gravame. Ha precisato, in particolare, che l'ausiliare aveva assunto a base di calcolo i dati indicati nel prospetto fornito dalla Telecom, non oggetto di specifica contestazione.
3 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P. L. sulla base di due motivi. L'INPS ha resistito con controricorso.
Diritto
1. - Con il primo motivo di ricorso P.L. denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed errata e/o omessa valutazione delle risultanze processuali". Rileva che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non contestato il prospetto formato dalla Telecom, attestante la retribuzione corrisposta nell'ultimo anno di servizio, posto che il ricorrente, sia con atti stragiudiziali, sia nel corso del giudizio di primo grado, ne aveva eccepito la erroneità. Aggiunge che, in ogni caso, il prospetto in questione non era stato correttamente valutato, giacchè il datore di lavoro aveva indicato una retribuzione effettiva superiore a quella "teorica", in relazione alla quale la pensione mensile era stata calcolata. Infine lamenta la incompletezza e la erroneità della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto l'ausiliare aveva innanzitutto omesso di calcolare la pensione sulla base della normativa previgente (accertamento che era stato richiesto per dimostrare la eccepita disparità di trattamento) ed aveva inserito nella base di calcolo il premio annuale limitatamente a L. 592.000 quando, in realtà, il datore di lavoro aveva corrisposto a detto titolo la maggiore somma di L. 5.870.000.
2- Il motivo è inammissibile in tutte le sue diverse articolazioni.
Qualora, con i ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso o errato esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. 4.3.2014 n. 4890 e Cass. 12.12.2014 n. 26174).
Parimenti è onere del ricorrente, ove sia in discussione la asserita contestazione di un fatto o di una circostanza ritenuta pacifica dal giudice del merito, riportare nel ricorso il contenuto dell'atto difensivo con il quale la contestazione sarebbe stata effettuata.
Infine è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma in considerazione del carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 17.7.2014 n. 16368).
2.1. - Nel caso di specie il ricorrente non ha formulato le censure nel rispetto degli oneri di specificazione e allegazione di cui all'art. 366 c.p.c., n. e e art. 369 c.p.c., 4, poichè non ha trascritto il contenuto del prospetto formato dalla Telecom; non ha riportato, neppure per estratto, l'atto difensivo con il quale i dati indicati nel prospetto in questione sarebbero stati contestati; ha lamentato l'erroneo rigetto dei motivi di appello, con i quali la consulenza tecnica era stata censurata, senza trascrivere nel ricorso il contenuto della relazione e delle censure alla stessa mosse nel giudizio di merto.
3 - Con il secondo motivo P.L. ripropone la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 658 del 1996 e deduce, sostanzialmente, che il legislatore, modificando il regime pensionistico degli iscritti al Fondo telefonici, avrebbe indotto i una ingiustificata disparità di trattamento fra pensionati collocati in quiescenza prima e dopo l'anno 1996.
4 - La questione è manifestamente infondata.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale "il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) - ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute. Ed allora - se, salvo il controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto - a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore" (Corte Cost. 12.11.2002 n. 446).
Nel caso di specie il decreto legislativo è stato emanato al fine, non irragionevole, di armonizzare i regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS ed ha anche previsto, in favore dell'assicurato, una facoltà di opzione, sicchè non si ravvisa l'eccepita illegittimità costituzionale della normativa.
3 - Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo antecedente alla modifica dettata dal D.L. n. 269 del 2003, applicabile alla fattispecie, in quanto il ricorso di primo grado risulta depositato nell'anno 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2016