Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 17616-2011 proposto da: A.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell'avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. e TRENITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), entrambe in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che le rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3477/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/07/2010 r.g.n. 5058/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI; udito l'Avvocato PAPADIA FRANCESCO; udito l'Avvocato POMPEI ANGELO per delega NICOLA CORBO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ricorso depositato il 6 febbraio 1995 il signor A.S., dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, conveniva innanzi al Pretore del Lavoro di Bari il predetto Ente per sentir dichiarare dipendente da causa di servizio l'infermità denunziata, con conseguente condanna dell'Ente alla costituzione di rendita in suo favore. L'Ente Ferrovie si costituiva e contestava la fondatezza della domanda.
Il Pretore del Lavoro di Bari, con sentenza del 5 dicembre 1996, sulla base della C.T.U. espletata, rigettava la domanda. Proponeva appello l' A. sostenendo che il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione solo sulle risultanze della C.T.U., senza prendere in considerazione le dettagliate controdeduzioni contenute nella consulenza tecnica di parte. Resisteva la Ferrovie dello Stato S.p.A.. Il Tribunale di Bari con sentenza del 4 febbraio 1999, rigettava l'appello, ritenendo non provato il nesso eziologico tra attività svolta e malattia denunziata. Ricorreva per cassazione l' A. con ricorso sostenuto da quattro motivi, cui resisteva la Ferrovie dello Stato S.p.A., proponendo ricorso incidentale. Questa Corte Suprema, con sentenza n. 15253/02, rigettava il ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale, accoglieva i residui motivi del ricorso principale, in ordine al difetto di motivazione circa l'assenza della dipendenza della malattia dall'attività lavorativa, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Lecce. Con ricorso depositato il 10 luglio 2003 l' A. riassumeva il giudizio innanzi alla predetta Corte territoriale e chiedeva l'accoglimento della domanda a suo tempo proposta, con la condanna delle Ferrovie al pagamento della rendita, e reiterando le richieste istruttorie già avanzate.
Si costituiva la Ferrovie dello Stato S.p.A. eccependo innanzi tutto la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere totalmente estranea ai fatti di causa e di non avere mai avuto alle proprie dipendenze l' A., dovendosi la datrice di lavoro ritenere Trenitalia s.p.a..
Con sentenza depositata il 28 giugno 2004, la Corte di Appello di Lecce dichiarava per tale ragione inammissibile l'atto di riassunzione e, per l'effetto, dichiarava estinto l'intero giudizio.
Avverso detta sentenza l' A. proponeva ancora ricorso per cassazione. La Ferrovie dello Stato S.p.A. e Trenitalia S.p.A. resistevano con controricorso.
Denunziava il ricorrente, in via preliminare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 81 c.p.c.; D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127 e della L. n. 608 del 1996, art. 2, comma 13, quindi la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 327, 392, 393, 421, 433, 434 e 435 c.p.c., oltre ad omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Questa S.C., nell'accogliere il ricorso, rilevava che le successioni - dalla Azienda Autonoma all'Ente Ferrovie dello Stato (L. n. 210 del 1985); la trasformazione dell'Ente nella omonima società per azioni (Delib. CIPE 12 agosto 1992, a norma del D.L. n. 333 del 1992, art. 18, conv. nella L. n. 359 del 1992); la nuova denominazione della società (RFI) e, infine, il trasferimento di ramo a Trenitalia - non configuravano successioni a titolo universale, ma particolare (Cass. sez. un. 26 luglio 2006, n. 16994).
Conseguentemente per i giudizi in corso non si era verificata la successione necessaria nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. o art. 111 c.p.c., comma 2, ma un semplice trasferimento "ex lege" dei rapporti, a cui è applicabile il diritto controverso "per atto tra vivi a titolo particolare", in base al quale non era venuta meno la legittimazione passiva dell'Azienda Autonoma. Con sentenza 4 luglio 2007 n. 15044, questa S.C. accoglieva pertanto il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Bari per nuovo esame.
Con ricorso depositato il 23.10.07 l' A. riassumeva il giudizio riproponendo le domande già a suo tempo proposte.
Si costituivano in giudizio TRENITALIA s.p.a. e la RETE FERROVIARIA ITALANA s.p.a. resistendo al ricorso.
In linea preliminare eccepivano l'inammissibilità dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado per la formazione del giudicato interno. A tal fine facevano presente che il Pretore aveva rigettato la domanda dell' A. non solo per aver disconosciuto l'origine professionale della infermità denunciata ma soprattutto per l'assorbente considerazione del mancato raggiungimento della soglia invalidante di quest'ultima.
Tale affermazione, di per sè idonea al rigetto della domanda, non era stata oggetto di impugnazione nell'atto di appello, che si era concentrato esclusivamente sulla questione del nesso di causalità fra mansioni ed infermità denunziate, cosicchè sul punto si era formato il giudicato interno; giudicato rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed anche nel giudizio di rinvio.
Nel merito ribadivano tutte le precedenti difese chiedendo il rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado.
Con sentenza depositata il 5 luglio 2010, la Corte d'appello di Bari dichiarava inammissibile, per la preclusione derivante dall'eccepito giudicato interno, l'appello proposto dall' A. avverso la sentenza emessa il 5.12.96 dal Pretore di Bari.
Per la cassazione propone ricorso l' A., affidato ad unico motivo.
Resistono le società Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia con unico controricorso, poi illustrato con memoria.
Diritto
1.- Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 342, 414 e 434 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Lamenta che la Corte di merito ritenne erroneamente che l' A. non avesse rivolto alcuna censura "nei confronti dell'altra affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui in ogni caso le suddette malattie non raggiungevano la soglia minima indennizzabile per legge; affermazione questa che il Giudice aveva ritenuto addirittura assorbente, e perciò determinante ai fini del rigetto della domanda", ritenendo così essersi formato giudicato interno.
Riporta brani della sentenza di primo grado e del primo ricorso in appello (ove si chiedeva di dichiarare che l'infermità era da considerarsi malattia professionale, con richiesta di condanna delle società resistenti a corrispondere all' A. la relativa rendita "in relazione alla percentuale di postumi e con le decorrenze che verranno ritenute"); del secondo ricorso in appello (ove si chiedeva di riconoscere e dichiarare che l'infermità da cui era affetto l' A. era da ascriversi a malattia professionale con conseguente corresponsione della relativa rendita); sia l'attuale ricorso in riassunzione (di analogo contenuto).
Ritiene pertanto di aver chiesto sia l'accertamento della malattia professionale, sia la condanna alla corresponsione della rendita con riferimento alla percentuale dei postumi accertati. Lamenta che era comunque indubbio, stante la pregiudizialità dell'accertamento della malattia professionale, che il ricorrente avesse comunque richiesto la costituzione della rendita nella percentuale di inabilità da determinarsi. Rilevava che la specificità dei motivi di appello è funzionale ad individuare la parte della sentenza investita dall'impugnazione e non anche le questioni costituenti l'antecedente logico necessario della sentenza impugnata, da intendersi automaticamente devolute al giudice del gravame.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto evidenziarsi dagli stessi brani della sentenza di primo grado riportati emerge che il rigetto fu motivato sia dall'insussistenza di una malattia professionale, sia dal mancato raggiungimento, comunque, di postumi indennizzabili; dagli stessi brani degli appelli proposti e sopra riportati, ed in particolare dal secondo ricorso al giudice del rinvio, risulta chiaramente che l' A. chiese che l'infermità in questione era da considerarsi malattia professionale, questione evidentemente autonoma rispetto alla percentuale inabilitante dei postumi, risultando irrilevante che nel primo ricorso in appello, giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 15253/02 di questa Corte (che cassò la sentenza impugnata esclusivamente in ordine alla questione del nesso di causalità), egli avesse nelle conclusioni chiesto la condanna delle società resistenti a corrispondere all' A. la relativa rendita "in re/azione alla percentuale di postumi e con le decorrenze che verranno ritenute", trattandosi di precisazione del contenuto della condanna specifica richiesta e non di censura in ordine alla quantificazione dei postumi operata dal primo giudice, rimasta dunque non censurata.
Deve pertanto condividersi quanto affermato nella sentenza oggi impugnata, secondo cui "Con l'appello proposto innanzi al Tribunale di Bari, l' A., nel criticare l'affermazione del primo Giudice, secondo cui non era stata raggiunta la prova del nesso di causalità fra le mansioni espletate e le malattie denunciate, nessuna censura ha rivolto nei confronti dell'altra (autonoma) affermazione contenuta nella sentenza secondo cui in ogni caso le suddette malattie non raggiungevano la soglia minima indennizzabile per legge; affermazione questa che il Giudice aveva ritenuto addirittura assorbente, e perciò determinante ai fini del rigetto della domanda.
Conseguentemente il Tribunale di Bari in grado di appello, nel rigettare il gravame aveva esaminato soltanto la questione del nesso di causalità fra mansioni esercitate e malattie denunziate". Nè possono condividersi nel caso di specie i principi enunciati dall' A. nel presente ricorso, e cioè che: a) l'acquiescenza alle parti non impugnate si verifica (soltanto) quando esse siano del tutto autonome l'una dall'altra, e non anche quando la parte non impugnata sia consequenziale a quella gravata e trovi in essa il suo presupposto, ovvero quando la parte impugnata sia il necessario sviluppo logico della parte non impugnata (Cass. n. 9141/07; Cass. n. 2062/01); b) l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi di impugnazione, mentre non viola il principio del tanto devoluto quanto appellato il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che appaiano, nell'ambito defila censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Deve infatti considerarsi che nel caso in esame si versa nell'ipotesi opposta:
l'antecedente logico necessario è l'esistenza di una malattia professionale (nella specie oggetto di impugnazione) e non la percentuale dei postumi, espressamente ritenuta insufficiente dal giudice di primo grado e non specificamente impugnata.
Si tratta inoltre di due questioni autonome, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, non essendovi alcuna necessità, una volta esclusa la natura professionale della malattia denunciata, di dichiarare comunque (così come stabilito dal Pretore) che i postumi di essa non raggiungevano la percentuale minima indennizzabile. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014