mercoledì, 14 ottobre 2026

L'omesso accertamento o l'irregolarità della notifica rendono inefficace della cartella o l'avviso di mora

Cassazione, VI sez. civile, sentenza 3.9.2014 n. 18651

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere - Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  ordinanza sul ricorso 28158-2012 proposto da: Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Mirmina Gaetano, col quale domicilia in Roma, alla via G. Puccini, n. 10, presso lo studio dell'avv. Mario Ferri;  - ricorrente -  contro  D.M.;  - intimata - avverso la sentenza n. 235/2012 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, sezione 16, depositata il 17 settembre 2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino; Letta la relazione redatta dal consigliere relatore Antonino Di Blasi; constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all'art. 380 bis c.p.c., comma 3.

Fatto 

che:

- la contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, lamentando che non fosse stata preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento;

- la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza, che la Commissione tributaria regionale ha confermato, facendo leva, appunto, su tale omessa notifica;

- ricorre la società Riscossione Sicilia per ottenere la cassazione della sentenza, formulando un unico motivo articolato in due censure, concernenti la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, al quale la contribuente non replica. Lamenta in particolare la società la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi propri del ruolo.

Diritto  

che la relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

ritenuto, peraltro, che tali conclusioni vadano riviste, in quanto:

1. anzitutto, va affermata l'inammissibilità del dedotto vizio di motivazione, che si risolve in una critica in diritto;

2. in diritto, è infondata la censura di violazione di legge: le sezioni unite della Corte (Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412) hanno chiarito che "se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006);

se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio" - conformi, fra varie, Cass. 30 ottobre 2007, n. 22939; Cass. 9 febbraio 2010, n. 1532;

Cass., ord. 2 febbraio 2012, n. 1532; Cass. 29 maggio 2013, n. 13331.

2.1. - Principio, questo, immediatamente applicabile anche all'ipotesi in esame, in cui non è impugnato un avviso di mora, ma una cartella di pagamento.

3.- Il ricorso principale va respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE - rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014
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LaPrevidenza.it, 23/09/2014

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