Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi - Presidente - Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere - Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere - Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere - Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 19017/2008 proposto da: C.S. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BUSACCA Diego, giusta delega in atti; - ricorrente - contro LA CITTA' MERCATO S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO GUGLIOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato SORBELLO Gaetano, giusta delega in atti; - controricorrente - e contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS); - intimato - avverso la sentenza n. 481/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/07/2007 r.g.n. 232/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che, in accoglimento pure parziale delle sue domande e nel contraddittorio anche con l'Inps, aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'I febbraio 1991 al 10 marzo 1994 tra C.S., con qualifica dirigenziale e mansioni di responsabile unico, supervisore e coordinatore dei vari punti vendita sotto il profilo di consulenza e assistenza tecnica software, e La Città Mercato s.r.l., con la condanna di questa al pagamento, in favore del primo per differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, straordinario e t.f.r., della somma di Euro 21.334,46 oltre interessi e rivalutazione; con rigetto delle altre sue domande, in particolare riguardanti l'illegittima cessazione del rapporto e le sue conseguenze reintegrazione e risarcitorie), con sentenza 6 luglio 2007, condannava la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di Euro 12.054,40 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, oltre accessori, rigettando nel resto l'appello principale della prima ed interamente l'incidentale del secondo, compensando tra le parti in misura di metà le spese del grado, poste a carico nella residua metà di La Città Mercato s.r.l. ed interamente quelle della C.t.u.
rinnovata.
Preliminarmente esclusa la nullità della sentenza impugnata per legittima partecipazione al giudizio dell'Inps, in cui favore il Tribunale aveva condannato la società datrice al versamento dei contributi dovuti per tutta la durata del rapporto di lavoro, la Corte territoriale condivideva l'accertamento del primo giudice di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, soltanto riducendo la condanna della società datrice alla somma suindicata, per la ravvisata prestazione di attività lavorativa per 56 (anzichè 59, come il Tribunale) ore settimanali ed in base ai principi normativi generali (e non del CCNL per dipendenti di aziende del settore terziario, distribuzione e servizi del 14 dicembre 1990, astrattamente ma non concretamente applicabile, in difetto di iscrizione della datrice alle associazioni sindacali stipulanti:
recuperabile, a norma dell'art. 36 Cost., per la sola retribuzione base, non anche per diverse voci di compenso, quali quelle in contestazione). Essa respingeva quindi l'appello incidentale del lavoratore di nullità del licenziamento intimato oralmente, per difetto assoluto di prova, a suo carico in quanto parte deducente, di addebitabilità alla società datrice della cessazione del rapporto di lavoro.
Con atto notificato il 5 luglio 2008, C.S. ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste La Città Mercato s.r.l.
con controricorso; resta intimato l'Inps.
Diritto
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2, artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., comma 2 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la tardiva produzione documentale della società datrice in appello e rinnovato la C.t.u. contabile, non richiesta dalle parti nè su circostanze oggetto di specifica contestazione, limitata all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con richiesta di rigetto delle domande del lavoratore.
Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2, artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., comma 2 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per rinnovo della C.t.u.
contabile con quesito articolato su doppio conteggio (in riferimento al CCNL applicabile al rapporto e ai principi normativi generali), senza richiesta delle parti nè su circostanze oggetto di specifica contestazione: contestata poi la valutazione giudiziale delle prove orali assunte. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni del CCNL di categoria, della L. n. 604 del 1966, art. 1 e segg., artt. 1352, 2118, 2119 e 2697 c.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea posizione a carico del lavoratore dalla Corte territoriale, con affermazione apodittica e generica e motivazione per relationem a quella condivisa del Tribunale, della prova della causa di cessazione del rapporto di lavoro: in contraddizione con i principi richiamati in materia di nullità di licenziamento orale e dimissioni del lavoratore (da valutare con prudente equilibrio, nè eccepita la circostanza dalla società datrice), in difetto di prova scritta, essendo stata giudizialmente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, sempre contestata da controparte, mai validamente cessato.
Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1 e 2, L. n. 604 del 1966, art. 8 e art. 2697 c.c., comma 2 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il consequenziale diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, accertata l'inesistenza giuridica del licenziamento orale per ricorrenza dei requisiti dimensionali dell'impresa, a fini di tutela reale del rapporto.
Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per illegittima ed illogica compensazione parziale delle spese, neppure adeguatamente giustificata, a fronte della resistenza, pervicace e in malafede, all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato della società datrice, meritevole di condanna integrale alle spese di giudizio, per giunta liquidate al di sotto dei minimi tariffari.
Il primo e il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2, artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., comma 2 e vizio di motivazione, per ritenuta ammissibilità di tardiva produzione documentale della società datrice e rinnovazione di C.t.u. contabile, il primo e per arbitrario ed illegittimo rinnovo di C.t.u. contabile, con disposizione di doppio conteggio, il secondo: con entrambi censurato il difetto di richiesta dalle parti e di specifica contestazione sul suo oggetto) possono essere congiuntamente esaminati per stretta connessione.
Essi sono entrambi infondati.
Il profilo di doglianza del primo, relativo alla contestata ammissibilità di produzione documentale tardiva in appello (a pg. 23 del ricorso), è inammissibile per difetto (prima ancora che di trascrizione, neppure) di indicazione di quale sia detta documentazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, con ridondanza del vizio sul contenuto del ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. 16 marzo 2012, n. 4220;
Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).
E' poi insindacabile in sede di legittimità (Cass. 14 novembre 2008, n. 27247; Cass. 6 aprile 2001, n. 5142), la valutazione propria del giudice di merito in ordine alla disposizione di C.t.u. (Cass. 2 marzo 2006, n. 4660), a fronte dell'accertamento di crediti per voci retributive nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato radicalmente contestato nella sua esistenza (e pertanto esse pure oggetto di contestazione) e della necessità di puntuale determinazione dal giudice. Infine, è ampiamente giustificato il conferimento di un quesito articolato su un doppio conteggio (in riferimento al CCNL applicabile al rapporto e ai principi normativi generali), siccome anch'esso rientrante nella discrezionale valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, qualora pienamente giustificato, come nella specie, per la specifica contestazione della società datrice dell'applicabilità del CCNL di categoria in difetto di iscrizione ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti (pg. 15 del ricorso in appello, con richiamo a pg. 5 del controricorso), sottolineata dalla sentenza impugnata (a pg. 2).
Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione delle disposizioni del CCNL di categoria, della L. n. 604 del 1966, art. 1 e segg., artt. 1352, 2118, 2119 e 2697 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea posizione a carico del lavoratore della prova della causa di cessazione del rapporto di lavoro, mai validamente interrotto per nullità del licenziamento orale, è infondato.
Premessa la ricorrenza di una motivazione viziata in quella per relationem che sia priva di alcuna esplicitazione delle ragioni del convincimento del giudice (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664), qui da escludere in quanto accompagnata da critico, ancorchè sintetico, esame del percorso argomentativo del primo giudice ("Il Primo Giudice ha ritenuto che manca la prova che il rapporto si sia interrotto per causa addebitatile alla società: nessun teste infatti ha riferito di aver assistito al licenziamento del C. ed anzi è emerso - secondo alcune testimonianze - che lo stesso avesse autonomamente deciso di non proseguire il rapporto": pg. 5 della sentenza), è pienamente legittima la motivazione anche per relationem alle argomentazioni del primo giudice (Cass. 20 maggio 2011, n. 11138;
Cass. 11 giugno 2008, n. 15483): insindacabile è poi la valutazione probatoria del giudice di merito, per contrapposizione di una propria dalla parte ricorrente, in funzione di un'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066) ed infine esclusa la violazione delle norme denunciate (come pure, per le ragioni dette, del vizio di motivazione), in quanto correttamente applicate. Occorre, infatti, tenere conto, al di là dei pur condivisibili principi di diritto astrattamente richiamati dal ricorrente (con citazione di precedenti di legittimità a pgg. da 30 a 32 del ricorso), della peculiarità del caso di specie, di assenza di una formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato, anzi fermamente (quanto infondatamente) contestato dalla società datrice, per cui pare illogico, prima ancora che irrealistico, ipotizzare un onere di prova scritta per la cessazione di un siffatto rapporto: con la conseguenza della corretta posizione dell'onere probatorio a carico della parte, che ne deduca la sussistenza, anche delle ragioni e modalità della sua cessazione, perchè integranti il fatto costitutivo delle sue pretese. Sicchè, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto l'onere della parte che deduceva di essere stata licenziata in tronco e oralmente di offrire al giudicante almeno un principio di prova", nel caso di specie del tutto carente (pg. 6 della sentenza).
In questa prospettiva deve allora essere letto il principio, secondo cui, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l'inefficacia o l'invalidità del licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del primo, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è circoscritta alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2 (Cass. 19 ottobre 2011, n. 21684; Cass. 9 settembre 2011, n. 18523): con suo corretto inquadramento nella valutazione probatoria fatta dalle corti di merito, nel senso dell'indimostrata ricorrenza di un recesso datoriale, quanto piuttosto di uno del lavoratore, come dedotto in subordine all'inesistenza del rapporto da Città Mercato s.r.l. (pgg.
4 e 5 della sua comparsa di costituzione in primo grado, richiamate a pgg. 10 e 11 del controricorso) e ritenuto con argomentata valutazione critica (a pgg. 5 e 6 della sentenza) dal giudice di merito, valutazione qui insindacabile come già ricordato, ma di cui deve essere ribadita l'esattezza dell'assunto della necessità di offerta dall'attore di almeno un principio di prova.
Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1 e 2, L. n. 604 del 1966, art. 8 e 2697 c.c., comma 2 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5, per il consequenziale diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, accertata l'inesistenza giuridica del licenziamento orale, per comprovata ricorrenza dei requisiti dimensionali dell'impresa a fini di tutela reale del rapporto, è assorbito dal rigetto del precedente mezzo, per ritenuta infondatezza.
Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per illegittima ed illogica parziale compensazione delle spese di giudizio, è inammissibile. La statuizione del giudice è, infatti, insindacabile, se non nei limiti dell'accertamento della violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; così esulando da tale sindacato, piuttosto rientrando nell'esclusivo potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione di opportunità della compensazione totale o parziale delle spese di lite, nelle ipotesi sia di soccombenza reciproca, sia di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 5 aprile 2003, n. 5386); non risultando poi dalla sentenza impugnata alcuna domanda nel giudizio di merito a norma dell'art. 96 c.p.c., come rilevato dalla società resistente (a pg. 17 del controricorso).
Dalle superiori argomentazioni discende coerente la reiezione del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna C.S. alla rifusione, in favore di La Città Mercato s.r.l., delle spese del giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015