venerdì, 06 dicembre 2024

L'elenco delle malattie di probabile origine lavorativa non amplia il catalogo delle patologie tabellate ad eziologia professionale presunta

Cassazione civile Sezione lavoro, Sentenza 12.3.2015 n. 4993

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 11895-2008 proposto da:  P.R. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ANDREONI AMOS, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, LUCIA PUGLISI che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;  - controricorrente - avverso la sentenza n. 784/2007 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/01/2008 R.G.N. 83/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA; udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO per delega ANDREONI AMOS; udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 Fatto

Con sentenza depositata il 31.10.07 la Corte d'appello di Perugia, in totale riforma della pronuncia di primo grado emessa il 22.12.05 dal Tribunale di Terni, rigettava la domanda di P.R. intesa a vedersi riconoscere il diritto di percepire dall'INAIL la rendita per l'adenocarcinoma del colon contratto per esposizione a fibre di amianto nel corso della propria attività lavorativa.

Per la cassazione della sentenza ricorre P.R. affidandosi a due motivi.

L'INAIL resiste con controricorso.

Diritto

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 139 T.U. n. 1124 del 1965 e del D.M. 27 aprile 2004, art. 1 per avere la sentenza impugnata negato che spetti all'INAIL l'onere di provare la sussistenza di una causa extralavorativa determinante nell'insorgere dell'adenocarcinoma del colon rientrante nella lista 3^ di cui all'art. 1 cit. D.m. Sostanzialmente la medesima censura viene svolta nel secondo motivo sotto forma di vizio di motivazione in relazione al fatto che, una volta accertata un'esposizione ultradecennale all'amianto con significative percentuali di asbesto, occorra verificare le componenti alimentari che il lavoratore abbia assunto nel corso degli anni, tali da integrare causa extralavorativa della predetta patologia.

2 - I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perchè connessi - sono infondati, dovendo questa S.C. dare continuità all'indirizzo da ultimo espresso da Cass. n. 13868/12, secondo cui l'elenco delle malattie di possibile origine lavorativa, previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 come integrato dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10 non amplia il catalogo delle patologie tabellate, ad eziologia professionale presunta.

Il sistema assicurativo come originariamente disciplinato dal D.P.R. n. 1124 del 1965 si fondava su un sistema di carattere tabellare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha dichiarato illegittimo nella misura in cui non consentiva (nell'ambito delle attività protette industriali e agricole di cui al cit. D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 206, 207 e 208) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge.

I caratteri propri del cosiddetto sistema tabellare, come delineati dalla normativa in argomento, consistevano (e consistono, visto che l'intervento del giudice delle leggi ha aggiunto ad esso la possibilità di dimostrare in concreto la riconducibilità delle patologie non tabellate alla causa di lavoro): a) nella predeterminazione, mediante elenchi tassativi, di malattie tipiche, ossia ritenute, allo stato delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza statisticamente rilevati, eziologicamente derivanti da un dato agente patogeno o di malattie causate da un dato agente patogeno, agente patogeno costituente in entrambi i casi il fulcro della tassatività, con l'indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni morbigene, ossia ritenute pregiudizievolmente espositive del lavoratore al detto agente patogeno, indicazione specificativa dell'eziologia professionale delle malattie; b) nella predeterminazione del periodo di tempo massimo entro il quale la malattia deve manifestarsi per essere (eziologicamente riconducibile a causa professionale e quindi) indennizzabile.

Per effetto della citata sentenza n. 179/88, ove la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere dimostrata, secondo gli ordinati criteri di ripartizione dell'onere della prova, dal prestatore assicurato.

Al fine di individuare l'ambito di applicazione del sistema tabellare, ossia l'ambito entro il quale il lavoratore non è gravato dall'onere di dimostrare il nesso eziologico, occorre muovere dal dato normativo.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, dispone che l'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella di cui all'allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1.

La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Ne discende che, da un punto di vista formale, il sistema presuntivo opera ove si accerti l'esistenza di una patologia contenuta nella tabella di cui all'allegato 4, ove essa sia stata contratta, nel prescritto periodo, nell'esercizio delle lavorazioni indicate. Sempre il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, dispone che è obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

In proposito, il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, da un lato, ha previsto l'istituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico (comma 1); dall'altro, ha specificato che, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 (ossia le tabelle di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3 e 211) delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico è destinato a contenere anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico.

Così ripercorso per sommi capi il contesto normativo, è chiaro che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria non amplia il catalogo delle patologie tabellate, come dimostra la puntualizzazione, contenuta nel D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4 che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico.

In sintesi, attraverso l'elenco delle malattie di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di indirizzare l'attività di denuncia dei medici, al fine di rendere completa ed attendibile la raccolta dei dati epidemiologici occorrenti per integrare, su basi obiettive e con celerità, l'elenco delle malattie professionali.

Altrimenti, se entrambe le tipologie dovessero essere considerate unitariamente agli effetti dell'assicurazione obbligatoria, non si spiegherebbe la distinzione in separati elenchi tra malattie di probabile e di possibile origine lavorativa.

Tale lettura del sistema normativo è confortata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex aliis, Cass. n. 25977/11; Cass. n. 18270/10; Cass. n. 17054/08), che ha attribuito agli elenchi succedutisi nel tempo in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 (D.M. 27 aprile 2004 e D.M. 14 gennaio 2008) valore probatorio vario in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato.

Nel caso di specie, sia il D.M. del 2004 sia quello del 2008 includono i tumori gastroenterici derivati da asbesto nelle patologie la cui derivazione professionale non è caratterizzata nè da elevata probabilità nè da mera probabilità, ma da mera possibilità.

Ne consegue che per i tumori gastroenterici da asbesto, inclusi nell'elenco delle malattie di possibile origine lavorativa previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 come integrato ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10 l'eziologia professionale deve essere accertata in concreto e l'incertezza probatoria comporta il rigetto della domanda dell'assicurato.

La sentenza impugnata ha sostanzialmente fatto corretta applicazione di tale insegnamento, sicchè non merita censura alcuna.

Nè è consentito a questa Corte procedere a nuovo e autonomo apprezzamento degli accertamenti tecnici eseguiti in sede di merito.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Non va emessa pronuncia sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326 (novella inapplicabile ratione temporis nel caso di specie, atteso che il ricorso introduttivo di lite è stato depositato il 4.7.02).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015
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LaPrevidenza.it, 20/04/2015

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