Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro - Presidente - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 13842-2010 proposto da: INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO, SCOGNAMIGLIO CLAUDIO che la rappresentano e difendono unitamente all'Avvocato BONAMICO FRANCO, giusta delega in atti; - ricorrente -
contro B.M.L. C.F. (OMISSIS); - intimata - Nonchè da: B.M.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROLLE CARLO, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO, SCOGNAMIGLIO CLAUDIO che la rappresentano e difendono unitamente all'Avvocato BONAMICO FRANCO, giusta delega in calce al ricorso; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 629/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/05/2009 R.G.N. 978/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI; udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO; udito l'Avvocato CONTALDI STEFANIA per delega CONTALDI MARIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 629 del 2009, accoglieva in parte sia l'appello principale proposto da Inarcassa, Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, nei confronti di B.M. L., sia quello incidentale proposto da B.M.L. nei confronti della suddetta Cassa, entrambi avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Torino n. 4238/07, e condannava Inarcassa a pagare alla B. la pensione indiretta di cui all'art. 30 dello Statuto a decorrere dal 1 marzo 2005, nella misura e con gli interessi di legge.
2. Il Tribunale di Torino era stato adito dalla B. - che aveva premesso di essere vedova dell'architetto P.A., il quale aveva svolto l'attività di architetto libero-professionista ed era stato iscritto alla Cassa dal 10.9.1982 al 9.1.1985 e dal 17.3.1994 all'(OMISSIS), ed era deceduto in tale ultima data senza diritto ad alcun tipo di trattamento pensionistico - per ottenere la restituzione dei contributi versati dal coniuge defunto alla Cassa o l'attribuzione della pensione indiretta con interessi e rivalutazione.
Nel corso del giudizio era emerso che l'architetto P. nel periodo 1 dicembre 2002 - 8 febbraio 2005 era stato cancellato dagli iscritti all'Inarcassa, in quanto assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria presso la gestione previdenziale INPDAP, e i relativi contributi erano già stati restituiti.
Il Tribunale aveva ritenuto che non sussistevano le condizioni per la concessione della pensione "ai superstiti" e aveva accolto la domanda di restituzione dei contributi versati dall'architetto P. per il periodo anteriore al 1 dicembre 2002.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'Inarcassa, prospettando un motivo di ricorso.
4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi, B.M.L..
5. Inarcassa ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
6. In prossimità dell'udienza pubblica Inarcassa ha depositato memoria.
Diritto
1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi in quanto proposti avverso la medesima sentenza resa in grado di appello.
2. Con l'unico motivo di ricorso Inarcassa censura la statuizione con la quale la Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto il diritto di B.M.L. all'attribuzione della pensione indiretta di cui all'art. 30 dello Statuto della Cassa, ritenendo non necessaria l'iscrizione dell'architetto o ingegnere alla Cassa medesima al momento del decesso.
L'art. 30, comma 3, citato, stabilisce "la pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad Inarcassa".
2.1. La Corte d'Appello ha affermato in proposito: che la suddetta disposizione non richiedeva che, al momento del decesso, il professionista fosse iscritto alla Cassa, ma solo che a tale momento egli potesse vantare due anni di iscrizione e contribuzione;
che l'espressione defunto, subito dopo la parola iscritto andava ricollegata all'espressione senza diritto a pensione, e doveva essere interpretata non già nel senso che il defunto dovesse essere iscritto al momento della morte, ma nel senso che l'iscritto era deceduto senza diritto a pensione;
che il termine iscritto appariva del resto utilizzato in senso atecnico e riferito perciò a soggetto che, ancorchè non attualmente, avesse intrattenuto un rapporto assicurativo con la Cassa. 2.2. Il motivo di ricorso di Inarcassa ha ad oggetto: violazione e falsa applicazione della L. n. 6 del 1981, art. 7, comma 3 e dell'art. 30, comma 3, dello Statuto Inarcassa; contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (il fatto controverso riguarda la necessità, ai fini della maturazione del diritto dei superstiti alla pensione indiretta, che l'ingegnere o l'architetto risulti iscritto all'Inarcassa al momento del decesso).
Espone la ricorrente che l'istituto in questione rinviene la propria origine nella cd. pensione ai superstiti, già disciplinata dal D.P.R. n. 521 del 1961, artt. 13 e 14, e quindi nel D.P.R. 30 maggio 1975, n. 301, artt. 13 e 14, sino a giungere alla L. n. 6 del 1981, art. 7, comma 3, come modificata dalla L. n. 290 del 1990, art. 5.
Prospetta la Cassa che il contenuto precettivo delle disposizioni così richiamate, anteriori alla L. n. 6 del 1981, poneva in evidenza come l'accesso dei superstiti alla prestazione previdenziale de qua fosse condizionata alla sussistenza dello status di iscritto del de cuius, e come tale accesso divenisse progressivamente più restrittivo con il crescere dell'età che il de cuius presentava al momento dell'iscrizione o reiscrizione alla Cassa, essendo la prestazione del trattamento pensionistico subordinata al raggiungimento di un numero di anni di anzianità contributiva via via più elevato in relazione, appunto, all'età che il professionista aveva al momento della iscrizione o reiscrizione alla Cassa.
Il riferimento all'età del professionista al momento dell'iscrizione o reiscrizione alla Cassa appariva, peraltro, un chiaro indicatore di come il legislatore avesse imposto la necessità della costanza di iscrizione al momento del decesso.
La disciplina di cui alla L. n. 6 del 1981, art. 7 espressamente, invece, non richiedeva la contestualità dell'iscrizione al momento del decesso dell'iscritto. Ciò, ad avviso della Cassa, al fine di contemperare i più severi parametri stabiliti per accedere alla pensione indiretta, e cioè la continuità dell'iscrizione e contribuzione alla Casa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, e l'elevazione a dieci anni dell'anzianità minima contributiva.
Le modifiche introdotte dalla L. n. 290 del 1990 alla L. n. 6 del 1981, art. 7, comma 3, - che, nel testo novellato, sanciva: "la pensione indiretta spetta nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni ancorchè non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa" - operavano un ritorno al passato, con una attenuazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione indiretta, poichè gli anni di contribuzione erano ridotti da dieci a cinque, veniva meno il requisito della continuità dell'iscrizione e contribuzione alla Cassa e veniva eliminato il riferimento all'età del professionista al momento del riscrizione alla Cassa.
Però, veniva anche meno la precedente previsione relativa alla spettanza della pensione anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso.
Tale quadro normativo, deduce la Cassa, fa ritenere necessario, in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, che la morte dell'iscritto avvenga in costanza di iscrizione. Quindi, erroneamente, e con motivazione insufficiente, la Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto della B. alla pensione indiretta, pur in mancanza di tale contestualità.
2.3. Il motivo non è fondato.
Nè l'art. 30 dello Statuto Inarcassa, nè la L. n. 6 del 1981, art. 7, comma 3, come modificato dalla L. n. 290 del 1990, richiedono quale condizione per l'attribuzione della pensione indiretta ai superstiti che il rischio protetto si verifichi in corso di iscrizione alla Cassa.
La Corte d'Appello, con congrua motivazione che si sottrae alle censure prospettate, ha puntualmente interpretato le suddette disposizioni attenendosi al canone di ermeneutica contenuto nell'art. 12 preleggi: secondo il quale "nell'interpretare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore".
Il giudice di secondo grado, infatti, ha rilevato che la valenza temporale dell'aggettivo "defunto", non può che riferirsi alla espressione che immediatamente la segue "senza diritto a pensione", e non al sostantivo "iscritto" che la precede ma la cui contiguità non indica la necessità di alcuna coincidenza temporale tra iscrizione e decesso.
Il Collegio deve aggiungere che la Corte d'Appello non si è arrestata alla interpretazione letterale delle suddette disposizioni, pur nel caso decisiva, ma ha trovato alla stessa conferma in quella logico-sistematica, rilevando come la medesima risultasse coerente e non contraddittoria con il contenuto del precedente testo della L. n. 6 del 1981, art. 7, che già escludeva la necessità dell'attualità dell'iscrizione alla Cassa al momento del decesso.
3. Il ricorso principale va, quindi, rigettato.
4. Al rigetto del ricorso principale segue l'assorbimento del ricorso incidentale che verte sulla statuizione della Corte d'Appello che ha rigettato la domanda di restituzione dei contributi versati per il periodo anteriore al 1 dicembre 2012, ed è articolato nei seguenti due motivi:
Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all'art. 40 dello Statuto Inarcassa, alla L. n. 6 del 1981, artt. 1 e 20, agli artt. 1324, 1362, 1365, 1366, 1367 e 1369 c.c. e all'art. 38 Cost.;
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento all'art. 1224 c.c., nonchè agli artt. 429 e 442 c.p.c., nonchè all'art. 40 dello Statuto Inarcassa.
5. Alla soccombenza consegue la condanna della Cassa ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente INARCASSA al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro cento per esborsi, Euro tremila per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2015