martedì, 13 ottobre 2026

In caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale

Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29.9.2014 n. 20473

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi - Presidente - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 16594/2008 proposto da:  V.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato TOMASSETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro AZIEDA OSPEDALIERA - POLICLINICO CONSORZIALE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FELICI, rappresentata e difesa dall'avvocato GERMANO TOMMASO, giusta delega in atti;  - controricorrente - avverso la sentenza n. 1053/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2007 r.g.n. 1968/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO; udito l'Avvocato TOMASSETTI DOMENICO; udito l'Avvocato FELICI MASSIMO per delega GERMANO TOMMASO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, rigetto del secondo motivo.

Fatto 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, pronunziando sulla domanda proposta da V.A. nei confronti dell'Azienda Ospedaliera - Policlinico Consorziale di (OMISSIS), con sentenza non definitiva del 13.2.2004 condannò quest'ultima ad assegnare al ricorrente le mansioni corrispondenti a quelle di appartenenza svolte sino al momento della comunicazione della delibera n. 573 del 3 maggio 2000, con la quale gli era stato affidato un diverso incarico, nonchè al pagamento dell'indennità di esclusività spettante al responsabile di struttura complessa, al risarcimento dei danni alla professionalità nella misura di Euro 76.726,89 e dichiarò il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico da accertarsi e quantificarsi nel prosieguo della causa.

A seguito di impugnazione principale dell'Azienda ospedaliera ed incidentale del lavoratore, con sentenza del 18 - 23/6/2007 la Corte d'appello di Bari ha accolto per quanto di ragione il gravame proposto dalla prima, dichiarando non dovuto al V. la somma di Euro 76.726,89, liquidatagli dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, e confermando nel resto la sentenza di primo grado, mentre ha rigettato l'appello incidentale del dipendente, volto alla rideterminazione del danno da demansionamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre il V. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera - Policlinico Consorziale di (OMISSIS).

Diritto

1. Col primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, ritenendola insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo ed incontroverso, in quanto sostiene che la sua accertata inattività per oltre sei anni di dirigente chimico di 2^ livello, nonchè di coordinatore del laboratorio a carattere centralizzato del servizio di ematologia di un prestigioso policlinico universitario non poteva non essere causa di un indubbio danno professionale, mentre la Corte d'appello aveva omesso di motivare il ricorso alla prova per presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., precludendogli, in tal modo, la possibilità di far ritenere ragionevolmente provato il lamentato danno professionale.

Di conseguenza il ricorrente chiede di verificare se, nella valutazione della sussistenza del danno derivante dalla accertata violazione da parte dell'azienda datrice di lavoro degli artt. 2087, 2103 cod. civ., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, il giudice doveva avvalersi anche e soprattutto della prova per presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., specialmente come nel caso di specie contraddistinto, oltre che dalla privazione del precedente incarico, anche dalla totale e provata inattività che aveva interessato negativamente il suo elevatissimo profilo professionale.

2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32, 35 e 41 Cost., degli artt. 1218, 1226, 2087, 2103, 2697 e 2729 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nonchè degli artt. 112, 113, 115, 116 e 432 c.p.c..

Il ricorrente assume che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che egli non aveva assolto l'onere della prova con riferimento al reclamato danno da impoverimento della capacità professionale e da definitiva perdita della posizione lavorativa equivalente a quella posseduta, atteso che dalla violazione, da parte della datrice di lavoro, delle norme imperative di cui in epigrafe, per omessa vigilanza e per attuazione di un comportamento persecutorio nei suoi confronti, discendeva una responsabilità della medesima per danni da considerare globalmente nei loro vari aspetti patrimoniali e morali, per cui la Corte di merito non avrebbe dovuto operare la specificazione dei vari tipi di danno e non avrebbe dovuto pretendere la prova per ogni singola tipologia degli stessi.

A conclusione del motivo il ricorrente chiede che si verifichi se, in caso di accertata violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente lesione dei sottostanti precetti costituzionali posti a tutela del lavoratore, il giudice possa quantificare i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, relativamente al demansionamento, alla dequalificazione, al mobbing, alla perdita di chances, all'immagine e alla dignità, ai sensi dell'art. 1226 c.c., e art. 432 c.p.c..

Osserva la Corte che per ragioni di connessione i due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Entrambi i motivi sono infondati.

Orbene, il processo motivazionale seguito dalla Corte d'appello nell'addivenire al convincimento di conferma parziale della sentenza di primo grado, nel senso di escludere il danno alla professionalità tra quelli accertati dal primo giudice, è stato il seguente: - il primo giudice aveva liquidato il danno alla professionalità ancorandolo alle allegazioni riflettenti la deduzione del mancato apprendimento ed approfondimento di nuove tecniche ed il lamentato danno d'immagine del professionista messo da parte all'apice della carriera. Tuttavia, il V. non aveva dimostrato di non aver più ricevuto, a causa della perdita della direzione del laboratorio di ematologia, gli incarichi universitari concernenti gli insegnamenti indicati nel ricorso, nè aveva allegato specifiche circostanze atte a provare il depauperamento del proprio bagaglio professionale per la lamentata forzata inattività, sicchè un danno da perdita di altre ed ulteriori possibilità occupazionali e di guadagno non era, in radice, liquidabile. Doveva, pertanto, ritenersi che il Tribunale aveva liquidato solo il danno da impoverimento della capacità professionale e da definitiva perdita di posizione lavorativa equivalente a quella posseduta. Inoltre, era risultato che il medesimo dipendente era stato in servizio dal 2006 presso il reparto di patologia clinica dell'ospedale di Monopoli, incarico, questo, della stessa importanza di quello precedentemente ricoperto presso il Policlinico di (OMISSIS), per cui non sussisteva il denunziato danno alla professionalità.

Rileva la Corte che da tale motivazione si ricava che i giudici d'appello hanno escluso in radice la possibilità di ricorrere al sistema delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la cui applicazione presupponeva in ogni caso la ricorrenza dei relativi requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza, non ravvisabili, invece, in alcun modo negli elementi istruttori delibati dai giudici di merito del secondo grado.

Questi hanno, infatti, evidenziato, con motivazione congrua ed esente da vizi di carattere logico-giuridico, che addirittura i dati desunti dal processo concorrevano nel senso esattamente opposto a quello auspicato dal lavoratore ai fini del reclamato danno alla professionalità.

D'altronde, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa, atteso che il suddetto danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio.

Al riguardo è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. Sez. lav. n. 20980 del 30/9/2009) che "in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto risarcibile "ex se", anche sotto il profilo non patrimoniale, il danno da demansionamento lamentato dal lavoratore, il quale da compiti operativi di responsabilità era stato relegato, per un lungo periodo, all'assolvimento di compiti di studio e consulenza con perdita di potere decisionale)".

Rimane, quindi, travolta la doglianza, di cui al secondo motivo di censura, attraverso la quale il ricorrente si è lamentato della necessità di dover provare la singola voce del danno alla professionalità, dal momento che la Corte territoriale ha escluso in radice, alla luce della compiuta disamina degli atti istruttori, che un tale tipo di danno sussistesse nella fattispecie.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2014
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LaPrevidenza.it, 07/10/2014

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