martedì, 13 ottobre 2026

Imposta sostitutiva pagata a rate per la rivalutazione dei beni: gli interessi non sonon dovuti. Condannata l'Agenzia delle Entrate

Cassazione, Sentenza  16 ottobre 2012,  n. 17753

 

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'illegittimità, già affermata dai Giudici di primo grado, del diniego di rimborso degli interessi, ritenendo e dichiarando che l'interpretazione della norma dagli stessi resa, doveva ritenersi corretta, "visto che appare chiara la volontà del legislatore di agevolare il contribuente, prevedendo un pagamento rateale degli importi dovuti". Sembra che le proposte censure possano essere rigettate e che l'impugnata sentenza non giustifichi le formulate censure, non contenendo alcuna affermazione di principio contraria al disposto delle richiamate disposizioni di legge e, d'altronde, risultando la stessa aver dato, sul piano logico-formale, una corretta lettura del quadro normativo di riferimento. La pacìfica ed incontroversa circostanza che la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 25, abbia fissato le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva, prevedendone, espressamente, il pagamento "in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006", porta, ragionevolmente, ad escludere la possibilità che sulle rate del 2005 e del 2006, tempestivamente versate entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi di tali anni, possano maturare interessi di sorta; deve, in vero, ritenersi, nel caso, in cui l'obbligazione tributaria sembra sia stata assolta nel termine stabilito dal Legislatore, non possano maturare interessi di sorta, non potendosi, prima di tale termine, ritenere che l'obbligazione fosse venuta a scadenza e che, per l'effetto, dovesse considerarsi sorto il diritto dell'Amministrazione agli interessi.

6 - Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare il ricorso in camera di consiglio, e di rigettarlo, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.

La Corte:

 

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

 

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

 

Considerato, quindi, che, in corretta applicazione della citata disposizione di legge, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;

 

Considerato che a diverso opinamento non inducono le considerazioni svolte dalla ricorrente Agenzia con la memoria 14.09.2012;

 

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

 

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.

 

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012

 

Allegato: cass_17753_2012.html
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LaPrevidenza.it, 31/08/2013

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