Figlio sempre legittimato ad accedere ai dati della madre biologica
Cassazione, sezione civile sezione I, sentenza 21.7.2016 n. 15024
... Omissis ...
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. In data 25 novembre 2013 R.M. ha proposto istanza al Tribunale per i minorenni con la quale ha esposto di essere nata il (OMISSIS) presso l’Ospedale (OMISSIS) da una donna che aveva chiesto di restare anonima; di essere stata adottata e di aver assunto il nome di R.M.; di voler accedere, avvalendosi ai quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278/2013, ai dati riguardanti la madre e il parto contenuti nella cartella clinica relativa alla sua nascita.
2. Il Tribunale per i minorenni di Torino ha accolto l’istanza di R.M. e ha richiesto all’Ospedale (OMISSIS) i dati relativi alla madre biologica. Ottenuta la documentazione e acquisita la notizia del decesso il Tribunale ha respinto l’istanza della R. sul presupposto dell’impossibilità di interpellare la madre sulla sua persistente volontà di mantenere l’anonimato. Ha escluso che il decesso della madre potesse essere valutato come revoca implicita della volontà di non essere nominata.
3. R.M. ha proposto reclamo che e’ stato respinto dalla Corte di appello di Torino.
4. Ricorre per cassazione, ex art. 111 della Costituzione, R.M. che si affida a due motivi di impugnazione con i quali deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per erronea interpretazione dell’art. 28 comma 7 della legge n. 184/1983, alla luce della sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Ritenuto che:
5. Il ricorso e’ fondato per i seguenti motivi.
6. Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita trova un sempre piu’ ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale.
7. E’ espressamente riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite in materia di diritti dei minori dove, all’art. 7, si afferma che il minore ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita. La Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale prevede, all’art. 30, che le autorità competenti si impegnano a conservare le informazioni che detengono sulle origini del minore, specificamente quelle relative all’identità della madre e del padre, cosi’ come i dati sulla storia sanitaria del minore e della sua famiglia e assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a queste informazioni nella misura prevista dalla legge del loro Stato. La Raccomandazione n. 1443/2000 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini al piu’ tardi al compimento della maggiore età e a eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.
8. In alcune legislazioni Europee il diritto a conoscere le proprie origini e’ espressamente riconosciuto. Cosi’, ad esempio, in Germania dove assume la qualificazione di diritto fondamentale della personalità in quanto espressione del diritto generale alla dignità e al libero sviluppo della persona in seguito alla sentenza 31 gennaio 1989 del Bundesverfassungsgericht. In Svizzera la Costituzione federale del 1992 riconosce il diritto di ciascuno a conoscere le proprie origini come un diritto della personalità e, in caso di adozione, l’articolo 138 della normativa sullo stato civile prevede che la persona interessata a conoscere il contenuto dell’atto di nascita e’ a cio’ autorizzata dall’autorità cantonale di sorveglianza.
Analogamente in Olanda la Corte Suprema, con la sentenza 15 aprile 1994 (Valkenhorst), ha riconosciuto il diritto a conoscere l’identità dei propri genitori biologici nel quadro del generale diritto della personalità del minore. In Spagna il Tribunale costituzionale con la sentenza del 21 settembre 1999 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 47 della legge sullo stato civile che offriva la possibilità di far figurare sui registri dello stato civile la filiazione da madre sconosciuta.
9. La Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza emessa il 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia ha dato una interpretazione dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., che riconduce il diritto alla conoscenza delle proprie origini nell’ambito di applicazione della nozione di vita privata e specificamente nella sfera di protezione dell’identità personale. In questa prospettiva la Corte Europea ha affermato che l’art. 8 protegge il diritto all’identità e alla realizzazione personale e quello di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. A questa realizzazione della personalità concorrono la conoscenza dei dati concernenti la propria identità di essere umano e l’interesse vitale, protetto dalla convenzione, di ottenere le informazioni necessarie per apprendere la verità su un aspetto importante dell’identità personale quale la identità dei propri genitori. La nascita e le sue circostanze rientrano dunque nell’ambito degli elementi della vita privata del bambino e poi dell’adulto, garantiti dall’art. 8 della Convenzione che trova pertanto applicazione in questa materia.
10. Parallelamente, come nella precedente sentenza emessa il 13 febbraio 2002, nel caso Odievre contro Francia, la Grande Chambre della Corte E.D.U. ha rilevato la esistenza di un interesse in conflitto con il diritto alla conoscenza delle proprie origini e che si manifesta in situazioni di difficoltà per la madre tali da indurla a portare a termine la gravidanza e a partorire in condizioni di sicurezza, per la sua salute e quella del bambino, solo se puo’ conservare l’anonimato e vedere tale scelta garantita dall’ordinamento anche successivamente al parto. La Corte, pur dando atto che in Europa il cd. parto anonimo e’ ammesso da un numero nettamente minoritario di Stati, riconosce che gli Stati aderenti alla Convenzione possano accordare all’anonimato meritevolezza di tutela sotto due profili: a) salvaguardare la salute della donna consentendole di partorire in condizioni mediche e sanitarie appropriate, proteggendo cosi’ sia la salute della donna che quella del bambino durante la gravidanza e il parto; b) evitare che le condizioni personali della donna la costringano ad abortire e soprattutto la inducano ad aborti clandestini e abbandoni selvaggi del bambino.
11. La scelta dei mezzi piu’ adatti per assicurare equamente la conciliazione dell’istanza di protezione della madre, che si trova in una condizione di difficoltà tale da non consentirle di assumere il ruolo genitoriale, con la domanda legittima del figlio ad avere accesso alle informazioni sulle sue origini spetta agli Stati aderenti alla Convenzione. Tuttavia, la Corte e’ nelle condizioni di esercitare un sindacato circa la scelta e l’effettivo esercizio di tali mezzi di composizione del conflitto e, in particolare, sulla ricerca e la realizzazione di un equilibrio fra i concorrenti interessi e diritti in gioco.
12. In questa prospettiva la Corte Europea ha riconosciuto alla legislazione francese la capacità di contemperare tali concorrenti esigenze di tutela perche’ la L. n. 2002 del 1993, nel modificare la legge del 1993, che tuttora riconosce il diritto della donna di partorire mantenendo segreta la propria identità, ha rafforzato le possibilità per la donna di revocare la sua decisione e ha permesso mediante l’istituzione di un organismo ad hoc (il Consiglio nazionale per l’accesso alle origini personali) di gestire la reversibilità del segreto condizionandolo all’accordo espresso dalla madre e dal figlio e rendendo concreta ed effettiva l’interpellabilità della madre sulla richiesta del figlio di rimuovere il segreto. Inoltre la legislazione francese e da ultimo la L. 22 gennaio 2002, n. 2002/93 ha reso accessibili, nonostante la permanenza del segreto, una serie di informazioni non identificative che la madre e’ tenuta a fornire al momento della sua decisione di partorire anonimamente.
13. La citata sentenza della Corte Europea Odlevre c. Francia, di cui la sentenza Godelli c. Italia e’ la coerente riaffermazione, costituisce, come sottolineato dalla dottrina, un precedente sofferto perche’ e’ stato pronunciato all’esito della ricerca di un difficile equilibrio fra tradizioni giuridiche e posizioni di principio molto diverse cane e’ eloquentemente rappresentato nella opinione dissenziente dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e Pellonpaa. Secondo questa comune posizione non vi e’ stata nella specie, ne’ in fatto ne’ in diritto, alcuna effettiva ponderazione di interessi. Infatti secondo i giudici rimasti in minoranza la legge francese riconosce come un ostacolo assoluto a qualsiasi ricerca di informazione, da parte della persona nata in regime di anonimato, la decisione della madre, quale che sia la ragione e la legittimità di tale decisione. Il rifiuto della madre si impone al figlio che non ha alcun mezzo giuridico per contrastare la sua volontà unilaterale. In questo modo, secondo la dissenting opinion, la madre ha il diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un bambino ponendolo in una condizione di sofferenza e condannandolo per tutta la vita all’ignoranza sulle sue origini. Non si tratta pertanto di un sistema che assicura un equilibrio tra i diritti in gioco. Il diritto di veto puro e semplice riconosciuto alla madre comporta che i diritti del minore riconosciuti nel sistema generale della convenzione (sentenze Johansen c. Norvege, Kuzner c. Germania), sono interamente negati e dimenticati. Il diritto all’identità, come condizione essenziale del diritto all’autonomia (Pretty c. Regno Unito) e allo sviluppo della persona (Bensaid c. Regno Unito) fa parte del nocciolo duro del diritto al rispetto della vita privata e pertanto un esame tanto piu’ rigoroso si impone per bilanciare effettivamente gli interessi in gioco laddove invece nella situazione francese attuale una preferenza cieca viene riconosciuta ai soli interessi della madre. La legge francese n. 200293 del 22 gennaio 2002, oggetto della decisione della C.E.D.U., riconosce chiaramente la necessità di trovare un riequilibrio dei diritti in conflitto. Essa, pur non mettendo in discussione l’istituto dell’accouchement sous x, segna certamente un passo in avanti in materia di accesso alla conoscenza delle proprie origini in quanto consente di sollecitare la reversibilità del segreto sull’identità della madre. Tuttavia tale reversibilita e in ultima istanza affidata e condizionata dall’accordo di quest’ultima. La madre e’ solo invitata e non ha l’obbligo di rilasciare delle indicazioni identificative, d’altra parte puo’ sempre opporsi a che la sua identità sia svelata anche dopo la sua morte (articolo L. 147-6 del mcode de l’action sociale et des familles" introdotto dall’articolo 1 della legge 22 gennaio 2002). La legge non ha previsto che il Consiglio Nazionale che ha istituito (ne’ alcun altro organo indipendente) possa prendere una decisione finale sulla rimozione del segreto, in considerazione degli interessi in conflitto, nell’ipotesi in cui la madre permanga nella sua posizione di rifiuto che comporta la definitiva privazione del diritto del figlio a conoscere la sua origine. In definitiva lo squilibrio iniziale resta perpetuato nella misura in cui il diritto all’accesso alle informazioni sulle origini personali resta subordinato alla decisione esclusiva della madre.
14. Se questa posizione non ha trovato il consenso della maggioranza essa appare tuttavia rilevante perche’ mette in luce come all’istituto del parto anonimo e’ stato riconosciuta nella sentenza Odievre legittimità anche nel perpetuare una posizione di disparità fra gli interessi in conflitto rendendo per certi versi improprio il richiamo alla teoria e alla tecnica del bilanciamento fra diritti fondamentali abitualmente utilizzata dalla giurisprudenza di Strasburgo.
15. Questa Corte ritiene particolarmente puntuali quelle posizioni della dottrina secondo cui, nella specie, il bilanciamento dei diritti fondamentali in gioco appare una categoria inefficace e per certi versi inappropriata perche’ nell’istituto in questione non vengono a contrapporsi, nel tempo e per entrambi i versanti del conflitto, dei diritti fondamentali ma, da un lato, il diritto fondamentale alla conoscenza della propria identità e, dall’altro, una istanza di protezione di una scelta cui l’ordinamento ha riconosciuto tutela, necessariamente di carattere assoluto, sia dal punto di vista soggettivo che temporale, per le conseguenze deteriori che teme si realizzerebbero qualora tale scelta fosse vietata o non garantita nel tempo. In altri termini si puo’ propriamente parlare di ponderazione fra diritti fondamentali con riferimento al momento della scelta della madre di partorire anonimamente perche’ in questo momento e’ in gioco il suo diritto alla vita e quello del figlio. Dopo la nascita non e’ piu’ il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto all’anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona della madre. In questa prospettiva non e’ il diritto in se’ della madre all’anonimato che viene garantito ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo la madre pertanto in questa prospettiva puo’ essere la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima in relazione al venir meno di quell’esigenza di protezione che le ha consentito la scelta tutelata dall’ordinamento.
16. La decisione della Corte Europea ha riconosciuto legittima questa tutela perche’ connessa a una finalità quoad vitam dell’istituto ma ha introdotto un doppio limite a questa tutela in funzione della tutela del diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. In questa prospettiva ha recepito e valorizzato due caratteristiche della legislazione francese e cioe’ l’accessibilità dei dati non identificativi, in stretta relazione con la loro utilizzabilità ai fini medici e sanitari, e la revocabilità del segreto che deve trovare la sua effettività nella creazione di un sistema di comunicazione, necessariamente idoneo a garantire l’anonimato, fra la madre e il figlio.
17. Solo in questo senso puo’ parlarsi, con riferimento alla sentenza della C.E.D.U. di bilanciamento di diritti ma sempre riconoscendo la legittimazione di una situazione asimmetrica che non corrisponde ma anzi e’ inversamente proporzionale alla rilevanza dei diritti e degli interessi in conflitto man mano che ci si allontana temporalmente dal momento in cui la scelta della madre e’ stata compiuta. E’ anche improprio parlare di diritto alla riservatezza con riferimento all’origine biologica di un’altra persona nel momento in cui si riconosce che tali dati costituiscono un aspetto fondamentale della sua identità. In questa prospettiva le legislazioni Europee, e fra esse la nostra legislazione, riconoscono al figlio adottivo il diritto a conoscere l’identità dei propri genitori biologici. Ne’ l’ordinamento internazionale e nazionale riconosce in alcun modo un diritto fondamentale a decidere sull’assunzione o meno della genitorialità. vi e’ piuttosto il generale riconoscimento, da parte degli ordinamenti giuridici, dell’interesse generale alla solidarietà nei confronti dei minori che versino in stato di abbandono o non possano vedere realizzato il loro diritto fondamentale a vivere e crescere nella famiglia di origine.
18. Nell’istituto del parto anonimo, per come legittimato dalla giurisprudenza Europea, viene cosi’ a crearsi una situazione per certi versi di tipo convenzionale perche’ la madre accede alla possibilità di portare a compimento la gravidanza e di partorire, mettendo cosi’ al mondo una nuova vita, ma chiede e ottiene dall’ordinamento la garanzia di vedere tutelata nel corso di tutta la sua vita la segretezza sulla maternità biologica e la scissione di quest’ultima dalla genitorialità sociale e giuridica. Questa richiesta di protezione viene riconosciuta meritevole sino al punto di attribuire alla madre la titolarità del segreto senza che nel corso della sua vita possa essere costretta alla sua rimozione anche da parte di un soggetto pubblico cui sia affidata la valutazione degli interessi in conflitto. La Corte Europea ha ritenuto che l’affidamento esclusivo alla madre della decisione sulla permanenza del segreto sia giustificabile proprio in relazione alla intensità della protezione che una scelta di tale importanza, da prendere in una situazione di difficoltà, spesso anche estrema, richiede, una decisione che non puo’ che essere garantita, per il presente e il futuro, nel momento in cui viene presa e che non consente una successiva rivalutazione da parte dell’ordinamento che prescinda dalla volontà della madre biologica. Come si e’ detto pero’ nel riconoscere tale titolarità e autodeterminazione alla madre la Corte ha voluto che alla stessa sia altresi’ consentito concretamente di rimuovere il segreto e di tenere conto della volontà di chi e’ nato per effetto della sua scelta. Ha voluto in altri termini che la scelta per l’anonimato si tramutasse in un obbligo alla segretezza sottratto anche alla volontà della persona nel cui interesse preminente era stato riconosciuto e protetto.
19. Successivamente alla sentenza Godelli del 2012 la Corte Costituzionale e’ nuovamente intervenuta in questa materia con la sentenza n. 278 del 18 novembre 2013 in quanto il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all’artt. 2, 3 e 32 Cost., e art. 117 Cost., comma 1, la questione di legittimità costituzionale della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 177, comma 2, (Codice in materia di protezione dei dati personali), "nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica". Secondo il Tribunale minorile calabrese tale disposizione contrasterebbe infatti: a) con l’art. 2 Cost., configurando "una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all’identità personale dell’adottato"; b) con l’art. 3 Cost., in riferimento all’"irragionevole disparità di trattamento fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l’adozione"; con l’art. 32 Cost., in ragione dell’impossibilità, per il figlio, di ottenere dati relativi all’anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico; con l’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, per come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia.
20. Ha ribadito la Corte Costituzionale che "il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla piu’ eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perche’ la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili". Tuttavia, rileva la Corte Costituzionale - "l’aspetto che viene qui in specifico rilievo - e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, invita a riflettere - ruota attorno al profilo, per cosi’ dire, diacronico della tutela assicurata al diritto all’anonimato della madre". "Con la disposizione all’esame, l’ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di cristallizzazione o di immobilizzazione nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio". "Tutto cio’ e’ icasticamente scolpito dal ricordato D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2, secondo cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento". "Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema - che commisura temporalmente lo spazio del "vincolo" all’anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana -, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all’esercizio di un suo diritto all’oblio e, nello stesso tempo, sull’esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l’identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato". Ma ne’ l’una ne’ l’altra esigenza sono considerate dalla Corte Costituzionale dirimenti perche’ espongono il figlio alla inevitabile e definitiva perdita del suo diritto alla conoscenza delle proprie origini e affidano la tutela della riservatezza della scelta della madre a una disciplina eccessivamente rigida che se, da un lato, "legittimamente, impedisce l’insorgenza di una genitorialità giuridica, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro", non appare ragionevole laddove si presenta come "necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale". Il vulnus costituzionale che ne deriva e’, dunque, rappresentato, a giudizio della Corte Costituzionale, dalla "irreversibilità del segreto la quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa".
21. Puo’ quindi affermarsi senza ombra di dubbio che la nostra Corte Costituzionale ha delineato in termini ancor piu’ stringenti e sistematici della Corte Europea la condizione di legittimità dell’istituto in questione alla condizione della potenziale e nello stesso tempo sempre attuale reversibilità del segreto.
22. Tornando quindi al caso in esame non puo’ non discendere dalla chiara individuazione compiuta dal giudice delle leggi la impossibilità di ritenere operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine previsto dal ricordato D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2, perche’ la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta per l’anonimato che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della carta fondamentale. Un effetto non giustificabile pertanto neanche nella ipotesi ritenuta legittima dall’ordinamento francese della espressione, in vita, da parte della madre, di una volontà definitivamente contraria alla rimozione del segreto anche dopo la sua morte. Ne’ una diversa conclusione potrebbe dedursi dalla temporaneità della protezione dai dati che e’ propria del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2,. Oltre a rilevare che la durata del termine ivi previsto rende, comunque, di fatto, inattuabile la volontà del figlio di conoscere le proprie origini biologiche questa Corte non puo’ che smentire la fondatezza e rilevanza della affermazione per cui la morte della madre non puo’ essere eletta a circostanza presuntiva della volontà di rimozione del segreto post mortem. Ve ribadito infatti che, nella ricostruzione della Corte Costituzionale, cio’ che e’ rilevante e decisivo e’ la reversibilità del segreto, condizione che, purtroppo, la morte non rende piu’ attuale e ipotizzabile nel futuro. Non si puo’ d’altra parte non sottolineare l’effetto paradossale che provocherebbe una lettura della norma ritenuta incostituzionale basata sui presupposti che hanno orientato i giudici del merito. L’immobilizzazione della scelta per l’anonimato che verrebbe in tal modo a determinarsi post mortem verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell’affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta. Cio’ che provocherebbe, per citare ancora la Corte Costituzionale, la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - diritto che “costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona" perche’ "il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona".
23. Va pertanto accolto il ricorso con decisione nel merito consistente nell’autorizzazione della ricorrente ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, autorizza R.M. ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016
LaPrevidenza.it, 25/07/2016