martedì, 13 ottobre 2026

Dovere di collaborazione: se il collega notaio fa un errore si deve obbligatoriamente segnalare, pena la censura

Cassazione, Sentenza 29.1.2014 n. 1943

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - Dott. MANNA Felice - Consigliere - Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso proposto da:  B.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. FAGGIANO MARCO e Marco Stefano Marzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Sabotino, n. 45;  - ricorrente -  contro CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ASTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. CAGNASSO ORESTE e Mario Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;  - controricorrente -  e contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;  - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 566 in data 28 marzo 2012; Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti; udito l'Avv. Marco Stefano Marzano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 Fatto

1. - La Commissione amministrativa regionale di disciplina per la circoscrizione del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 13 luglio 2011 ha irrogato al notaio B.A. la sanzione della censura per avere il medesimo omesso di comunicare, in via riservata, ad un collega il possibile errore in cui quest'ultimo era incorso in un atto di provenienza dell'immobile (non contenente l'indicazione di tutti i provvedimenti edilizi in forza dei quali esso era stato costruito e modificato) del cui atto di vendita era stato officiato, e per avere espresso apprezzamenti irriguardosi sull'operato di colleghi che avevano rogato gli atti di provenienza, e ciò in più occasioni (oralmente alla venditrice dell'immobile e per iscritto alla banca erogatrice del mutuo per l'acquisto dell'immobile), ricorrendo il presupposto della non occasionalità della violazione delle norme deontologiche, richiesta dall'art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile.

2. - La Corte d'appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 marzo 2012, ha rigettato il reclamo proposto dal notaio.

La Corte distrettuale ha a tal fine rilevato:

- che il notaio B., incaricato di redigere l'atto di compravendita di un immobile di proprietà di T.A. (e da questa acquistato nel 1999 con rogito del notaio A.C. P. di Nucetto), aveva redatto una prima relazione per la Banca Popolare di Novara - BPN, erogatrice del mutuo in favore degli acquirenti G.D. e P.S., nella quale lo stesso notaio confermava di avere verificato che negli atti di provenienza non erano stati rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47;

- che, nonostante sapesse che l'ultimo atto di compravendita era stato rogato dal collega A.C. di Nucetto nel 1999, il notaio B. non aveva sentito il bisogno di comunicare in via riservata al collega i suoi dubbi su possibili errori commessi da quest'ultimo nel rogare detto atto;

- che lo stesso notaio B. aveva chiaramente espresso alla venditrice T. la presenza di tale omissione negli atti di provenienza, invitandola a recarsi in Comune per effettuare le verifiche urbanistiche ed edilizie del caso;

- che nel corso dell'incontro professionale del 5 agosto 2010 tra il notaio A. e la T. per la redazione dell'atto di conferma, quest'ultima telefonava, dallo studio del notaio A., al notaio B., comunicandogli che stava redigendo un atto di conferma che avrebbe sanato ogni problema; ed in tale circostanza il notaio B. non solo non riteneva di farsi passare al telefono il collega (nè lo contattava successivamente) per avere uno scambio di vedute sulla validità della soluzione che poteva essere data, ma anche, nella seconda relazione alla banca redatta il giorno dopo, affermava che la soluzione di integrare soltanto l'ultimo atto (e non quelli precedenti, perchè anteriori al ventennio) era un escamotage che "nel migliore dei casi" peccava di "faciloneria".

La Corte di Torino ne ha tratto la insistente volontà del notaio B. di porre in cattiva luce il comportamento del collega (che invece aveva prontamente posto rimedio, con l'atto di conferma del 5 agosto 2010, alla mancanza di indicazione di alcuni provvedimenti amministrativi inerenti l'immobile) in un atto avente rilevanza esterna perchè diretto alla banca e senza alcun reale confronto dialettico con lo stesso collega, pur avendone il dovere deontologico e anche l'occasione.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il notaio B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 novembre 2012, sulla base di due motivi.

Il Consiglio notarile distrettuale di Asti vi ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositate memorie illustrative in prossimità della camera di consiglio.

Diritto

1. - Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; art. 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) ci si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato sul perchè ha ritenuto di dare per acquisita, senza neppure farne oggetto di prova, la circostanza, contestata, della telefonata avvenuta il giorno 5 agosto 2010 tra la T. e il notaio B., mentre la prima si trovava nello studio del notaio A.d.C. di Nucetto, circostanza tra l'altro dedotta dal Consiglio notarile per la prima volta nel giudizio di reclamo dinanzi alla Corte d'appello. Non essendo dimostrato che il notaio B., nel precedente colloquio con la venditrice, avesse espresso apprezzamenti irriguardosi sull'operato del collega, eliminando la telefonata del 5 agosto 2010 e, con essa, la conoscenza del fatto che il collega A. si fosse attivato per risolvere il problema, cadrebbe, ad avviso del ricorrente, cigni presupposto per censurare il comportamento dell'incolpato, in quanto avvenuto in un unico contesto.

1.1. - Il motivo è inammissibile, stante la non decisività, nel contesto della motivazione della sentenza impugnata, della circostanza della telefonata effettuata il 5 agosto 2010 da parte della T. (nello studio del notaio A.C. di Nucetto) al notaio B..

Invero, anche eliminando il riferimento alla telefonata in contestazione, nel testo della sentenza impugnata, recante il rigetto del reclamo proposto dal notaio B. avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, rimangono motivatamente indicati ed individuati diversi, anche cronologicamente, comportamenti dell'incolpato in violazione dei principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà nei rapporti con il collega A.C. di Nucetto, rinvenibili nella prima relazione redatta dal notaio B. per la BPN, nella segnalazione dell'omissione alla venditrice T. e nella seconda relazione per la BPN. 2. - Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 147, comma 1, lett. b, della legge notarile e degli artt. 19 e 20 del codice deontologico, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato che il notaio B. non aveva inteso criticare l'operato del collega, ma soltanto stigmatizzare una tesi giuridica, riportata dalla venditrice che, con l'evidente intenzione di sottrarsi alle spese necessarie per porre rimedio a carenze degli atti anteriori, aveva invocato l'avvenuta usucapione. Ad avviso del ricorrente, si sarebbe trattato, in ogni caso, di una condotta occasionale, essendo tutto avvenuto in un medesimo contesto, senza soluzione di continuità, scaturendo la vicenda, svoltasi nell'arco di pochi giorni, nell'ambito di un preciso incarico professionale.

2.1. - Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha già preso in esame il rilievo del ricorrente, e l'ha rigettato, sottolineando, con argomentazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, che l'espressione "escamotage che, nel migliore dei casi, mi sembra peccare di faciloneria" va intesa, non come dissenso rispetto ad una tesi giuridica espressa dalla parte venditrice, ma come critica all'operato del collega notaio A., tanto che, al termine della seconda relazione contenente quella espressione, il notaio B. ha insistito sulla necessità dell'integrazione di tutti gli atti precedenti, ribadendo che, nonostante l'atto di conferma, in essi non risultavano essere stati rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalla L. n. 47 del 1985.

Nè merita accoglimento la censura relativa alla non occasionalità della condotta, perchè essa non tiene conto che dal testo della sentenza impugnata risulta che le valutazioni critiche sull'operato del collega sono state espresse a più clienti (la venditrice T. e l'Istituto di credito) ed in diversi contesti temporali: nella prima relazione scritta per la BNP, nel colloquio avuto con la T. e nella seconda relazione per la medesima Banca. Logica appare pertanto la conclusione, alla quale è pervenuta la Corte territoriale, in ordine alla comprovata sussistenza di una insistente volontà del notaio B. di porre in cattiva luce la professionalità del collega; e ciò in violazione del codice deontologico, che fa obbligo al notaio di comportarsi, nei rapporti con i colleghi, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà, imponendogli di informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso, e preclude di e-sprimere di fronte al cliente in qualsiasi forma valutazioni critiche sull'operato e sul comportamento dei colleghi.

A fronte della articolata motivazione in base alla quale la Corte territoriale ha dato conto del conseguito convincimento sulla sussistenza dell'addebito contestato e sulla sua rilevanza disciplinare, con la proposta doglianza il ricorrente, pur apparentemente prospettando vizi di violazione e falsa applicazione di legge e motivazionali, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l'apprezzamento in fatto del giudice del merito.

3. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Consiglio notarile controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014
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LaPrevidenza.it, 14/10/2014

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