Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. TRIA Lucia - Consigliere - Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 18806/2013 proposto da:
G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato COSSU Bruno, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA CANTISANI, ROSSI FRANCESCO, giusta delega in atti; - ricorrente -
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA U.L.S.S. n. (OMISSIS) di FELTRE c.f. (OMISSIS); - intimata - nonchè da: UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA U.L.S.S. n. (OMISSIS) di FELTRE c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANIZ MAURIZIO, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA CANTISANI, ROSSI FRANCESCO, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 531/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/01/2013 R.G.N. 992/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato BRUNO COSSU; udito l'Avvocato PETRASSI MAURO per delega PROIA GIAMPIERO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per: in via principale inammissibilità, in subordine rigetto per il ricorso principale, per l'incidentale accoglimento del secondo motivo, gli altri assorbiti.
Fatto
Con sentenza non definitiva n. 171/03, il Tribunale di Belluno, nel confermare il provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., ordinava all'Unità locale socio sanitaria n. (OMISSIS) di Feltre di reintegrare il Dott. G.M. nelle funzioni di dirigente medico di 1^ livello presso il Servizio di Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di (OMISSIS), mansioni delle quali era stato privato a seguito del conferimento dell'incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del Pronto Soccorso e delle procedure connesse.
Disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Con sentenza definitiva n. 130/09 il Tribunale respingeva le domande di danni proposte dal ricorrente in quanto non provate.
Contro tale sentenza proponeva appello principale il Dott. G., mentre la sentenza non definitiva veniva impugnata, in via incidentale, dall'Unità socio sanitaria.
Con sentenza depositata il 21 gennaio 2013, la Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava l'Unità socio sanitaria, in relazione al periodo 6 aprile 1999 - 30 settembre 2000 ed esclusi i periodi in cui il rapporto aveva subito interruzioni, al risarcimento del danno professionale subito dal Dott. G., commisurato mensilmente al 30% dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal medesimo. Rigettava la richiesta di ulteriori danni.
Osservava la Corte di merito, quanto all'appello incidentale, che, poichè l'impugnazione principale avverso la sentenza definitiva aveva ad oggetto l'esistenza e la determinazione dei danni, non poteva l'appellante incidentale impugnare la sentenza non definitiva le cui statuizioni non erano state oggetto di gravame della controparte. Trattandosi di capi autonomi ed essendo l'appello incidentale tardivo, questo era inammissibile.
Quanto all'appello principale, era fondata, secondo la Corte, la richiesta risarcitoria relativa al danno professionale, tenuto conto che il Dott. G., in conseguenza dell'attribuzione di mansioni inferiori aveva subito una lesione della sfera e della dignità professionale, essendo stato privato delle mansioni inerenti all'attività medica.
Non risultava viceversa provato il danno biologico, atteso che la sindrome ansioso-depressiva accertata dal consulente tecnico d'ufficio, dipendeva, secondo il medesimo, dalla condotta di mobbing posta in essere dal datore di lavoro, condotta che il Dott. G. non aveva in alcun modo allegato.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Dott. G. sulla base di un solo motivo. Resiste con controricorso la Unità socio sanitaria, proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Diritto
1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..
2. Con l'unico motivo del ricorso principale è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e accordi collettivi nazionali di lavoro nonchè violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..
Si deduce che la sentenza impugnata è errata per avere negato il risarcimento del danno biologico, pur se ritenuto sussistente dal consulente tecnico d'ufficio; che una volta accertato il danno biologico, era irrilevante se esso fosse stato conseguenza di mobbing - come affermato dal c.t.u. - ovvero di dequalificazione; che la sentenza impugnata aveva attribuito all'ausiliare l'ingiustificato potere di qualificazione della fattispecie, travisando peraltro le risultanze della consulenza tecnica; che la Corte territoriale era incorsa nella violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui se è vero che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non può tuttavia esimersi da una puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza tecnica siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Unità socio sanitaria denunzia violazione dell'art. 61 e segg., artt. 115, 116, 333, 334, 343 e 436 cod. proc. civ., nonchè omesso esame e valutazione di fatti decisivi per il giudizio.
Dopo aver osservato che la consulenza tecnica non avrebbe dovuto essere ammessa perchè esplorativa, non avendo la controparte allegato nè, tanto meno, dimostrato l'esistenza di un danno risarcibile, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l'appello incidentale.
Deduce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti contro le quali sia stata proposta l'impugnazione di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinatorio o abbiano fatto acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e pertanto in difetto di limitazioni oggettive trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, sempre che sia stata fatta riserva di impugnazione.
Nella specie, aggiunge, avendo l'appellante incidentale formulato rituale riserva di appello avverso la sentenza non definitiva ed avendo la controparte con la propria impugnazione avverso la sentenza definitiva rimesso in discussione l'assetto complessivo degli interessi contrapposti derivanti anche dalla sentenza non definitiva, l'appello incidentale contro questa decisione era ammissibile, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte di merito.
4. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2087, 1218, 1223, 1226 e 2729 cod. civ., nonchè omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto che il danno alla professionalità fosse in re ipsa, mentre era necessaria, oltre che una specifica allegazione di tale danno, la prova dello stesso anche in via presuntiva, ma sulla scorta di elementi gravi, precisi e concordanti.
Nella specie, tale prova non era stata fornita ed anzi era emerso che l'asserito demansionamento, detratti i periodi di assenza del Dott. G., era durato meno di cinque mesi; che il medesimo era rimasto assente dodici mesi su quindici per motivi estranei ai fatti di causa; che lo svolgimento dell'incarico conferito al Dott. G. era compatibile con lo svolgimento di attività clinica presso il Pronto soccorso.
5. Il ricorso principale è inammissibile, oltre che infondato.
5.1. Sotto il primo profilo, deve osservarsi che esso, pur denunziando formalmente violazione di legge (il riferimento ai contratti collettivi è verosimilmente frutto di un errore materiale), in realtà censura l'impugnata sentenza per vizio di motivazione.
Al riguardo questa Corte ha affermato che il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14832; Cass. 5 marzo 2007 n. 5076;
Cass. 8 novembre 2005 n. 21659). Nella specie, come esposto sub n. 2, il ricorrente, nel denunziare violazione di legge, deduce di fatto, a più riprese, incongruità e illogicità della motivazione, travisamento delle risultanze della consulenza tecnica, adesione ingiustificata alle conclusioni del c.t.u. e, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di risultanze peritali, lamenta esplicitamente la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello in ordine alla adesione alle conclusioni del c.t.u., facendo rientrare tutte tali censure sotto il vizio di violazione di legge, anzichè sotto il vizio di motivazione.
5.2. Ma anche nel merito il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha infatti correttamente escluso il risarcimento del danno biologico, atteso che la accertata sindrome ansioso-depressiva era stata dal c.t.u. ritenuta non già conseguenza della assegnazione del Dott. G. ad altre mansioni, bensì di una condotta di mobbing posta in essere dal datore di lavoro, condotta che mai era stata allegata dal ricorrente nè, tanto meno, provata.
Il danno accertato, in sostanza, non trovava riscontro nella domanda proposta dal dipendente.
6. Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la ricorrente deduce che la sentenza non definitiva, pur contenendo capi autonomi e diversi rispetto a quella definitiva, poteva essere impugnata con appello incidentale, una volta che la sentenza definitiva era stata oggetto di appello principale, non può trovare accoglimento.
Pur condividendosi tale assunto, avendo questa Corte più volte affermato che la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ., sussiste non solo relativamente ai capi, autonomi o non rispetto a quelli oggetto dell'impugnazione principale, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva alla duplice condizione - entrambe qui ricorrenti - che il soccombente sia autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte (Cass. 16 luglio 1997 n. 6515; Cass. 2 marzo 2001 n. 3052; Cass. 14 novembre 2002 n. 16022: Cass. 24 giugno 2013 n. 15784), deve tuttavia rilevarsi che, come risulta dalla sentenza non definitiva, questa ha confermato il provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., emesso ante causam - con il quale era stata disposta la reintegra del Dott. G. nel precedente posto di lavoro -, in quanto il "mutamento di mansioni" era avvenuto senza il consenso dell'interessato e considerato altresì che le nuove mansioni non erano "coerenti alla specializzazione professionale acquisita".
Ha aggiunto quel giudice che, pur consentendo il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19 e successive modificazioni, il passaggio ad incarichi e funzioni dirigenziali diverse, la scelta del datore di lavoro di adibire il dipendente a mansioni diverse si poneva "in contrasto con il diritto del dirigente medico a non essere escluso dall'effettivo svolgimento di attività clinica, che costituisce il nucleo qualificante della propria professionalità".
Ha accolto quindi la domanda di reintegra nel precedente posto di lavoro, disponendo con separata ordinanza "in ordine alla prosecuzione del giudizio".
Alcuna statuizione si rinviene nella sentenza non definitiva circa il demansionamento e/o dequalificazione del Dott. G. nè, tanto meno, circa i danni dal medesimo subiti per effetto del mutamento delle mansioni.
Se, dunque, la sentenza non definitiva non si era occupata dei danni, ma solo della reintegra del Dott. G. nel precedente posto di lavoro per effetto del "mutamento di mansioni" ritenuto illegittimo, l'appello incidentale avverso tale statuizione non aveva ragion d'essere.
Solo nel giudizio definito con la sentenza definitiva il primo giudice ha preso in esame la richiesta di danni formulata dal Dott. G., peraltro rigettandola in quanto, sfornita di prova. Deve pertanto essere confermata, sia pure sotto diverso profilo, la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale disposta dalla sentenza impugnata.
7. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto.
La Corte di merito non ha ritenuto, diversamente da quanto sostenuto dalla Unità socio sanitaria, che il danno alla professionalità fosse in re ipsa, ma ha affermato che tale danno fosse stato dimostrato attraverso la prova per presunzioni, desunta dal tipo di incarico conferito al Dott. G., nominato responsabile del progetto di informatizzazione del Pronto Soccorso, incarico che, impedendogli di continuare a svolgere la professione medica, obiettivamente comportava un impoverimento della sua capacità professionale e gli precludeva di acquisirne una maggiore, con progressiva perdita delle conoscenze acquisite. Inoltre il predetto incarico gli procurava un notevole danno all'immagine, desumibile dal "raffronto tra l'elevata qualifica posseduta e il concreto "confinamento" in compiti affatto diversi e concretizzatosi nella totale esclusione del Dott. G. dall'effettivo svolgimento di attività clinica".
Nel fare ricorso alla prova per presunzioni, il giudice d'appello ha applicato correttamente i principi in materia enunciati da questa Corte secondo cui, in tema di tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4652;
Cass. 26 novembre 2008 n. 28274; Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572).
8. In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi, con conseguente compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
9. A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014