Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. LORITO Matilde - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 27512-2011 proposto da: B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO AMBROSINI 200 SC. B int. 8, presso lo studio dell'avvocato BISCARI ROBERTO, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell'avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - e contro MONTEPASCHI SERIT SICILIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 763/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/10/2010 R.G. N. 979/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA; udito l'Avvocato MAURIZIO DE STEFANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 27.10.10 la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame dell'avv. B.S. contro la sentenza 17.1.06 del Tribunale di Ragusa che ne aveva rigettato l'opposizione, proposta con ricorso depositato il 29.9.02, all'atto di preavviso di procedura esecutiva, da parte della Montepaschi SERIT S.p.A., in relazione a cartelle di pagamento notificategli il 12.12.2000 e il 28.6.01 per contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l'attività professionale svolta negli anni 1996, 1997, 1998 e 2001 dal suddetto avv. B., che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Montepaschi SERIT S.p.A. - anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito - è rimasta intimata. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo il ricorso lamenta falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 in relazione al cit. D.Lgs., art. 17, comma 3, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto proposta dopo la scadenza del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale previsto dal cit. art. 24: obietta il ricorrente che in tal modo è stata trascurata la sentenza della Corte cost. n. 372/97, in virtù della quale deve ritenersi che l'esazione mediante iscrizione a ruolo sia preclusa ove il debitore di contributi previdenziali non pubblici contesti l'esistenza o l'entità del debito.
Il motivo è infondato.
La sentenza n. 372/97 della Corte cost. si è limitata a dichiarare costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, comma 6, (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorità giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.
Nel caso in esame, invece, non si discute affatto della possibilità o meno di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali.
Quanto alla possibilità di avvalersi del sistema di riscossione mediante ruoli esattoriali pur dopo la privatizzazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avvenuta in forza del D.Lgs. n. 509 del 1994, basti ricordare la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui permane in capo alla Cassa medesima il potere di fare ricorso al ruolo esattoriale per la riscossione dei contributi (cfr., in motivazione, Cass. n. 9310/14; Cass. n. 18130/10 e Cass. n. 14191/01) e ciò perchè si tratta pur sempre di contribuzione obbligatoria per legge.
Non a caso il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, che pur prevede che si effettua "mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", al comma 3 stabilisce espressamente che "continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
E' - questo - il caso della L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, comma 6 (che espressamente consente alla predetta Cassa la riscossione dei contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette), il quale, a parte l'intervento additivo di cui alla citata sentenza n. 372/97 della Corte cost., non è stato oggetto di abrogazione nè espressa nè tacita e, essendo in vigore alla data del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, è rimasto salvo in virtù dell'inequivocabile disposto letterale del cit. art. 17, comma 3.
Inoltre, con il D.Lgs. n. 46 del 1999 si è estesa la procedura della riscossione mediante ruolo ivi prevista anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali (art. 24, comma 1).
Le S.U di questa S.C. (cfr. sentenze n. 3001/08, n. 7399/07 e n. 22514/06) hanno ribadito che anche nel nuovo sistema la controversia inerente a diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale natura pur se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale mediante cartella di pagamento, in tal modo implicitamente avvalorando la persistenza del potere in questione in capo alla Cassa.
In conclusione, va ribadito il seguente principio di diritto: "Ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 6 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pur dopo essere stata privatizzata in forza del D.Lgs. n. 509 del 1994, ha il potere di riscuotere i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, atteso che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3 stabilisce che continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs.".
Ciò detto, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento di questa Corte Suprema secondo cui il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 richiede, affinchè sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa, che l'opposizione a cartella esattoriale sia proposta nel termine di 40 giorni dalla sua notifica. Si tratta d'un termine perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (v.
Cass. n. 18145/12; Cass. 17967/11; Cass. n. 8931/11; Cass. n. 8900/10; Cass. n. 2835/09; Cass. n. 17978/08; Cass. n. 4506/07).
Nel caso di specie è pacifico che il suddetto termine di 40 giorni è decorso, dal momento che le notifiche delle cartelle esattoriali per cui è processo sono avvenute il 12.12.2000 e il 28.6.01, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato soltanto il 29.9.02.
2 - Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la gravata pronuncia omesso di motivare sul secondo motivo d'appello, "riguardante la mancata motivazione della dedotta opposizione delle due cartelle esattoriali".
Il motivo è infondato perchè l'inammissibilità - a monte - dell'opposizione assorbiva ogni disamina di eventuali ulteriori censure su forma e contenuto delle cartelle esattoriali e/o sull'esistenza o meno del credito previdenziale azionato.
3 - In conclusione il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, seguono la soccombenza.
Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo a Montepaschi SERIT S.p.A., che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE