Condannata la compagnia assicurativa a risarcire il danno per il rifiuto della proposta conciliativa avanzata dal giudice ex art. 185 bis cpc
Trib. di Roma, XII Sez. Civile, Sentenza 17.7.2017, n. 14510 - Avv. Valter Marchetti
Fatto
Si verifica un incendio all'interno di un ristorante gestito e condotto in locazione da una Società, con conseguenti gravi danni alla struttura e agli arredi del locale. L'immobile e le attrezzature del locale erano coperti da opportuna assicurazione. A seguito della denuncia del sinistro e delle operazioni peritali di valutazione e stima dei danni, questa ultima rimaneva sospesa a causa del procedimento penale incardinato nei confronti dell'amministratore unico della detta Società, procedimento che di concludeva con decreto di archiviazione. La medesima Società, una volta archiviato il procedimento penale, riproponeva istanza di risarcimento alla Compagnia di Assicurazione la quale replicava il diniego eccependo l'intervenuta prescrizione e, comunque, la non operatività della polizza.
Citazione in giudizio della compagnia
Visto il diniego della copertura e del relativo indennizzo, la Società cita nanti il Tribunale di Roma la Compagnia chiedendo la dichiarazione di effettiva operatività della polizza assicurativa stipulata in ordine al sinistro occorso, con condanna al risarcimento del danno meglio ritenuto quantificato dal Giudice. ISTRUZIONE DELLA CAUSA E PROPOSTA CONCILIATIVA La causa è stata istruita con prove documentali e con ordinanza ex art. 185 bis cpc il Giudice formulava una proposta transattiva che non veniva accettata dalla Compagnia di Assicurazione.
LA DOMANDA E' FONDATA SOTTO DIVERSI PROFILI
In punto di prescrizione
il termine decorre nuovamente dall'emissione del decreto di archiviazione. Nella polizza assicurativa stipulata tra le parti era stato escluso che potesse essere risarcito il danno derivante da condotte dolose dell'avente diritto. Il Giudice del Tribunale di Roma, interpreta tale pattuizione come clausola sospensiva di salvaguardia ove fosse pendente un processo penale volto ad accertare la responsabilità del danneggiato, come nella fattispecie in oggetto; il termine biennale ex art. 2952, comma 2, c.c. deve ritenersi sospeso e riattivato dal momento in cui è stato emesso il decreto di archiviazione. Ed ancora, il Tribunale di Roma ritiene che lo svolgimento di una perizia contrattuale sia idoneo a sospendere il termine prescrizionale fino alla sua conclusione in quanto la prestazione non è esigibile fino alla conclusione di detta procedura di accertamento.
IN PUNTO RESPONSABILITA' PENALE: " non rientra nel contenuto della prova liberatoria a carico del conduttore l'individuazione del materiale responsabile del fatto dannoso, quasi che il conduttore si possa liberare dell'obbligo di risarcire il danno solo offrendo al danneggiato il responsabile ". Ed infatti, esclusa nella fattispecie la responsabilità dell'assicurato nella causazione dell'incendio, non può ricadere sul locatario la responsabilità della mancata individuazione dell'autore dell'evento; nella fattispecie gli standards propri del procedimento civile hanno consentito di accertare che l'incendio sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rilevante che si conosca anche chi sia l'autore materiale del fatto.
Condanna della compagnia assicurativa per lite temeraria ex art. 96, ultimo comma c.p.c.
Nella sentenza in esame, il Giudice dr.ssa Antonella Di Florio, afferma inequivocabilmente che la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, peraltro accettata da parte attrice, " è stata immotivatamente respinta dalla parte convenuta, con il risultato che la controversia ha proseguito il suo corso per la durata ulteriore di oltre un anno a scapito sia dell'economia processuale del giudizio in esame, sia del complessivo funzionamento del sistema giustizia, per il contributo negativo, pur parcellizzato, che la evitabile pendenza del giudizio ha contribuito a formare ". La Compagnia assicurativa, oltre al pagamento della copertura assicurativa, del lucro cessante nonché degli interessi legali, viene altresì condannata al risarcimento del danno ex art.96, ultimo comma, cpc nonché al pagamento delle spese processuale nel rispetto del principio della soccombenza.
Avv. Valter Marchetti, Foro di Imperia - avvvaltermarchetti@live.it
LaPrevidenza.it, 16/10/2017